Art. 24 
                     Professioni della montagna 
 
  1. La presente legge riconosce le professioni della montagna  quali
presidi per la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
materiale e immateriale delle zone montane. 
  2. Ferme restando le professioni di guida alpina,  aspirante  guida
alpina, accompagnatore di media montagna e  guida  vulcanologica,  di
cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla
legge 8 marzo 1991, n. 81,  nonche'  la  professione  di  gestore  di
rifugio, disciplinata da leggi regionali,  la  SMI  puo'  individuare
ulteriori professioni  di  montagna  ai  fini  della  previsione,  in
armonia con le potesta' legislative regionali, di  specifiche  misure
per la valorizzazione e la tutela delle  professioni  della  montagna
esercitate nelle zone montane. 
 
          Note all'art. 24: 
              - La legge 2 gennaio 1989, n. 6  recante:  «Ordinamento
          della professione di  guida  alpina»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989. 
              - La legge 8 marzo 1991, n. 81  recante:  «Legge-quadro
          per  la  professione  di  maestro  di   sci   e   ulteriori
          disposizioni in materia di ordinamento della professione di
          guida alpina» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  64
          del 16 marzo 1991.