Art. 23 
Recupero delle misure di natura fiscale che  costituiscono  aiuti  di
                                Stato 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative  a
misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti  de
minimis  non   subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
concessione ovvero subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti  di
concessione o di autorizzazione alla fruizione  comunque  denominati,
il cui importo non e' determinabile nei  predetti  provvedimenti,  ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione  resa  a  fini
fiscali nella quale sono  dichiarati,  di  cui  all'articolo  10  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
in deroga a quanto previsto al comma 1, devono  essere  notificati  a
pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo  a
quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»; 
    b) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad  oggetto  il  recupero
delle somme relative a misure di  natura  fiscale  che  costituiscono
aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati  all'emanazione  di
provvedimenti di concessione  ovvero  subordinati  all'emanazione  di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti
provvedimenti,  ma  solo  a   seguito   della   presentazione   della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui
all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  31
maggio 2017, n. 115, devono essere notificati  a  pena  di  decadenza
entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in  cui  e'
stata presentata la dichiarazione.». 
 
          Note all'articolo 23: 
              - Si riporta il testo degli articoli 38-bis  e  43  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per  il  recupero
          dei crediti non spettanti o  inesistenti,  l'Agenzia  delle
          entrate applica, in deroga alle  disposizioni  vigenti,  le
          seguenti: 
              a) fermi restando le attribuzioni e i  poteri  previsti
          dagli articoli 31 e seguenti, nonche' quelli previsti dagli
          articoli 51 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  senza  pregiudizio
          dell'ulteriore azione accertatrice  nei  termini  stabiliti
          per i singoli tributi, per la riscossione dei  crediti  non
          spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio  puo'  emanare
          apposito  atto  di  recupero  motivato  da  notificare   al
          contribuente con le modalita' previste dagli articoli 60  e
          60-ter. La disposizione del primo periodo  non  si  applica
          alle attivita' di recupero delle somme di cui  all'articolo
          1, comma  3,  del  decreto-legge  20  marzo  2002,  n.  36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio  2002,
          n. 96, e all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003, n. 27; 
              b) si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
          16, comma 3, e 17, comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472; 
              c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito  del
          controllo degli importi a credito indicati nei  modelli  di
          pagamento unificato  per  la  riscossione  di  crediti  non
          spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4  e
          5, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,
          utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  deve  essere  notificato,  a   pena   di   decadenza,
          rispettivamente, entro il 31 dicembre  del  quinto  anno  e
          dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; 
              d)  il  pagamento  delle  somme  dovute   deve   essere
          effettuato per  intero  entro  il  termine  per  presentare
          ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione
          prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto
          termine, le somme dovute  in  base  all'atto  di  recupero,
          anche se non definitivo, sono iscritte  a  ruolo  ai  sensi
          dell'articolo  15-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
              e) la competenza all'emanazione degli atti di cui  alla
          lettera a), emessi prima del termine per  la  presentazione
          della   dichiarazione,   spetta   all'ufficio   nella   cui
          circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per  il
          precedente periodo di imposta; 
              f) per le controversie relative all'atto di recupero di
          cui alla lettera a) si applicano le  disposizioni  previste
          dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
              g) in assenza di specifiche  disposizioni,  le  lettere
          a), b), d), e f) si applicano  anche  per  il  recupero  di
          tasse, imposte  e  importi  non  versati,  compresi  quelli
          relativi a contributi e agevolazioni fiscali  indebitamente
          percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di  imposta
          in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi  termini
          previsti dalla normativa vigente, l'atto di  recupero  deve
          essere  notificato,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  violazione.  La   competenza   all'emanazione
          dell'atto  di  recupero  spetta   all'ufficio   nella   cui
          circoscrizione e' il  domicilio  fiscale  del  soggetto  al
          momento della commissione della violazione. In mancanza del
          domicilio   fiscale   la   competenza   e'   attribuita   a
          un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con
          provvedimento del direttore. 
              1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le  somme
          relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti
          di Stato e aiuti de minimis non subordinati  all'emanazione
          di  provvedimenti   di   concessione   ovvero   subordinati
          all'emanazione  di  provvedimenti  di  concessione   o   di
          autorizzazione alla fruizione comunque denominati,  il  cui
          importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma
          solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa
          a  fini  fiscali  nella  quale  sono  dichiarati,  di   cui
          all'articolo 10 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 31 maggio  2017,  n.  115,  in  deroga  a  quanto
          previsto al comma 1, devono essere  notificati  a  pena  di
          decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno  successivo
          a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. 
              2. Con provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, d'intesa con il Comandante generale della  Guardia
          di finanza, e' disciplinata la procedura di  sottoscrizione
          dei processi verbali redatti nel corso e al  termine  delle
          attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di
          imposte  dirette   e   indirette,   anche   disponendo   la
          possibilita'   che   i   verbalizzanti   possano    firmare
          digitalmente   la   copia   informatica    del    documento
          preventivamente sottoscritto, anche in via  analogica,  dal
          contribuente. In caso di firma analogica del  documento  da
          parte  del  contribuente,  i  verbalizzanti  attestano   la
          conformita' della copia informatica al documento  analogico
          ai sensi dell'articolo 22 del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82.». 
              «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli  avvisi
          di  accertamento  devono  essere  notificati,  a  pena   di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento puo' essere notificato entro  il  31  dicembre
          del  settimo  anno  successivo   a   quello   in   cui   la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto  il
          recupero delle somme relative a misure  di  natura  fiscale
          che costituiscono aiuti di Stato e  aiuti  de  minimis  non
          subordinati all'emanazione di provvedimenti di  concessione
          ovvero  subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti   di
          concessione o di  autorizzazione  alla  fruizione  comunque
          denominati,  il  cui  importo  non  e'  determinabile   nei
          predetti   provvedimenti,   ma   solo   a   seguito   della
          presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
          quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio  2017,  n.
          115, devono essere notificati a pena di decadenza entro  il
          31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. 
              3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».