Art. 14 
 
Modalita' di recupero delle spese per la permanenza  nelle  strutture
                            residenziali 
 
  1. Il rimborso  delle  spese  per  la  permanenza  nelle  strutture
residenziali e' determinato, per giornata di presenza,  nella  misura
stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato  ai  fini
dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
  2.  L'amministrazione  procede  al  recupero  delle  spese  per  la
permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate  ai  sensi
del comma 1, al termine della misura penale di comunita', secondo  le
disposizioni di cui alla parte VII del decreto del  Presidente  della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
                «Art. 2 (Spese per l'esecuzione delle  pene  e  delle
          misure di sicurezza detentive). - Le spese per l'esecuzione
          delle pene e delle misure di  sicurezza  detentive  sono  a
          carico dello Stato. 
                Il rimborso delle spese di mantenimento da parte  dei
          condannati   si   effettua   ai    termini    degliarticoli
          145,188,189e191  del  codice  penalee  274  del  codice  di
          procedura penale. 
                Il rimborso delle  spese  di  mantenimento  da  parte
          degli internati si effettua mediante prelievo di una  quota
          della  remunerazione  a  norma  del   penultimo   capoverso
          dell'articolo 213 del codice  penale,  ovvero  per  effetto
          della disposizione sul rimborso delle spese di  spedalita',
          richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213  del  codice
          penale. 
                Sono spese di  mantenimento  quelle  concernenti  gli
          alimenti ed il corredo. 
                Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo  per
          una quota non superiore ai due terzi del  costo  reale.  Il
          Ministro per la grazia e giustizia, al  principio  di  ogni
          esercizio finanziario, determina, sentito il  Ministro  per
          il tesoro, la quota media di mantenimento dei  detenuti  in
          tutti gli stabilimenti della Repubblica.». 
              - La parte VII del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 reca: «RISCOSSIONE».