Art. 18
Realizzazione degli interventi del piano speciale
per le infrastrutture ambientali
1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi
previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui
all'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge il
Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, puo' avvalersi delle societa'
affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio
nonche' di societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica,
individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale di cui
al presente articolo e' coerente con la pianificazione regionale di
riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la
realizzazione degli interventi devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero
entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in
caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro
tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in
materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione
degli incendi, ove occorrenti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni
con le societa' in house di cui al comma 1, si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma
6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del
quadro economico dell'intervento.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 7 (Principio di auto-organizzazione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la
prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione,
l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della
disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono affidare direttamente a societa' in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per
la collettivita', delle connesse esternalita' e della
congruita' economica della prestazione, anche in relazione
al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,
celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse
pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora
dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di
celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I
vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa'
Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali
nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse
economico generale di livello locale e' disciplinato dal
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti
concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse
comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice
quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o piu'
stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze
diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte
le parti allo svolgimento di compiti funzionali
all'attivita' di interesse comune, in un'ottica
esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto
sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attivita'
di interesse comune, pur nella eventuale diversita' del
fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche'
l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale
di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attivita' interessate dalla cooperazione.».