Art. 13
Meccanismi di controllo della spesa
1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono
ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici
interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al
numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base
dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei
limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano
le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli
enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco,
rientranti nel territorio di competenza.
3. Nel caso in cui l'offerta di posti sia superiore alle
disponibilita' finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture
residenziali in base ai seguenti parametri:
a) qualita' dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), offerti;
b) ove disponibili, risultati conseguiti nell'anno precedente
nell'attivita' di reinserimento socio-lavorativo dei residenti.
4. Nella sottoscrizione delle convenzioni, l'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna persegue l'obiettivo
di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati
alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge.
5. La convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta
giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. La retta
e' corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo
per le giornate di effettiva presenza.
6. L'attestazione di cui all'articolo 12, comma 4, e' rilasciata
dalla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria,
nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
7. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna
provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma
1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla
Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio
effettuato dagli Uffici puo' rimodulare in corso d'anno il riparto
tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna,
nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all'articolo 8, comma
6, del decreto-legge. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse
emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo
limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici
interdistrettuali di esecuzione penale esterna di non procedere
all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di
cui al presente decreto.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del citato
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle
premesse.