Art. 23
Finalita'
1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione,
anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1 della
presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e
119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo
sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il
ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della
condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni
della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente
legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in
conformita' agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Note all'art. 23:
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- Per i riferimenti all'articolo 119 della Costituzione
si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.