Art. 10 
 
Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure  in
materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione  nei
territori delle regioni  Emilia-Romagna,  Marche  e  Toscana  colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal  mese  di  maggio
 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi 
 
  1. Al fine di favorire  l'effettiva  e  tempestiva  implementazione
delle  misure  di  rafforzamento   temporaneo   degli   enti   locali
interessati,  di  cui  all'articolo  20-septies,  comma  8-bis,   del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace
rispetto alle modalita' gia'  oggi  previste,  per  i  medesimi  enti
locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari  stabiliti  con
l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024, resta ferma  la  facolta'  di
provvedere,  in   alternativa   all'assunzione   delle   unita'   ivi
specificate, al  conferimento  di  incarichi  retribuiti  avvalendosi
delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio,  entro  il  termine
temporale stabilito, di unita'  corrispondenti  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. 
  2. Allo scopo di favorire l'immediata  operativita'  della  propria
struttura di supporto, valorizzando il bagaglio  esperienziale  e  di
competenze maturato dal personale durante  i  rispettivi  periodi  di
servizio,  per  il  Commissario  straordinario  alla   ricostruzione,
nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma  1,  del
decreto-legge n. 61 del 2023, fermi  restando  i  limiti  numerici  e
finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e  6  del  medesimo
articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30  dicembre
2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere,  in  alternativa
alle modalita' di individuazione delle  unita'  ivi  specificate,  al
conferimento  di  incarichi  retribuiti  avvalendosi  delle  facolta'
previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero  a
concordare,  nell'ambito  delle   intese   con   le   amministrazioni
interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale
stabilito, di  unita'  di  personale  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, 
  3. In considerazione della variegata articolazione  delle  funzioni
alle quali e'  preposta  la  struttura  di  supporto  al  Commissario
straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61  del
2023, allo scopo di assicurare il pronto  reperimento  delle  diverse
tipologie di professionalita' ed  esperienze  necessarie,  al  citato
articolo 20-ter, comma 4, le parole:  «di  pubbliche  amministrazioni
centrali e di enti  territoriali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria  di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si
svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120. 
  5. Il Commissario  unico  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri
di  cui  allo  stesso  articolo  5,  anche  alla  bonifica  dell'area
denominata  "Terra  dei  fuochi"  individuata  dalle  direttive   dei
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
d'intesa con il Presidente della regione Campania,  del  23  dicembre
2013,  del  16  aprile  2014  e  del  10  dicembre  2015   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2024,  n.  6,
mediante lo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a)  ricognizione  degli  interventi   di   indagine   ambientale,
caratterizzazione,  messa  in  sicurezza  e  bonifica  effettuati   e
programmati, nonche' delle iniziative volte a garantire la salubrita'
dei  prodotti  agroalimentari,  il  monitoraggio  ambientale   e   il
monitoraggio  sanitario   delle   popolazioni   ricadenti   nell'area
interessata; 
    b) ricognizione delle risorse stanziate e di  quelle  disponibili
per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al  punto
a); 
    c) individuazione degli interventi e delle  iniziative  ulteriori
da porre in essere nel breve, medio e lungo  periodo,  nonche'  stima
delle risorse finanziarie necessarie e  attuazione  degli  interventi
medesimi; 
    d)  individuazione  e  perimetrazione   dei   siti   oggetto   di
contaminazione; 
    e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale
e messa in sicurezza operativa o permanente; 
    f)  comunicazione  e  informazione  pubblica   in   merito   agli
interventi e alle iniziative attuate e programmate. 
  6. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le amministrazioni centrali e  locali,  nonche'  la
regione Campania e le Province di Napoli e Caserta,  a  vario  titolo
competenti per gli interventi e le iniziative  di  cui  al  comma  5,
lettera a), comunica al Commissario  di  cui  al  medesimo  comma  le
informazioni concernenti ogni  intervento  e  iniziativa,  attuati  o
programmati, e i relativi quadri finanziari. 
  7. Il Commissario di cui al comma 5, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  trasmette  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a  oggetto
le attivita' di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonche'
un  piano  di  comunicazione  e  informazione  del  pubblico  e,   in
particolare, dei cittadini e delle imprese dei  territori  rientranti
nell'area denominata "Terra dei fuochi". 
  8. La relazione di cui al comma 7 e' trasmessa anche  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  al  Ministero  della
Salute, alla Regione Campania, nonche' a tutti i soggetti di  cui  al
comma 6, i quali provvedono, entro  i  successivi  trenta  giorni,  a
trasferire le pertinenti risorse presenti  nei  propri  bilanci  alla
contabilita' speciale intestata al Commissario di cui al comma 5. 
  9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri una relazione sulle attivita' svolte  e  sulle
eventuali criticita' almeno trimestralmente. Per il  primo  anno,  il
Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza
mensile. Ciascuna relazione e' resa pubblica in  un'apposita  sezione
del sito istituzionale del Commissario. 
  10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresi' al Commissario
ogni informazione che quest'ultimo  ritenga  necessario  acquisire  e
prestano ogni eventuale collaborazione che il  medesimo  richieda  ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 5. 
  11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6
che risultano gia' integralmente finanziati  a  legislazione  vigente
con contestuale trasferimento  delle  risorse  da  parte  degli  enti
interessati, nonche' ulteriori interventi previa individuazione della
relativa copertura finanziaria. 
  12. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  5,  il
contingente  di  personale  della  struttura  commissariale  di   cui
all'articolo 5, comma 3,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,  e'
incrementato di dieci  unita'  per  il  triennio  2025-2027.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 659.290
per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 
  13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
(ISPRA)  provvede  allo  svolgimento  di  attivita'  di  monitoraggio
sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c),
rendendo pubblici i  relativi  esiti  in  una  apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale, che garantisca il piu' ampio  accesso  ai
dati  stessi  da  parte  della  societa'  civile   e   dei   soggetti
interessati. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2025,  2026  e
2027. 
  14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290  euro  per
ciascuno  degli  anni  2025,  2026  e  2027,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.