Art. 26 
    Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani 
 
  1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni
montani  e  favorire  l'integrazione  economica   e   sociale   della
popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che
promuovono il lavoro agile quale modalita'  ordinaria  di  esecuzione
della  prestazione  lavorativa  e'  riconosciuto,  nel  rispetto  dei
criteri e nei limiti  del  massimale  di  retribuzione  definito  dal
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
nel limite massimo di importo  pari  a  8.000  euro  su  base  annua,
riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non  abbia
compiuto il quarantunesimo anno di  eta'  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, che svolga  stabilmente  la  prestazione
lavorativa in modalita' di lavoro agile di cui alla legge  22  maggio
2017, n. 81, in un comune montano di cui  all'articolo  2,  comma  2,
della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,  e
trasferisca la propria abitazione principale e domicilio  stabile  da
un comune non montano  al  medesimo  comune  montano.  Per  gli  anni
successivi a quelli di cui al primo periodo  l'esonero  e'  limitato,
per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di  importo
pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e  applicato  su  base
mensile, e, per il 2030, al  20  per  cento  nel  limite  massimo  di
importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su
base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione  del  presente
articolo i premi e i contributi  dovuti  all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro.   Resta   ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
imprese e del  made  in  Italy  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1  del
presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di
cui al comma 4, nonche' i relativi  meccanismi  di  monitoraggio,  da
realizzare  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di  cui  al  regolamento  (UE)
2023/2831  della  Commissione,  del  13   dicembre   2023,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo,  e  al  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. L'agevolazione di cui  al  presente  articolo  e'  concessa  nel
limite massimo di 18,5  milioni  di  euro  nell'anno  2026,  di  21,8
milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5  milioni  di  euro  nell'anno
2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di  euro
nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di  euro  nell'anno  2031  e  non  e'
cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate  dall'articolo
1, comma 45, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni  di  euro  nell'anno
2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni  di  euro
nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4  milioni
di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle
minori entrate derivanti  dal  presente  articolo,  valutate  in  0,6
milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro  per  l'anno
2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per  l'anno  2027,  a
5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno
2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni  di  euro
per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal  presente
articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per  l'anno  2026,  a  14,6
milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2  milioni  di  euro
per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno  2033,  ai
sensi dell'articolo 34. 
 
          Note all'art. 26: 
              - La legge 22 maggio 2017, n. 81 recante:  «Misure  per
          la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure
          volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
          luoghi del lavoro subordinato» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 19. 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2831 della
          Commissione,    del    13    dicembre    2023,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          si vedano le note all'articolo 25. 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore agricolo, si vedano le note all'articolo 25. 
              - Per i riferimenti al  regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si  vedano  le
          note all'articolo 25. 
              - Si riporta il testo del comma  45,  dell'articolo  1,
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010: 
                «45. A decorrere dal 1º  agosto  2010  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49,
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  materia  di
          agevolazioni contributive nel settore agricolo.».