Art. 8
Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri
sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione
demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009
e 2016».
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono
aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del
processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei
comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e
del sisma 2016.».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di
diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli
istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti
dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.».
4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante»,
sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di
committenza».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive
dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo
17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e
presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli
interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia
prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma
17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del
rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di
approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31
dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31
dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole:
«dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre
2024» sono soppresse.
7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del
presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli
casi in cui la responsabilita' sia attribuita per colpa grave,
abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale
approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis,
entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito
di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis,
comma 3, di accertamento di gravi irregolarita' o criticita' relative
agli esercizi precedenti l'elezione.».
8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 e' autorizzato a utilizzare
risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilita'
speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione
dei medesimi interventi gia' previsti compatibili con le finalita' di
cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono
definite le modalita' per effettuare il versamento delle predette
risorse nella contabilita' speciale di cui al comma 5 del medesimo
articolo 1».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il corso di
formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le
modalita' definite con la convenzione di cui al sesto periodo, e'
erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.»;
2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Con apposita
convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e
la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono stabilite le
modalita' organizzative del corso di formazione.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le
seguenti: «, fatta salva la possibilita' per le amministrazioni
assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono
tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente.».