Art. 10
Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in
materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio
2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi
1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione
delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali
interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace
rispetto alle modalita' gia' oggi previste, per i medesimi enti
locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con
l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024, resta ferma la facolta' di
provvedere, in alternativa all'assunzione delle unita' ivi
specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi
delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine
temporale stabilito, di unita' corrispondenti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della propria
struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di
competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di
servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione,
nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del
decreto-legge n. 61 del 2023, fermi restando i limiti numerici e
finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa
alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al
conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facolta'
previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a
concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni
interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale
stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni
alle quali e' preposta la struttura di supporto al Commissario
straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del
2023, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse
tipologie di professionalita' ed esperienze necessarie, al citato
articolo 20-ter, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni
centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti:
«delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si
svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120.
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri
di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area
denominata "Terra dei fuochi" individuata dalle direttive dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre
2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6,
mediante lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale,
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e
programmati, nonche' delle iniziative volte a garantire la salubrita'
dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il
monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area
interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili
per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto
a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori
da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonche' stima
delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi
medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di
contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale
e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli
interventi e alle iniziative attuate e programmate.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonche' la
regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo
competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5,
lettera a), comunica al Commissario di cui al medesimo comma le
informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o
programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto
le attivita' di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonche'
un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in
particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti
nell'area denominata "Terra dei fuochi".
8. La relazione di cui al comma 7 e' trasmessa anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della
Salute, alla Regione Campania, nonche' a tutti i soggetti di cui al
comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a
trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla
contabilita' speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri una relazione sulle attivita' svolte e sulle
eventuali criticita' almeno trimestralmente. Per il primo anno, il
Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza
mensile. Ciascuna relazione e' resa pubblica in un'apposita sezione
del sito istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresi' al Commissario
ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e
prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6
che risultano gia' integralmente finanziati a legislazione vigente
con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti
interessati, nonche' ulteriori interventi previa individuazione della
relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, il
contingente di personale della struttura commissariale di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, e'
incrementato di dieci unita' per il triennio 2025-2027. Per le
finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 659.290
per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) provvede allo svolgimento di attivita' di monitoraggio
sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c),
rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del
proprio sito istituzionale, che garantisca il piu' ampio accesso ai
dati stessi da parte della societa' civile e dei soggetti
interessati. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e
2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per
ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.