Art. 9 
 
 
        Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  tecnica  e   operativa
dell'amministrazione    comunale,    in    ragione    del    fenomeno
dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche  geografiche  e
territoriali, nonche' della  conseguente  maggiore  complessita'  dei
processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente  locale,
al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata  richiesta  del  sindaco
idonea a dimostrare che l'ente si  trovi  in  condizioni  finanziarie
tali da poter sostenere le maggiori spese, puo' essere  assegnato  in
titolarita',  con  provvedimento  del  Ministero   dell'interno,   un
segretario di fascia immediatamente superiore a quella  prevista  per
l'ente. Il trattamento economico del segretario di  cui  al  presente
comma e' a carico del comune di Lampedusa e Linosa. 
  2. Le risorse finanziarie assegnate  ai  comuni  individuati  sulla
base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non  utilizzate  e  restituite,
nel  corso  del  medesimo  esercizio  finanziario,   dalle   predette
amministrazioni,  sono  riassegnate  nella   stessa   annualita'   di
riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria,  ai
comuni gia' individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.