Art. 11 
 
Presupposti soggettivi e  modalita'  di  permanenza  nelle  strutture
                            residenziali 
 
  1. Nei limiti di cui allo stanziamento  definito  dall'articolo  8,
comma 6, del decreto-legge, sono a  carico  dell'Amministrazione  gli
oneri  relativi  alle  rette  di  permanenza  e  agli  interventi  di
reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a  condizione
che: 
    a) possiedano i requisiti per  accedere  alle  misure  penali  di
comunita'; 
    b) non dispongano di un domicilio idoneo; 
    c) abbiano un reddito  annuo  imponibile,  ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente  fissato
per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; 
    d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione  dal
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235 codice penale o  da
decreto  di  espulsione  emesso  in  via  amministrativa  e  divenuto
esecutivo. 
  2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere   posseduti
congiuntamente. 
  3. Presso la Direzione di ogni Istituto penitenziario e'  istituito
apposito elenco, da tenere  costantemente  aggiornato,  contenente  i
nominativi delle persone detenute adulte  di  cui  al  comma  1,  che
abbiano presentato istanza di misura penale di comunita'. 
  4. Sulla base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo  di
garantire la fruibilita'  del  beneficio  ad  un'adeguata  platea  di
interessati, la retta di permanenza e' a carico  dell'Amministrazione
per un periodo massimo  di  otto  mesi,  finalizzato  all'inserimento
lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio. 
  5. Al momento  della  dimissione  dall'Istituto  penitenziario,  il
Direttore fornisce al condannato ammesso  alla  misura  di  comunita'
compiuta informazione in ordine agli  obblighi  di  comportamento  da
tenere  presso  la  struttura  residenziale.  All'atto  dell'ingresso
presso la struttura il condannato si impegna,  in  forma  scritta,  a
rispettare tali obblighi e a mantenere durante  la  permanenza  nella
stessa una condotta responsabile. Una copia di tale dichiarazione  di
impegno e' conservata presso la struttura, anche a  disposizione  del
legale rappresentante dell'ente gestore. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo   8   del   citato
          decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  235  del  codice
          penale: 
                «Art.  235  (Espulsione   od   allontanamento   dello
          straniero dallo Stato). - Il  giudice  ordina  l'espulsione
          dello  straniero  ovvero  l'allontanamento  dal  territorio
          dello Statodel cittadino appartenente ad uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  oltre  che  nei  casi  espressamente
          preveduti dalla legge, quando lo straniero o  il  cittadino
          appartenente ad uno Stato membro  dell'Unione  europea  sia
          condannato alla reclusione per un tempo  superiore  ai  due
          anni. 
                Il  trasgressore   dell'ordine   di   espulsione   od
          allontanamento pronunciato dal giudice  e'  punito  con  la
          reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  In  tal   caso   e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,  anche  fuori
          dei  casi   di   flagranza,   e   si   procede   con   rito
          direttissimo.».