Art. 23
Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di
Stato
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a
misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de
minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati,
il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a
pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a
quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;
b) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero
delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono
aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti
provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui
all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza
entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.».
Note all'articolo 23:
- Si riporta il testo degli articoli 38-bis e 43 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per il recupero
dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle
entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le
seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non
spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio puo' emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalita' previste dagli articoli 60 e
60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica
alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27;
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli di
pagamento unificato per la riscossione di crediti non
spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, deve essere notificato, a pena di decadenza,
rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere
effettuato per intero entro il termine per presentare
ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto
termine, le somme dovute in base all'atto di recupero,
anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla
lettera a), emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di recupero di
cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere
a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di
tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli
relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta
in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini
previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione
dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al
momento della commissione della violazione. In mancanza del
domicilio fiscale la competenza e' attribuita a
un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con
provvedimento del direttore.
1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme
relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti
di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione
di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui
importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa
a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui
all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto
previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di
decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo
a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia
di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione
dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle
attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di
imposte dirette e indirette, anche disponendo la
possibilita' che i verbalizzanti possano firmare
digitalmente la copia informatica del documento
preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal
contribuente. In caso di firma analogica del documento da
parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la
conformita' della copia informatica al documento analogico
ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.».
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi
di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il
recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non e' determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».