Art. 22 
    Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini 
                  nel procedimento di accertamento 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini  di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non
si applica agli atti recanti una  pretesa  impositiva,  autonomamente
impugnabili  dinanzi  agli  organi  della  giurisdizione  tributaria,
emessi dall'Agenzia delle entrate. 
 
          Note all'articolo 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67,  comma  1,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante:  «Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  17  marzo
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
          2020, n. 27: 
              «Art.   67   (Sospensione    dei    termini    relativi
          all'attivita' degli uffici degli  enti  impositori).  -  1.
          Sono sospesi dall'8 marzo  al  31  maggio  2020  i  termini
          relativi alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di
          accertamento, di riscossione e  di  contenzioso,  da  parte
          degli  uffici  degli  enti  impositori.   Sono,   altresi',
          sospesi, dall'8 marzo al 31  maggio  2020,  i  termini  per
          fornire risposta alle istanze di interpello,  ivi  comprese
          quelle da  rendere  a  seguito  della  presentazione  della
          documentazione integrativa, di cui  all'articolo  11  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 128,  e  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  147.  Per  il
          medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello
          di cui  al  periodo  precedente.  Sono  inoltre  sospesi  i
          termini  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  128,  i  termini  di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, e di  cui  agli  articoli  31-ter  e  31-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, nonche' i termini relativi alle  procedure  di  cui
          all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
              2. In relazione alle istanze di interpello  di  cui  al
          comma precedente, presentate nel periodo di sospensione,  i
          termini   per   la   risposta   previsti   dalle   relative
          disposizioni, nonche'  il  termine  previsto  per  la  loro
          regolarizzazione,  come  stabilito  dall'articolo   3   del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156,  iniziano  a
          decorrere dal primo giorno del mese successivo  al  termine
          del  periodo  di  sospensione.  Durante   il   periodo   di
          sospensione, la presentazione  delle  predette  istanze  di
          interpello  e  di  consulenza   giuridica   e'   consentita
          esclusivamente per  via  telematica,  attraverso  l'impiego
          della posta elettronica certificata di cui al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,
          ovvero, per i soggetti non residenti che non  si  avvalgono
          di un domiciliatario nel territorio dello  Stato,  mediante
          l'invio  alla  casella  di  posta   elettronica   ordinaria
          div.contr.interpelloagenziaentrate.it. 
              3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al  31  maggio
          2020,   le   attivita',    non    aventi    carattere    di
          indifferibilita' ed  urgenza,  consistenti  nelle  risposte
          alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del
          codice di procedura civile e  155-quater,  155-quinquies  e
          155-sexies delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
          di procedura civile e disposizioni transitorie, di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,  di  accesso  alla
          banca dati dell'Anagrafe  Tributaria,  compreso  l'Archivio
          dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure
          dai giudici delegati, nonche' nelle risposte  alle  istanze
          formulate ai sensi dell'articolo 22 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33. 
              4.  Con  riferimento  ai  termini  di  prescrizione   e
          decadenza relativi all'attivita' degli  uffici  degli  enti
          impositori si applica, anche in  deroga  alle  disposizioni
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 27  luglio  2000,  n.
          212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24
          settembre 2015, n. 159.».