Art. 23 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione,
anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1  della
presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo  comma,  e
119, quinto  comma,  della  Costituzione,  al  fine  di  favorire  lo
sviluppo  economico  e  sociale,  il  turismo,  l'occupazione  e   il
ripopolamento delle  zone  montane,  anche  in  considerazione  della
condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e  delle  professioni
della montagna, di cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  presente
legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale 
  2. Le misure di sostegno di cui al presente capo  sono  erogate  in
conformita' agli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione: 
                «Art. 2. - La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale». 
                «Art. 3. - Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
                E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              - Per i riferimenti all'articolo 119 della Costituzione
          si vedano le note all'articolo 1. 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.