Art. 22
Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini
nel procedimento di accertamento
1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non
si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente
impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,
emessi dall'Agenzia delle entrate.
Note all'articolo 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 67 (Sospensione dei termini relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori). - 1.
Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini
relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte
degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi',
sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per
fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese
quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello
di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui
all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al
comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i
termini per la risposta previsti dalle relative
disposizioni, nonche' il termine previsto per la loro
regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine
del periodo di sospensione. Durante il periodo di
sospensione, la presentazione delle predette istanze di
interpello e di consulenza giuridica e' consentita
esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono
di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante
l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria
div.contr.interpelloagenziaentrate.it.
3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, le attivita', non aventi carattere di
indifferibilita' ed urgenza, consistenti nelle risposte
alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del
codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla
banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio
dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure
dai giudici delegati, nonche' nelle risposte alle istanze
formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti
impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.».