Art. 19 
 
         Disposizioni in materia di trattamento e trasporto 
           dei materiali derivanti dall'evento calamitoso 
 
  1. Il Commissario straordinario,  acquisita  l'intesa,  da  sancire
nell'ambito della Cabina di  coordinamento  di  cui  all'articolo  4,
delle regioni e delle  province  autonome  interessate,  nonche'  dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati  ai
sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera
f),  approva  il  piano  per  la  gestione  dei  materiali  derivanti
dall'evento  calamitoso  e   dagli   interventi   di   ricostruzione,
riparazione  e  ripristino  ai  sensi  della   presente   legge,   in
continuita' con gli interventi gia' realizzati  o  avviati  ai  sensi
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di: 
    a) fornire gli strumenti tecnici  e  operativi  per  la  migliore
gestione delle diverse tipologie di materiali  derivanti  dall'evento
calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale
litoide eventualmente derivante dal  medesimo  evento  a  seguito  di
esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa europea in materia ambientale; 
    b) individuare le risorse occorrenti e  coordinare  il  complesso
delle  attivita'  da  compiere  per  la  piu'  celere  rimozione  dei
materiali derivanti dall'evento  calamitoso,  indicando  i  tempi  di
completamento degli interventi; 
    c) assicurare, attraverso la corretta rimozione  e  gestione  dei
materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso,  la  possibilita'   di
recuperare le  originarie  matrici  storico-culturali  degli  edifici
crollati o delle aree interessate  dagli  eventi  calamitosi  di  cui
all'articolo 1, nei territori per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2; 
    d) operare  interventi  di  demolizione  di  tipo  selettivo  che
tengano conto delle  diverse  tipologie  di  materiale,  al  fine  di
favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando
il  recupero  dei  materiali  derivanti  dall'evento   calamitoso   e
riducendo i costi di intervento; 
    e) limitare il volume  dei  rifiuti  da  avviare  a  smaltimento,
riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono  essere
utilmente  impiegati  come  nuova  materia   prima   da   mettere   a
disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati  dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  ai
sensi dell'articolo 2; tali  materiali,  se  non  riutilizzati,  sono
ceduti e il relativo eventuale ricavato e' versato come contributo al
comune da cui provengono tali materiali. 
  3. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, i materiali derivanti  dal  crollo  parziale  o  totale
degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi  calamitosi  di
cui all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato  lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
nonche'  quelli  derivanti   dalle   attivita'   di   demolizione   e
abbattimento  degli   edifici   pericolanti   disposte   dai   comuni
interessati dagli eventi medesimi e da altri  soggetti  competenti  o
comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve  le  situazioni
in cui e'  possibile  effettuare,  in  condizioni  di  sicurezza,  le
raccolte  selettive  e  segnalare  i   materiali   pericolosi,   sono
classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice  CER  20.03.99,
da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e  i
siti di deposito temporaneo di cui  ai  commi  5  e  7  del  presente
articolo, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai
fini  dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'  considerato
produttore dei materiali di cui al presente  articolo  il  comune  di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo  183,  comma  1,
lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei  beni  aventi
valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi,  i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di  cultura
locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.  Tali  materiali  sono
selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni  impartite  dalle
competenti  autorita',  che  ne  individuano  anche   il   luogo   di
destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina  di
tutela  del  patrimonio  culturale,  ove  necessarie,  si   intendono
acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel  verbale
sottoscritto dal  rappresentante  del  Ministero  della  cultura  che
partecipa alle  operazioni.  Non  costituiscono  altresi'  rifiuto  i
materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti,  piante  e  residui
delle stesse abbattuti  nel  corso  dell'evento  calamitoso  o  delle
successive  operazioni  emergenziali  di  messa  in   sicurezza   del
territorio, a condizione che siano impiegati nell'agricoltura,  nella
silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse. 
  5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti  su  suolo
pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il  loro
trasporto ai centri di  raccolta  comunali  e  ai  siti  di  deposito
temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti,
se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento  calamitoso
lo consentono, sono operati a cura delle aziende  che  gestiscono  il
servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  nei  territori
interessati  o  dei  comuni  territorialmente  competenti   o   delle
pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
attraverso imprese di trasporto  autorizzate  da  essi  incaricate  o
attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura  di  cui
all'articolo 76 del codice di cui al  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza
lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE
e' tenuto  a  prendere  in  consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche
all'interno  dei  centri  di  raccolta  comunali   o   dei   depositi
temporanei, con oneri a proprio carico.  La  disposizione  del  terzo
periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile  e
accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore  dei  materiali
derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine  dei  materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di  cui
al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su  suolo
privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata  con
il  consenso  del  soggetto  avente  titolo  alla   concessione   dei
contributi  per   la   ricostruzione   privata,   come   disciplinato
dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in  materia
di notificazione  dei  provvedimenti  amministrativi  ovvero  secondo
quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  apposito  avviso  contenente
l'indicazione della data nella quale si  provvedera'  alla  rimozione
dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla  data  di  notificazione
dell'avviso,  il  comune,  salvo  che  l'interessato  abbia  espresso
motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali. 
