Art. 25 
 Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani 
 
  1.  Alle  piccole  imprese  e  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le
quali, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, abbiano intrapreso una  nuova  attivita'  nei  comuni  di  cui
all'articolo 2,  comma  2,  il  cui  titolare,  alla  data  di  avvio
dell'attivita' stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo  anno  di
eta', nonche' alle societa' e alle cooperative che abbiano intrapreso
nel  medesimo  periodo  una  nuova  attivita'  nei  comuni   di   cui
all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento
persone fisiche che alla data di  avvio  dell'attivita'  non  abbiano
compiuto il quarantunesimo  anno  di  eta'  ovvero  il  cui  capitale
sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che
alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta',
per il periodo d'imposta nel corso del quale la  nuova  attivita'  e'
intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e'  concesso,  a
condizione che l'attivita' di  impresa  sia  svolta  per  un  periodo
minimo di otto mesi, anche  non  continuativi,  nel  corso  dell'anno
solare  di  riferimento,  un  contributo,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  in
misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le
aliquote ordinarie  al  reddito  derivante  dallo  svolgimento  della
predetta attivita' nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e
fino  a  concorrenza  dell'importo  di  100.000  euro,  e   l'imposta
calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta di cui al primo periodo e' concesso  nel  limite
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2025.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388.  Al  relativo  onere  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34 della presente legge. 
  2. Nei casi  in  cui  nei  territori  dei  comuni  montani  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  con  popolazione  non  superiore  a  5.000
abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche  di  cui
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino
almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui  al
comma 1 del presente articolo e' riconosciuto  in  misura  pari  alla
differenza tra l'imposta calcolata applicando le  aliquote  ordinarie
al reddito derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al
medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi  ordinari  e
fino  a  concorrenza  dell'importo  di  150.000  euro,  e   l'imposta
calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento,
fermo restando il limite complessivo di cui al  secondo  periodo  del
comma 1. 
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di  cui  al  regolamento  (UE)
2023/2831  della  Commissione,  del  13   dicembre   2023,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo,  e  al  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport  e
i giovani, sentiti il  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  e  il  Ministro  del   turismo,   sono
determinati i criteri e  le  modalita'  di  concessione  del  credito
d'imposta  di  cui  ai  commi  1   e   2,   anche   con   riferimento
all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto  del
limite di spesa ivi previsti, nonche'  le  disposizioni  relative  ai
controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  24,  si  vedano  le  note
          all'articolo 19. 
              - Per i riferimenti al comma 53, dell'articolo 1, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  si  vedano  le   note
          all'articolo 19. 
              - Per i riferimenti  all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, si vedano le note all'articolo 19. 
              - La legge 25 dicembre 1999, n. 482 recante: «Norme  in
          materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20  dicembre
          1999. 
              - Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,  del
          13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L. 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1. 
              - Il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  L
          352/9. 
              - Il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,
          del  27  giugno  2014,  relativo   all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          della  pesca  e  dell'acquacoltura,  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 28 giugno 2014, L 190/45.