Art. 11
Presupposti soggettivi e modalita' di permanenza nelle strutture
residenziali
1. Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8,
comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell'Amministrazione gli
oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di
reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione
che:
a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di
comunita';
b) non dispongano di un domicilio idoneo;
c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta
personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato
per ottenere il patrocinio a spese dello Stato;
d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235 codice penale o da
decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto
esecutivo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti
congiuntamente.
3. Presso la Direzione di ogni Istituto penitenziario e' istituito
apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, contenente i
nominativi delle persone detenute adulte di cui al comma 1, che
abbiano presentato istanza di misura penale di comunita'.
4. Sulla base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo di
garantire la fruibilita' del beneficio ad un'adeguata platea di
interessati, la retta di permanenza e' a carico dell'Amministrazione
per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all'inserimento
lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio.
5. Al momento della dimissione dall'Istituto penitenziario, il
Direttore fornisce al condannato ammesso alla misura di comunita'
compiuta informazione in ordine agli obblighi di comportamento da
tenere presso la struttura residenziale. All'atto dell'ingresso
presso la struttura il condannato si impegna, in forma scritta, a
rispettare tali obblighi e a mantenere durante la permanenza nella
stessa una condotta responsabile. Una copia di tale dichiarazione di
impegno e' conservata presso la struttura, anche a disposizione del
legale rappresentante dell'ente gestore.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del citato
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 235 del codice
penale:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello
straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione
dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio
dello Statodel cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori
dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.».