Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali
1. Al fine di potenziare la capacita' tecnica e operativa
dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno
dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e
territoriali, nonche' della conseguente maggiore complessita' dei
processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale,
al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del sindaco
idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie
tali da poter sostenere le maggiori spese, puo' essere assegnato in
titolarita', con provvedimento del Ministero dell'interno, un
segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per
l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente
comma e' a carico del comune di Lampedusa e Linosa.
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla
base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite,
nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette
amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualita' di
riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai
comuni gia' individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.