  6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai commi da 1  a  5,  ai
fini della ricostruzione degli edifici di  interesse  architettonico,
artistico e storico nonche' di quelli aventi valore  anche  simbolico
appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione  e  di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile,
il riutilizzo dei  materiali  e  la  conservazione  delle  componenti
identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio. 
  7. L'autorita' competente ai sensi della parte quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  autorizza,  qualora  necessario,
l'utilizzo  di  impianti  mobili  per  le  operazioni  di  selezione,
separazione,  messa  in  riserva  (R13),  scambio  di   rifiuti   per
successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei
di rifiuti, come definiti  nell'allegato  C  alla  parte  quarta  del
citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   per   l'eventuale
successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di
destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti  senza  pericolo
per la salute dell'uomo e  senza  usare  procedimenti  e  metodi  che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo  n.  152
del 2006.  I  Presidenti  delle  regioni  interessate,  ciascuno  per
l'ambito territoriale di competenza,  stabiliscono  le  modalita'  di
rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3  del
presente articolo raccolti e trasportati nonche' dei rifiuti  gestiti
dagli impianti di recupero e smaltimento. 
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  5
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di
analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole
attrezzate  e   assicurano   la   gestione   dei   siti   provvedendo
tempestivamente all'avvio agli impianti di  trattamento  dei  rifiuti
selezionati presenti nelle  piazzole  medesime.  Tali  soggetti  sono
tenuti altresi' a fornire il  personale  di  servizio  per  eseguire,
previa autorizzazione dell'autorita' competente ai sensi della  parte
seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, la separazione e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile  e  degli  accumulatori  dal
rifiuto tal quale, nonche' il loro avvio  agli  impianti  autorizzati
alle operazioni di recupero e smaltimento. 
  9.  Previa  verifica  della   sussistenza   delle   condizioni   di
salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni
dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di  siti  di
deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli  eventi  calamitosi
prima che questi si verifichino.  In  caso  di  incapienza  dei  siti
individuati, il Commissario straordinario puo' individuare  ulteriori
siti di deposito temporaneo  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei
criteri stabiliti ai sensi del primo periodo. 
  10. Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano  essere
effettuate  operazioni  di  trattamento   del   materiale   derivante
dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili,  il  termine
di cui all'articolo 208,  comma  15,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a dieci giorni. 
  11. Al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita
dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli  impianti  gia'
allo scopo autorizzati secondo il  principio  di  prossimita',  senza
apportare  modifiche   alle   autorizzazioni   vigenti,   in   deroga
all'eventuale definizione  dei  bacini  di  provenienza  dei  rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di  raccolta  si
accorda  preventivamente  con  i  gestori  degli   impianti   dandone
comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la  protezione
ambientale territorialmente competenti. 
  12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende
sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle
proprie competenze in materia di tutela ambientale e  di  prevenzione
della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine
di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto  dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano  la
vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo. 
  13. I materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso  nei  quali  si
rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto
non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il
codice CER 17.06.05* e  sono  gestiti  secondo  le  disposizioni  del
presente comma. Tali materiali non  possono  essere  movimentati,  ma
devono  essere  delimitati  adeguatamente  con  nastro   segnaletico.
L'intervento di bonifica e' effettuato da  un'impresa  specializzata.
Qualora il rinvenimento  avvenga  durante  la  raccolta,  il  rifiuto
residuato  dallo  scarto  dell'amianto,   sottoposto   ad   eventuale
separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili,  dei  rifiuti
pericolosi,  dei  RAEE  nonche'  delle  pile  e  degli  accumulatori,
mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al
conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente
rifiuto, privato del materiale contenente  amianto  e  sottoposto  ad
eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi, dei RAEE nonche' delle pile e degli accumulatori,
mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
codice CER 20.03.99 e come tale e' gestito per l'avvio  a  successive
operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti  di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in  area
separata  e  appositamente  allestita,  di  rifiuti  di  amianto.  La
verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti  dalla  suddetta
separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto
e delle altre sostanze pericolose e'  svolta  con  i  metodi  per  la
caratterizzazione  previsti  dalla  normativa  vigente  sia  per   il
campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione  in
peso delle  sostanze  pericolose  presenti.  Per  l'esecuzione  degli
interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare  e
smaltire  correttamente  tutto  il   materiale,   devono   presentare
all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano  di
lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Tale piano di lavoro e' presentato  al  dipartimento  di
sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che  entro
ventiquattro ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  sanita'  pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che  svolge  attivita'  di
assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza. 
