Art. 13 
 
                 Meccanismi di controllo della spesa 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge,  sono
ripartiti  annualmente  dalla  Direzione  generale  tra  gli   Uffici
interdistrettuali di esecuzione penale  esterna,  in  proporzione  al
numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla  base
dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
  2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale  esterna,  nei
limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano
le risorse ai fini della sottoscrizione  delle  convenzioni  con  gli
enti  gestori  delle  strutture  residenziali  iscritte   all'elenco,
rientranti nel territorio di competenza. 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'offerta  di  posti  sia  superiore   alle
disponibilita'    finanziarie     dell'Amministrazione,     l'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture
residenziali in base ai seguenti parametri: 
    a) qualita' dei programmi di  reinserimento  socio-lavorativo  di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), offerti; 
    b) ove disponibili,  risultati  conseguiti  nell'anno  precedente
nell'attivita' di reinserimento socio-lavorativo dei residenti. 
  4.    Nella    sottoscrizione    delle    convenzioni,    l'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna  persegue  l'obiettivo
di massimizzare la distribuzione  territoriale  dei  posti  riservati
alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. 
  5. La convenzione  definisce,  per  ciascuna  struttura,  la  retta
giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. La retta
e' corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato  e  solo
per le giornate di effettiva presenza. 
  6. L'attestazione di cui all'articolo 12, comma  4,  e'  rilasciata
dalla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di  esecuzione  penale
esterna, solo previa verifica della relativa  copertura  finanziaria,
nei limiti degli stanziamenti assegnati ai  sensi  del  comma  1  del
presente articolo. 
  7.  Gli  Uffici  interdistrettuali  di  esecuzione  penale  esterna
provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma
1,  fornendo  ogni  trimestre  i  risultati  del  monitoraggio   alla
Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio
effettuato dagli Uffici puo' rimodulare in corso  d'anno  il  riparto
tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna,
nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all'articolo 8,  comma
6, del decreto-legge. Qualora dall'attivita' di monitoraggio  dovesse
emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo
limite  di  spesa,  la  Direzione  generale  comunica   agli   Uffici
interdistrettuali di  esecuzione  penale  esterna  di  non  procedere
all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di
cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo   8   del   citato
          decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note  alle
          premesse.