Art. 21
Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle
modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «non dipendente da un
precedente accertamento,» sono soppresse;
b) all'articolo 6, comma 2-quater, le parole: «al comma 2-bis,
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis,
primo periodo, e 2-ter»;
c) all'articolo 7, comma 1-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato
articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla
comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio
competente emette l'atto di definizione scomputando le predette
perdite dai maggiori imponibili.»;
d) all'articolo 9-bis, comma 2:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al terzo periodo le parole: «articolo 5-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 5- quater»;
e) all'articolo 12:
1) al comma 1-bis:
1.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 11,»
sono soppresse;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove
all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis,
comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un
accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare
corso, di comune accordo, al relativo procedimento.»;
2) al comma 1-ter, le parole: «al comma 1-bis, primo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis, primo e quarto
periodo».
Note all'articolo 21:
Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7, 9-bis e 12
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante:
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizione degli accertamenti). - 1.
L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti
indebitamente compensati, possono essere definiti con
adesione del contribuente.
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e
donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere
definito con adesione anche di uno solo degli obbligati,
secondo le disposizioni seguenti.
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai
fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca
oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche
quello alla presentazione di istanza per la definizione
dell'accertamento con adesione, in luogo delle
osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la
definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso
contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del
contraddittorio preventivo.».
«Art. 6 (Istanza del contribuente). - 1. Il
contribuente nei cui confronti sono stati effettuati
accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere
all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della
proposta di accertamento ai fini dell'eventuale
definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero
atto di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado, istanza di accertamento con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico,
anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui
all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione e' proposta
entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di
rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica
il contraddittorio preventivo, il contribuente puo'
formulare istanza di accertamento con adesione, indicando
il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni
dalla comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Il contribuente puo' presentare istanza di
accertamento con adesione anche nei quindici giorni
successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato
preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale
ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto
innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai
sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le
parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del
2000 emergano i presupposti per un accertamento con
adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo
procedimento.
2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della
facolta' di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter,
non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con
adesione successivamente alla notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e
quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo
quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo;
l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte
accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano
i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di
sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia
all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza
di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente
o telematicamente, formula al contribuente l'invito a
comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha
formato oggetto di accertamento. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi
2 e 2-bis perde efficacia.
Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo
9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al
citato articolo 42, quarto comma, deve essere presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui
all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto
di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori
imponibili.
1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia
presentato istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato
preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi
dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione,
non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di
fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali
osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del
suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del
2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto
dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di
recupero.».
«Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato
nazionale). - 1. Al procedimento di accertamento con
adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma
2 dell' articolo 40-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la
consolidante che la consolidata interessata dalle
rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo
comma dell' articolo 40-bisstesso, e l'atto di adesione,
sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona
qualora gli adempimenti di cui all' articolo 9 del presente
decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano
computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite
di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo
delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato
deve essere presentata unitamente alla comunicazione di
adesione di cui all' articolo 5-quater del presente
decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione
scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.».
«Art. 12 (Istanza del contribuente). - 1. In caso di
notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero
di atto di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito,
anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a
comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di
adesione e' proposta entro i termini di presentazione del
ricorso.
1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di
adesione con l'indicazione del domicilio di almeno un
rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. E' fatta salva la
possibilita' per il contribuente di presentare istanza di
accertamento con adesione anche nei quindici giorni
successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato
preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del
citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale
ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto
innanzi alla Corte di giustizia tributaria e' sospeso ai
sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni. Laddove
all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo
6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i
presupposti per un accertamento con adesione, le parti
hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al
relativo procedimento.
1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della facolta'
di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non puo'
presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un
solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al
comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia
all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula
al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione,
l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.».