Art. 12 
 
Attestazione della  disponibilita'  del  posto  con  oneri  a  carico
                        dell'Amministrazione 
 
  1. Al fine di  ottenere  l'attestazione  della  disponibilita'  del
posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalita' di cui
all'articolo 8, comma 6,  del  decreto-legge,  il  detenuto  presenta
l'istanza, personalmente o tramite il proprio  difensore,  presso  la
Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto. 
  2.  Il  Direttore  dell'istituto,  verificata  la  sussistenza  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  avvalendosi   della
relazione di  sintesi  dell'equipe  di  osservazione  e  trattamento,
trasmette  l'istanza  all'Ufficio  interdistrettuale  di   esecuzione
penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo  ove
e' sito l'Istituto penitenziario,  ai  fini  dell'attestazione  della
disponibilita' di un posto presso una delle strutture residenziali di
cui all' elenco, con oneri  a  carico  dell'Amministrazione,  per  un
periodo massimo di otto mesi. 
  3. La relazione di sintesi dell'equipe e' redatta  previa  verifica
di sussistenza dei seguenti parametri: 
    a) assenza, a  carico  del  detenuto,  di  sanzioni  disciplinari
superiori all'ammonizione del Direttore; 
    b) assenza, a carico del detenuto, di  episodi  di  aggressivita'
etero-diretta verso persone o cose; 
    c) abilita' lavorative possedute o acquisite durante lo stato  di
detenzione; 
    d) attiva e proficua  partecipazione  ai  percorsi  trattamentali
proposti durante il periodo di detenzione; 
    e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui
rispetto alla  durata  massima  di  permanenza  con  oneri  a  carico
dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento
lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo. 
  4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna, esaminata, sotto il profilo formale,  la  conformita'  della
richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonche'  verificata
la disponibilita' del posto presso una struttura  residenziale  e  la
relativa copertura finanziaria, rilascia apposita  attestazione,  che
viene  trasmessa  all'Autorita'  giudiziaria  competente  a  delibare
l'istanza di misura penale di comunita' presentata dal detenuto. 
  5. Le richieste di  cui  al  comma  1  sono  istruite  dall'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna  secondo  l'ordine  di
acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio. 
  6. L'attestazione di cui al comma  3  riporta  l'indicazione  della
struttura residenziale presso cui e' disponibile il posto, che  viene
riservato al detenuto  per  un  periodo  di  due  mesi  dal  rilascio
dell'attestazione. Il suddetto termine di validita' e'  espressamente
indicato nell'attestazione. 
  7.  L'attestazione  rilasciata  dall'Ufficio  interdistrettuale  di
esecuzione penale esterna e' valutata dall'Autorita'  giudiziaria  ai
fini della delibazione relativa alla disponibilita' di  un  domicilio
idoneo. 
  8. La  decisione  dell'Autorita'  giudiziaria,  anche  in  caso  di
rigetto dell'istanza, e'  comunicata  immediatamente,  a  cura  della
cancelleria,  all'Ufficio  interdistrettuale  di  esecuzione   penale
esterna. 
  9.   Decorso   infruttuosamente    il    termine    di    validita'
dell'attestazione senza che sia stata adottata  alcuna  decisione  da
parte  dell'Autorita'  giudiziaria,  l'attestazione  perde   i   suoi
effetti. In tal caso l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna  assegna  il  posto  cosi'  liberato   ad   altro   detenuto,
rilasciando la relativa attestazione. 
  10.  In  caso  di  decisione  negativa  da   parte   dell'Autorita'
giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti. 
  11. In assenza di previa attestazione  o  in  caso  di  perdita  di
effetti della medesima ai sensi dei commi 8  e  9,  l'Amministrazione
non assume alcun onere finanziario. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo   8   del   citato
          decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note  alle
          premesse.