Art. 25
Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani
1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le
quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano intrapreso una nuova attivita' nei comuni di cui
all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio
dell'attivita' stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di
eta', nonche' alle societa' e alle cooperative che abbiano intrapreso
nel medesimo periodo una nuova attivita' nei comuni di cui
all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento
persone fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano
compiuto il quarantunesimo anno di eta' ovvero il cui capitale
sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che
alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta',
per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attivita' e'
intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a
condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un periodo
minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno
solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in
misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le
aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della
predetta attivita' nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e
fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta
calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta di cui al primo periodo e' concesso nel limite
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 34 della presente legge.
2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000
abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino
almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al
comma 1 del presente articolo e' riconosciuto in misura pari alla
differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie
al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' di cui al
medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e
fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta
calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento,
fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del
comma 1.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE)
2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e
i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono
determinati i criteri e le modalita' di concessione del credito
d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento
all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del
limite di spesa ivi previsti, nonche' le disposizioni relative ai
controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Note all'art. 25:
- Per i riferimenti all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 24, si vedano le note
all'articolo 19.
- Per i riferimenti al comma 53, dell'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note
all'articolo 19.
- Per i riferimenti all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si vedano le note all'articolo 19.
- La legge 25 dicembre 1999, n. 482 recante: «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, L
352/9.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 giugno 2014, L 190/45.