Art. 19
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto
dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire
nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4,
delle regioni e delle province autonome interessate, nonche' dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai
sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti
dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in
continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore
gestione delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento
calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale
litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di
esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa europea in materia ambientale;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso
delle attivita' da compiere per la piu' celere rimozione dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilita' di
recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che
tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di
favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando
il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento,
riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere
utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a
disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono
ceduti e il relativo eventuale ricavato e' versato come contributo al
comune da cui provengono tali materiali.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale
degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di
cui all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e
abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni
interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o
comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni
in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le
raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono
classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99,
da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i
siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7 del presente
articolo, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai
fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato
produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1,
lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse
architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni aventi
valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura
locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle
competenti autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono
acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale
sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che
partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresi' rifiuto i
materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui
delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle
successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del
territorio, a condizione che siano impiegati nell'agricoltura, nella
silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo
pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro
trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito
temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti,
se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori
interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle
pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o
attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui
all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza
lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE
e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche
all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi
temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo
periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e
accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali
derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui
al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo
privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con
il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato
dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia
di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo
quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposito avviso contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione
dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione
dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai commi da 1 a 5, ai
fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico,
artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile,
il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti
identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. L'autorita' competente ai sensi della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizza, qualora necessario,
l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione,
separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per
successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei
di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale
successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di
destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito
dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per
l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalita' di
rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del
presente articolo raccolti e trasportati nonche' dei rifiuti gestiti
dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di
analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole
attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo
tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti
selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono
tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire,
previa autorizzazione dell'autorita' competente ai sensi della parte
seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei
rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori dal
rifiuto tal quale, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati
alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di
salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni
dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di
deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi
prima che questi si verifichino. In caso di incapienza dei siti
individuati, il Commissario straordinario puo' individuare ulteriori
siti di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e dei
criteri stabiliti ai sensi del primo periodo.
10. Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano essere
effettuate operazioni di trattamento del materiale derivante
dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine
di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a dieci giorni.
11. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori
impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita
dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti gia'
allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza
apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga
all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si
accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone
comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione
ambientale territorialmente competenti.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle
proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione
della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine
di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la
vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
13. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si
rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto
non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il
codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del
presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma
devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico.
L'intervento di bonifica e' effettuato da un'impresa specializzata.
Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto
residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale
separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi, dei RAEE nonche' delle pile e degli accumulatori,
mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le modalita' di cui al
presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al
conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente
rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad
eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei
rifiuti pericolosi, dei RAEE nonche' delle pile e degli accumulatori,
mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 e come tale e' gestito per l'avvio a successive
operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area
separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La
verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta
separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto
e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la
caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il
campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in
peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli
interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e
smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare
all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di
lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Tale piano di lavoro e' presentato al dipartimento di
sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro
ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanita' pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di
assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.
14. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento
calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della
percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.
15. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la
ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo derivanti
dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta,
al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono
essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su
risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale
scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si vedano le note
all'articolo 6.
- Si riporta il testo degli articoli 177, 183, comma 1,
lettera f) e 184 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 177 (Campo di applicazione e finalita'). - 1.
La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in
attuazione delle direttive comunitarie, in particolare
della direttiva 2008/98/CE, cosi' come modificata dalla
direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a
proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o
riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e
migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono
elementi fondamentali per il passaggio a un'economia
circolare e per assicurare la competitivita' a lungo
termine dell'Unione.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente decreto adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi,
contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono,
altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da
perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti
direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo
i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma
2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di
informazione nel settore delle norme e delle regolazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento
alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del
supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
(Omissis)
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore).
(Omissis).
Art. 184. - 1. Ai fini dell'attuazione della parte
quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,
secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo
183, comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e
della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di
costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano
dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se
diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera
b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. La corretta
attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla
base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020,
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare notifica immediatamente alla
Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della
direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.952 960 961
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.».
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis)
Per lo svolgimento delle singole campagne di
attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno
venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito
prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna
di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i
presupposti fissati dai commi seguenti, dandone
motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle
caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e
delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le
stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle
consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte
anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso,
extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei
seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
richiesta di quest'ultima; un'offerta non e' ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche
sostanziali. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa
i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la
procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore
obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e'
altresi' consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo'
essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto di appalto iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano
gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal
consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi
per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del Codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del Codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l'atto e' ricevuto.».
- L'allegato C alla parte quarta, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: «Operazioni di
recupero».
- Si riporta il testo dell'articolo 256 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
30 aprile 2008:
«Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche
di demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e
per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 254,
delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto
dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.
L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di
inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.».