Art. 21 
Adeguamento  del  procedimento  di  accertamento  con  adesione  alle
  modifiche  introdotte  dall'articolo  1,  comma  1,   del   decreto
  legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 
 
  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le  parole:  «non  dipendente  da  un
precedente accertamento,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 6, comma 2-quater, le parole:  «al  comma  2-bis,
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai  commi  1,  2-bis,
primo periodo, e 2-ter»; 
    c) all'articolo 7, comma 1-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'istanza per lo scomputo delle perdite di  cui  al  citato
articolo  42,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 600 del 1973, deve essere  presentata  unitamente  alla
comunicazione di adesione di  cui  all'articolo  5-quater;  l'ufficio
competente emette  l'atto  di  definizione  scomputando  le  predette
perdite dai maggiori imponibili.»; 
    d) all'articolo 9-bis, comma 2: 
      1) il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al terzo periodo le parole: «articolo 5-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 5- quater»; 
    e) all'articolo 12: 
      1) al comma 1-bis: 
        1.1) al primo periodo, le parole: «di cui  all'articolo  11,»
sono soppresse; 
        1.2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Laddove
all'esito delle controdeduzioni di  cui  al  citato  articolo  6-bis,
comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i  presupposti  per  un
accertamento con adesione, le parti hanno  sempre  facolta'  di  dare
corso, di comune accordo, al relativo procedimento.»; 
      2) al comma 1-ter, le parole: «al comma 1-bis,  primo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti:  «al  comma  1-bis,  primo  e  quarto
periodo». 
 
          Note all'articolo 21: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7, 9-bis e  12
          del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  recante:
          «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione  giudiziale»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  1  (Definizione  degli   accertamenti).   -   1.
          L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
          valore  aggiunto,   nonche'   il   recupero   dei   crediti
          indebitamente  compensati,  possono  essere  definiti   con
          adesione del contribuente. 
              2. L'accertamento delle  imposte  sulle  successioni  e
          donazioni, di registro, ipotecaria, catastale  puo'  essere
          definito con adesione anche di uno  solo  degli  obbligati,
          secondo le disposizioni seguenti. 
              2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai
          fini del contraddittorio preventivo previsto  dall'articolo
          6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  reca
          oltre all'invito alla formulazione di  osservazioni,  anche
          quello alla presentazione di  istanza  per  la  definizione
          dell'accertamento   con   adesione,    in    luogo    delle
          osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la
          definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni  caso
          contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
          nell'atto  di  recupero  non   soggetto   all'obbligo   del
          contraddittorio preventivo.». 
              «Art.  6  (Istanza   del   contribuente).   -   1.   Il
          contribuente  nei  cui  confronti  sono  stati   effettuati
          accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli  articoli  33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n.  600,  e  52  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633,   puo'   chiedere
          all'ufficio, con apposita istanza,  la  formulazione  della
          proposta   di   accertamento   ai    fini    dell'eventuale
          definizione. 
              2.  Il  contribuente  nei  cui  confronti   sia   stato
          notificato avviso di accertamento o  di  rettifica,  ovvero
          atto  di  recupero,  per  i  quali  non   si   applica   il
          contraddittorio preventivo,  puo'  formulare  anteriormente
          all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di  giustizia
          tributaria di primo  grado,  istanza  di  accertamento  con
          adesione, indicando il proprio recapito, anche  telefonico,
          anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di  cui
          all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione  e'  proposta
          entro il termine di presentazione del ricorso. 
              2-bis.  Nel  caso  di  avviso  di  accertamento  o   di
          rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si  applica
          il  contraddittorio  preventivo,   il   contribuente   puo'
          formulare istanza di accertamento con  adesione,  indicando
          il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta  giorni
          dalla  comunicazione  dello   schema   di   atto   di   cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212.   Il   contribuente   puo'   presentare   istanza   di
          accertamento  con  adesione  anche  nei   quindici   giorni
          successivi alla notifica dell'avviso di accertamento  o  di
          rettifica ovvero  dell'atto  di  recupero,  che  sia  stato
          preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale
          ultimo  caso,  il  termine  per  l'impugnazione   dell'atto
          innanzi alla Corte di Giustizia tributaria  e'  sospeso  ai
          sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni. 
              2-ter. E' fatta sempre salva  la  possibilita'  per  le
          parti,  laddove  all'esito  delle   osservazioni   di   cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212  del
          2000  emergano  i  presupposti  per  un  accertamento   con
          adesione, di dare corso, di  comune  accordo,  al  relativo
          procedimento. 
              2-quater. Il  contribuente  che  si  e'  avvalso  della
          facolta' di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e  2-ter,
          non puo' presentare ulteriore istanza di  accertamento  con
          adesione  successivamente  alla  notifica  dell'avviso   di
          accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. 
              3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2  e
          quello per il pagamento dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          accertata, indicato  nell'articolo  60,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, sono sospesi per un periodo di  novanta  giorni  dalla
          data di presentazione dell'istanza del contribuente,  salvo
          quanto  previsto   dal   comma   2-bis,   ultimo   periodo;
          l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli  delle  imposte
          accertate dall'ufficio, ai sensi  dell'articolo  15,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano
          i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di
          sospensione.  L'impugnazione  dell'atto  comporta  rinuncia
          all'istanza. 
