Art. 30.
Le conferenze
1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione, problemi politici
o pianificare l'azione del partito su determinate tematiche, possono
essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di
federazione, regionali e nazionali. I gruppi di lavoro nazionali e/o
i Comitati Politici Federali e/o Regionali possono proporre alla
Direzione Nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di
carattere generale.
2. Vengono indette, per ogni singola istanza del partito, dai
rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi
politici e le modalita' di svolgimento e di partecipazione.
3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono
eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche
aperte a realta' esterne al partito.
4. Gli atti in esse approvati entrano a far parte della linea
politica del partito al livello corrispondente con effetti
vincolanti.