  14.  I  rifiuti  urbani   indifferenziati   derivanti   dall'evento
calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del  computo  della
percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016. 
  15. Ad esclusione degli interventi che sono compresi  e  finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione  dei  contributi  per  la
ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo  derivanti
dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative  alla  raccolta,
al trasporto, al recupero e allo  smaltimento  dei  rifiuti,  possono
essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o  a  valere  su
risorse disponibili a  legislazione  vigente  e  finalizzate  a  tale
scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le  attivita'  previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  25  del   decreto
          legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  si  vedano  le  note
          all'articolo 6. 
              - Si riporta il testo degli articoli 177, 183, comma 1,
          lettera f) e 184 del citato decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152: 
                «Art. 177 (Campo di applicazione e finalita').  -  1.
          La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
          dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  inquinati,  anche  in
          attuazione  delle  direttive  comunitarie,  in  particolare
          della direttiva 2008/98/CE,  cosi'  come  modificata  dalla
          direttiva  (UE)  2018/851   prevedendo   misure   volte   a
          proteggere  l'ambiente  e  la  salute  umana,  evitando   o
          riducendo la produzione di rifiuti,  gli  impatti  negativi
          della produzione e della gestione  dei  rifiuti,  riducendo
          gli  impatti   complessivi   dell'uso   delle   risorse   e
          migliorandone l'efficacia e l'efficienza che  costituiscono
          elementi  fondamentali  per  il  passaggio  a   un'economia
          circolare  e  per  assicurare  la  competitivita'  a  lungo
          termine dell'Unione. 
                2. La gestione dei rifiuti costituisce  attivita'  di
          pubblico interesse. 
                3.  Sono   fatte   salve   disposizioni   specifiche,
          particolari o complementari, conformi ai  principi  di  cui
          alla  parte  quarta  del  presente  decreto   adottate   in
          attuazione di direttive  comunitarie  che  disciplinano  la
          gestione di determinate categorie di rifiuti. 
                4. I rifiuti  sono  gestiti  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  o  metodi  che
          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in
          particolare: 
                  a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 
                  b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
                  c) senza danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente. 
                5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
          ai commi da 1 a  4,  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
          autonome e  gli  enti  locali  esercitano  i  poteri  e  le
          funzioni di rispettiva competenza in  materia  di  gestione
          dei rifiuti in conformita' alle disposizioni  di  cui  alla
          parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
          azione ed avvalendosi,  ove  opportuno,  mediante  accordi,
          contratti  di  programma  o   protocolli   d'intesa   anche
          sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 
                6. I  soggetti  di  cui  al  comma  5  costituiscono,
          altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
          un  contesto  unitario,  relativamente  agli  obiettivi  da
          perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
          accreditamento e  i  sistemi  di  certificazione  attinenti
          direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
          particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,  secondo
          i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma
          2,  lettera  a),  e  nel  rispetto   delle   procedure   di
          informazione nel settore delle norme  e  delle  regolazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione, previste dalle direttive  comunitarie  e
          relative norme di attuazione, con  particolare  riferimento
          alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 
                7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i
          rispettivi  ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela
          dell'ambiente  e  dell'ecosistema  contenute  nella   parte
          quarta del presente decreto entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                8. Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo'  avvalersi  del
          supporto tecnico dell'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale (ISPRA),  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
                «Art. 183 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                  (Omissis) 
                  f) "produttore di  rifiuti":  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore). 
                (Omissis). 
                Art. 184. - 1. Ai fini  dell'attuazione  della  parte
          quarta del presente decreto i  rifiuti  sono  classificati,
          secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali  e,
          secondo le caratteristiche  di  pericolosita',  in  rifiuti
          pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
                2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui  all'articolo
          183, comma 1, lettera b-ter). 