              4. Entro quindici giorni dalla  ricezione  dell'istanza
          di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente
          o  telematicamente,  formula  al  contribuente  l'invito  a
          comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
          la definizione ha effetto ai soli fini del tributo  che  ha
          formato   oggetto    di    accertamento.    All'atto    del
          perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi
          2 e 2-bis perde efficacia. 
              Art. 7  (Atto  di  accertamento  con  adesione).  -  1.
          L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto  in
          duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
          dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
          separatamente  per  ciascun  tributo,  gli  elementi  e  la
          motivazione su cui la  definizione  si  fonda,  nonche'  la
          liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
          altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
              1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare  da  un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
              1-ter. Fatte salve le previsioni  di  cui  all'articolo
          9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta'  di
          chiedere che siano computate in  diminuzione  dai  maggiori
          imponibili le perdite di cui al quarto comma  dell'articolo
          42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
          importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui  al
          citato articolo 42, quarto comma,  deve  essere  presentata
          unitamente  alla   comunicazione   di   adesione   di   cui
          all'articolo 5-quater; l'ufficio competente  emette  l'atto
          di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori
          imponibili. 
              1-quater.  Nel  caso  in  cui  il  contribuente   abbia
          presentato   istanza   di   accertamento    con    adesione
          successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
          di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che  sia  stato
          preceduto   dal   contraddittorio   preventivo   ai   sensi
          dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27  luglio  2000,
          n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con  adesione,
          non e' tenuto a  prendere  in  considerazione  elementi  di
          fatto  diversi  da  quelli   dedotti   con   le   eventuali
          osservazioni presentate  dal  contribuente,  ai  sensi  del
          suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge  n.  212  del
          2000, e comunque  da  quelli  che  costituiscono  l'oggetto
          dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di
          recupero.». 
              «Art.   9-bis   (Soggetti   aderenti   al   consolidato
          nazionale).  -  1.  Al  procedimento  di  accertamento  con
          adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma
          2 dell' articolo 40-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  partecipano  sia  la
          consolidante   che   la   consolidata   interessata   dalle
          rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al  primo
          comma dell' articolo 40-bisstesso, e  l'atto  di  adesione,
          sottoscritto anche da  una  sola  di  esse,  si  perfeziona
          qualora gli adempimenti di cui all' articolo 9 del presente
          decreto siano posti in essere anche da parte  di  uno  solo
          dei predetti soggetti. 
              2. La consolidante ha facolta' di  chiedere  che  siano
          computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite
          di  periodo  del  consolidato  non   utilizzate,   fino   a
          concorrenza del loro importo.  L'istanza  per  lo  scomputo
          delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato
          deve essere presentata  unitamente  alla  comunicazione  di
          adesione  di  cui  all'  articolo  5-quater  del   presente
          decreto; l'ufficio competente emette l'atto di  definizione
          scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.». 
              «Art. 12 (Istanza del contribuente). - 1.  In  caso  di
          notifica di avviso di accertamento, o di rettifica,  ovvero
          di atto  di  recupero,  per  i  quali  non  si  applica  il
          contraddittorio preventivo, il contribuente,  anteriormente
          all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di  giustizia
          tributaria  di  primo  grado,  puo'  formulare  istanza  di
          accertamento con adesione, indicando il  proprio  recapito,
          anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a
          comparire di cui all'articolo 11,  comma  1.  L'istanza  di
          adesione e' proposta entro i termini di  presentazione  del
          ricorso. 
              1-bis. Il contribuente  puo'  presentare  l'istanza  di
          adesione con  l'indicazione  del  domicilio  di  almeno  un
          rappresentante, entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
          dello schema di atto di cui all'articolo  6-bis,  comma  3,
          della legge 27 luglio 2000,  n.  212.  E'  fatta  salva  la
          possibilita' per il contribuente di presentare  istanza  di
          accertamento  con  adesione  anche  nei   quindici   giorni
          successivi alla notifica dell'avviso di accertamento  o  di
          rettifica  ovvero  dell'atto  di  recupero  che  sia  stato
          preceduto  dal  contraddittorio  preventivo  ai  sensi  del
          citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In  tale
          ultimo  caso,  il  termine  per  l'impugnazione   dell'atto
          innanzi alla Corte di giustizia tributaria  e'  sospeso  ai
          sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni.  Laddove
          all'esito delle controdeduzioni di cui al  citato  articolo
          6-bis, comma 3, della legge n.  212  del  2000  emergano  i
          presupposti per un  accertamento  con  adesione,  le  parti
          hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo,  al
          relativo procedimento. 
              1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della facolta'
          di cui al comma 1-bis, primo e  quarto  periodo,  non  puo'
          presentare ulteriore istanza di accertamento  con  adesione
          successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
          di rettifica ovvero dell'atto di recupero. 
              2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di  un
          solo  obbligato,  comporta  la  sospensione,  per  tutti  i
          coobbligati, dei termini  per  l'impugnazione  indicata  al
          comma 1 e di quelli per la  riscossione  delle  imposte  in
          pendenza di giudizio, per un  periodo  di  novanta  giorni.
          L'impugnazione dell'atto da parte del  soggetto  che  abbia
          richiesto l'accertamento  con  adesione  comporta  rinuncia
          all'istanza. 
              3. Entro quindici giorni dalla ricezione  dell'istanza,
          l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula
          al contribuente l'invito a comparire. 
              4.  All'atto  del  perfezionamento  della  definizione,
          l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia. 
              4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.».