Art. 14
Modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture
residenziali
1. Il rimborso delle spese per la permanenza nelle strutture
residenziali e' determinato, per giornata di presenza, nella misura
stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato ai fini
dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. L'amministrazione procede al recupero delle spese per la
permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate ai sensi
del comma 1, al termine della misura penale di comunita', secondo le
disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 2 (Spese per l'esecuzione delle pene e delle
misure di sicurezza detentive). - Le spese per l'esecuzione
delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a
carico dello Stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei
condannati si effettua ai termini degliarticoli
145,188,189e191 del codice penalee 274 del codice di
procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte
degli internati si effettua mediante prelievo di una quota
della remunerazione a norma del penultimo capoverso
dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto
della disposizione sul rimborso delle spese di spedalita',
richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice
penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli
alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per
una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il
Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni
esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per
il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in
tutti gli stabilimenti della Repubblica.».
- La parte VII del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 reca: «RISCOSSIONE».