Art. 18 
 
          Realizzazione degli interventi del piano speciale 
                  per le infrastrutture ambientali 
 
  1.  Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal piano speciale delle infrastrutture  ambientali  di  cui
all'articolo 13,  comma  2,  lettera  d),  della  presente  legge  il
Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per  la
disciplina dei relativi rapporti e nel  rispetto  delle  disposizioni
dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  puo'  avvalersi  delle  societa'
affidatarie  della  gestione  dei  servizi  pubblici  del  territorio
nonche' di societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato e  della  regione,  dotate  di  specifica  competenza  tecnica,
individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale  di  cui
al presente articolo e' coerente con la pianificazione  regionale  di
riferimento. I pareri, i visti  e  i  nulla  osta  necessari  per  la
realizzazione   degli   interventi   devono   essere    resi    dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta  ovvero
entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni  in
caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano  resi  entro
tale  termine,  si  intendono  acquisiti  con  esito  favorevole.  Le
disposizioni del precedente periodo non si  applicano  agli  atti  in
materia di valutazione ambientale,  paesaggistica  e  di  prevenzione
degli incendi, ove occorrenti. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
ivi compresi quelli derivanti dalla  stipulazione  delle  convenzioni
con le societa' in house di cui al comma 1, si  provvede  nei  limiti
delle risorse finanziarie di parte corrente allo  scopo  assegnate  e
disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3,  comma
6, lettera f), e comunque nel limite massimo  del  2  per  cento  del
quadro economico dell'intervento. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art.    7    (Principio    di    auto-organizzazione
          amministrativa).  -   1.   Le   pubbliche   amministrazioni
          organizzano  autonomamente  l'esecuzione  di  lavori  o  la
          prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione,
          l'esternalizzazione e la cooperazione  nel  rispetto  della
          disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 
                2. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          possono affidare direttamente a societa' in  house  lavori,
          servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 1, 2 e  3.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          concedenti   adottano   per    ciascun    affidamento    un
          provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi  per
          la  collettivita',  delle  connesse  esternalita'  e  della
          congruita' economica della prestazione, anche in  relazione
          al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
          efficienza,  economicita',  qualita'   della   prestazione,
          celerita' del procedimento e razionale impiego  di  risorse
          pubbliche.  In  caso   di   prestazioni   strumentali,   il
          provvedimento si intende sufficientemente motivato  qualora
          dia conto dei  vantaggi  in  termini  di  economicita',  di
          celerita' o di perseguimento  di  interessi  strategici.  I
          vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
          comparazione con gli standard di riferimento della societa'
          Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con  i
          parametri  ufficiali  elaborati  da  altri  enti  regionali
          nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
          mercato. 
                3. L'affidamento in house  di  servizi  di  interesse
          economico generale di livello locale  e'  disciplinato  dal
          decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 
                4. La cooperazione tra  stazioni  appaltanti  o  enti
          concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse
          comune non rientra nell'ambito di applicazione  del  codice
          quando concorrono tutte le seguenti condizioni: 
                  a)  interviene  esclusivamente  tra  due   o   piu'
          stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze
          diverse; 
                  b) garantisce la effettiva partecipazione di  tutte
          le   parti   allo   svolgimento   di   compiti   funzionali
          all'attivita'   di   interesse   comune,    in    un'ottica
          esclusivamente  collaborativa  e   senza   alcun   rapporto
          sinallagmatico tra prestazioni; 
                  c) determina una convergenza sinergica su attivita'
          di interesse comune, pur  nella  eventuale  diversita'  del
          fine  perseguito  da  ciascuna   amministrazione,   purche'
          l'accordo non tenda a realizzare la missione  istituzionale
          di una sola delle amministrazioni aderenti; 
                  d) le stazioni appaltanti  o  gli  enti  concedenti
          partecipanti svolgono sul mercato aperto meno  del  20  per
          cento delle attivita' interessate dalla cooperazione.».