                3. Sono rifiuti speciali: 
                  a) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'
          agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
          per gli effetti dell'articolo 2135  del  Codice  civile,  e
          della pesca; 
                  b)  i   rifiuti   prodotti   dalle   attivita'   di
          costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti  che  derivano
          dalle attivita' di scavo, fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 184-bis; 
                  c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
          industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                  d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
          artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                  e) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'
          commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                  f) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'
          di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                  g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
          depurazione  delle  acque  reflue,  nonche'  i  rifiuti  da
          abbattimento di fumi, dalle fosse  settiche  e  dalle  reti
          fognarie; 
                  h) i rifiuti derivanti da  attivita'  sanitarie  se
          diversi  da  quelli  all'articolo  183,  comma  1,  lettera
          b-ter); 
                  i) i veicoli fuori uso. 
                4. Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano  le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
                5. L'elenco dei rifiuti di cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di   cui   all'articolo   183.   La   corretta
          attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
          di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore  sulla
          base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre  2020,
          dal Sistema  nazionale  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  ed  approvate   con   decreto   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   notifica   immediatamente   alla
          Commissione europea i casi  di  cui  all'articolo  7  della
          direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla  stessa  tutte  le
          informazioni pertinenti. 
                5-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della
          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali
          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,
          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio
          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai
          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con
          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il
          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e
          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei
          carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel
          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello
          Stato.952 960 961 
                5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
          armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del  comandante,
          il registro delle attivita'  a  fuoco.  Nel  registro  sono
          annotati, immediatamente dopo la  conclusione  di  ciascuna
          attivita': 
                  a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
                  b) il munizionamento utilizzato; 
                  c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e  di
          arrivo dei proiettili. 
                5-bis.2. Il registro  di  cui  al  comma  5-bis.1  e'
          conservato per almeno dieci  anni  dalla  data  dell'ultima
          annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di  vigilanza
          e di controllo ambientali  e  di  sicurezza  e  igiene  del
          lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti  di
          rispettiva competenza. 
                5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del  periodo
          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'
          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento
          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro
          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi
          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile
          2010. 
                5-ter. La declassificazione da rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
                5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura  dei  rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.». 
                «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis) 
                Per  lo  svolgimento  delle   singole   campagne   di
          attivita' sul territorio nazionale,  l'interessato,  almeno
          venti giorni prima dell'installazione  dell'impianto,  deve
          comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito
          prescelto le specifiche dettagliate relative alla  campagna
          di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma  1
          e  l'iscrizione  all'Albo  nazionale  gestori   ambientali,
          nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione  di
          un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono  aggiudicare
          appalti pubblici mediante  una  procedura  negoziata  senza
          pubblicazione di  un  bando  di  gara  quando  ricorrono  i
          presupposti   fissati   dai   commi    seguenti,    dandone
          motivatamente conto  nel  primo  atto  della  procedura  in
          relazione  alla  specifica  situazione  di  fatto  e   alle
          caratteristiche dei mercati  potenzialmente  interessati  e
          delle dinamiche che li caratterizzano, e nel  rispetto  dei
          principi di cui agli articoli 1, 2 e  3.  A  tali  fini  le
          stazioni  appaltanti  tengono  conto  degli   esiti   delle
          consultazioni di mercato  eventualmente  eseguite,  rivolte
          anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del  caso,
          extraeuropei. 
                2. Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere  a  una
          procedura negoziata senza pubblicazione  di  un  bando  nei
          seguenti casi: 
                  a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          richiesta  di  quest'ultima;  un'offerta  non  e'  ritenuta
          appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
          ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere  alle
          esigenze  della  stazione   appaltante   e   ai   requisiti
          specificati  nei  documenti  di   gara,   salvo   modifiche
          sostanziali. Una domanda di partecipazione non e'  ritenuta
          appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
          ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non  soddisfa
          i requisiti stabiliti dalla stazione  appaltante  ai  sensi
          dell'articolo 100; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini  per  le
          procedure aperte o per le  procedure  ristrette  o  per  le
          procedure competitive con negoziazione non  possono  essere
          rispettati;  le  circostanze  invocate   per   giustificare
          l'estrema  urgenza  non  devono  essere   in   alcun   caso
          imputabili alle stazioni appaltanti. 
                3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
          2) e 3),  si  applicano  solo  quando  non  esistono  altri
          operatori economici o soluzioni alternative  ragionevoli  e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. 
