Art. 15
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali strettamente necessari
all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi
connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 3 e'
disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 luglio 2025
Il Ministro: Nordio
Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2413