Art. 12
Attestazione della disponibilita' del posto con oneri a carico
dell'Amministrazione
1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilita' del
posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalita' di cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta
l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la
Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto.
2. Il Direttore dell'istituto, verificata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, avvalendosi della
relazione di sintesi dell'equipe di osservazione e trattamento,
trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione
penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove
e' sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della
disponibilita' di un posto presso una delle strutture residenziali di
cui all' elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un
periodo massimo di otto mesi.
3. La relazione di sintesi dell'equipe e' redatta previa verifica
di sussistenza dei seguenti parametri:
a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari
superiori all'ammonizione del Direttore;
b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressivita'
etero-diretta verso persone o cose;
c) abilita' lavorative possedute o acquisite durante lo stato di
detenzione;
d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali
proposti durante il periodo di detenzione;
e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui
rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico
dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento
lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo.
4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformita' della
richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonche' verificata
la disponibilita' del posto presso una struttura residenziale e la
relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che
viene trasmessa all'Autorita' giudiziaria competente a delibare
l'istanza di misura penale di comunita' presentata dal detenuto.
5. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite dall'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna secondo l'ordine di
acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio.
6. L'attestazione di cui al comma 3 riporta l'indicazione della
struttura residenziale presso cui e' disponibile il posto, che viene
riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio
dell'attestazione. Il suddetto termine di validita' e' espressamente
indicato nell'attestazione.
7. L'attestazione rilasciata dall'Ufficio interdistrettuale di
esecuzione penale esterna e' valutata dall'Autorita' giudiziaria ai
fini della delibazione relativa alla disponibilita' di un domicilio
idoneo.
8. La decisione dell'Autorita' giudiziaria, anche in caso di
rigetto dell'istanza, e' comunicata immediatamente, a cura della
cancelleria, all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna.
9. Decorso infruttuosamente il termine di validita'
dell'attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da
parte dell'Autorita' giudiziaria, l'attestazione perde i suoi
effetti. In tal caso l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna assegna il posto cosi' liberato ad altro detenuto,
rilasciando la relativa attestazione.
10. In caso di decisione negativa da parte dell'Autorita'
giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti.
11. In assenza di previa attestazione o in caso di perdita di
effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l'Amministrazione
non assume alcun onere finanziario.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del citato
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle
premesse.