                4. Nel caso  di  appalti  pubblici  di  forniture  la
          procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
          nei casi seguenti: 
                  a) quando i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti,  quando  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
          caratteristiche tecniche differenti, il cui  impiego  o  la
          cui   manutenzione   comporterebbero   incompatibilita'   o
          difficolta' tecniche  sproporzionate;  la  durata  di  tali
          contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque  di
          regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                5. La procedura prevista  dal  presente  articolo  e'
          altresi' consentita  negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi quando l'appalto faccia seguito a  un  concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o a uno dei  vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                6. La procedura prevista dal presente  articolo  puo'
          essere usata per nuovi lavori o servizi  consistenti  nella
          ripetizione di lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati
          all'operatore   economico    aggiudicatario    dell'appalto
          iniziale dalle medesime stazioni appaltanti,  a  condizione
          che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
          di gara e che tale progetto sia stato oggetto di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto di appalto iniziale. 
                7. Ove possibile, le stazioni appaltanti  individuano
          gli  operatori  economici  da  consultare  sulla  base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi di trasparenza e concorrenza, selezionando  almeno
          tre operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero
          soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 108, previa verifica del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto  del
          Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973  n.  600,
          recante: «Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle  imposte  sui  redditi»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973: 
                «Art. 60 (Notificazioni). -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  Codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                  a) la notificazione e' eseguita dai messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                  b)   il   messo   deve   fare   sottoscrivere   dal
          consegnatario l'atto o l'avviso ovvero  indicare  i  motivi
          per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; 
                  b-bis) se il consegnatario non e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                  c)  salvo  il  caso   di   consegna   dell'atto   o
          dell'avviso in mani proprie, la notificazione  deve  essere
          fatta nel domicilio fiscale del destinatario; 
                  d) e' in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                  e) quando nel comune nel quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del Codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                  e-bis) e' facolta' del contribuente che non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                  f) le disposizioni contenute negli artt. 142,  143,
          146, 150 e 151  del  Codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
                L'elezione di domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
                Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
                Salvo quanto previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del Codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
                La notificazione ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
                Qualunque notificazione a mezzo del servizio  postale
          si considera fatta nella data della spedizione;  i  termini
          che hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data
          in cui l'atto e' ricevuto.». 
              - L'allegato C alla parte quarta,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  reca:  «Operazioni  di
          recupero». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  256  del  decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  recante:  «Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101  del
          30 aprile 2008: 
                «Art.  256  (Lavori  di   demolizione   o   rimozione
          dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di  rimozione
          dell'amianto possono  essere  effettuati  solo  da  imprese
          rispondenti  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  212  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio  di  lavori
          di demolizione o di rimozione dell'amianto o  di  materiali
          contenenti amianto  da  edifici,  strutture,  apparecchi  e
          impianti, nonche' dai mezzi  di  trasporto,  predispone  un
          piano di lavoro. 
                3. Il piano di cui  al  comma  2  prevede  le  misure
          necessarie per garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori  sul   luogo   di   lavoro   e   la   protezione
          dell'ambiente esterno. 
                4. Il  piano,  in  particolare,  prevede  e  contiene
          informazioni sui seguenti punti: 
                  a)   rimozione   dell'amianto   o   dei   materiali
          contenenti amianto prima dell'applicazione  delle  tecniche
          di  demolizione,  a  meno  che  tale  rimozione  non  possa
          costituire per i lavoratori un rischio maggiore  di  quello
          rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i   materiali
          contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
                  b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
          protezione individuale; 
                  c)   verifica   dell'assenza   di   rischi   dovuti
          all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
          dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; 
                  d)  adeguate  misure  per  la   protezione   e   la
          decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
                  e) adeguate misure per la protezione  dei  terzi  e
          per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
                  f) adozione,  nel  caso  in  cui  sia  previsto  il
          superamento dei valori  limite  di  cui  all'articolo  254,
          delle misure di  cui  all'articolo  255,  adattandole  alle
          particolari esigenze del lavoro specifico; 
                  g) natura dei lavori, data di inizio e loro  durata
          presumibile; 
                  h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
                  i) tecniche lavorative adottate  per  la  rimozione
          dell'amianto; 
                  l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
          che si intendono utilizzare  per  attuare  quanto  previsto
          dalle lettere d) ed e). 
                5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
          vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio  dei  lavori.
          Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
          di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
          o modifica del piano di lavoro e non rilascia  prescrizione
          operativa, il datore di  lavoro  puo'  eseguire  i  lavori.
          L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima  dell'inizio
          dei lavori non si applica nei  casi  di  urgenza.  In  tale
          ultima ipotesi, oltre alla  data  di  inizio,  deve  essere
          fornita dal datore di  lavoro  indicazione  dell'orario  di
          inizio delle attivita'. 
                6. L'invio della documentazione di  cui  al  comma  5
          sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. 
                7.  Il  datore  di  lavoro   provvede   affinche'   i
          lavoratori o i loro  rappresentanti  abbiano  accesso  alla
          documentazione di cui al comma 4.».