Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  Il  trattamento   dei   dati   personali   strettamente   necessari
all'esercizio  delle  competenze  e  al  raggiungimento  degli  scopi
connessi  alla  tenuta  dell'elenco  di   cui   all'articolo   3   e'
disciplinato con decreto direttoriale,  da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 luglio 2025 
 
                                                  Il Ministro: Nordio 
Visto, Il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2413