Art. 8 
 
 
Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome
                       di Trento e di Bolzano 
 
  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «le unioni di  comuni»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri
sisma  2009  e  2016,  a  prescindere   dalla   relativa   dimensione
demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009
e 2016». 
  2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge  23  dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «superiore  a  100.000  abitanti»  sono
aggiunte le seguenti: «e, al  fine  di  gestire  la  conclusione  del
processo di ricostruzione, per il  periodo  dal  2025  al  2030,  nei
comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma  2009  e
del sisma 2016.». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  assegnare  agli  uffici  di
diretta collaborazione proprio personale  di  ruolo,  applicando  gli
istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo   2001,   n.   165   e   altri   analoghi   istituti   previsti
dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.». 
  4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo,  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione  appaltante»,
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «funzioni   di   centrale   di
committenza». 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito  delle  rispettive
dotazioni  organiche,  alla   stabilizzazione   del   personale   non
dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo
17-octies,  comma  3,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e
presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli
interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere  sulle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia
prestato servizio per  il  periodo  di  cui  all'articolo  50,  comma
17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,  nella  qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito  della  valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa  svolta.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma si provvede nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  6. All'articolo  16  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-ter,  le  parole:  «in  sede  di  approvazione  del
rendiconto  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  sede   di
approvazione del rendiconto 2025» e  le  parole  «alla  data  del  31
dicembre 2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  data  del  31
dicembre 2025»; 
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31  dicembre  2023»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  2025»,  le   parole:
«dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»; 
    d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre
2024» sono soppresse. 
  7.  All'articolo  248,  comma  5,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di  cui  al  primo,  secondo  e  terzo  periodo  del
presente comma non si applicano agli  amministratori  che,  nei  soli
casi in cui  la  responsabilita'  sia  attribuita  per  colpa  grave,
abbiano adottato un piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
approvato dalla Corte dei  conti,  ai  sensi  dell'articolo  243-bis,
entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e  a  seguito
di delibera della Corte dei conti  ai  sensi  dell'articolo  148-bis,
comma 3, di accertamento di gravi irregolarita' o criticita' relative
agli esercizi precedenti l'elezione.». 
  8.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 e'  autorizzato  a  utilizzare
risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilita'
speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la  realizzazione
dei medesimi interventi gia' previsti compatibili con le finalita' di
cui al predetto articolo. Con i provvedimenti  commissariali  di  cui
all'articolo 1, comma 2 del  decreto-legge  n.  208  del  2024,  sono
definite le modalita' per effettuare  il  versamento  delle  predette
risorse nella contabilita' speciale di cui al comma  5  del  medesimo
articolo 1». 
  9. All'articolo 19 del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6: 
      1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il corso  di
formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza  secondo  le
modalita' definite con la convenzione di cui  al  sesto  periodo,  e'
erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.»; 
      2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:  «Con  apposita
convenzione  stipulate  tra  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
la Scuola nazionale dell'amministrazione  -  SNA  sono  stabilite  le
modalita' organizzative del corso di formazione.»; 
    b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le
seguenti: «, fatta  salva  la  possibilita'  per  le  amministrazioni
assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267». 
  10. All'articolo 1, comma 365, della legge  30  dicembre  2024,  n.
207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono
tutte  le  regioni,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario corrente.».