Art. 24
Professioni della montagna
1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali
presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
materiale e immateriale delle zone montane.
2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida
alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di
cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla
legge 8 marzo 1991, n. 81, nonche' la professione di gestore di
rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI puo' individuare
ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in
armonia con le potesta' legislative regionali, di specifiche misure
per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna
esercitate nelle zone montane.
Note all'art. 24:
- La legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante: «Ordinamento
della professione di guida alpina» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989.
- La legge 8 marzo 1991, n. 81 recante: «Legge-quadro
per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di
guida alpina» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 16 marzo 1991.