Art. 26
Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani
1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni
montani e favorire l'integrazione economica e sociale della
popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che
promuovono il lavoro agile quale modalita' ordinaria di esecuzione
della prestazione lavorativa e' riconosciuto, nel rispetto dei
criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia
compiuto il quarantunesimo anno di eta' alla data di entrata in
vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione
lavorativa in modalita' di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio
2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2,
della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e
trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da
un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni
successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero e' limitato,
per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo
pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di
importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su
base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del
presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4, nonche' i relativi meccanismi di monitoraggio, da
realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE)
2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e' concessa nel
limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8
milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno
2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro
nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non e'
cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo
1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno
2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro
nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni
di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle
minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6
milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno
2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a
5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno
2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro
per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente
articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6
milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno
2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro
per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai
sensi dell'articolo 34.
Note all'art. 26:
- La legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: «Misure per
la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 19.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
si vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, si vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si vedano le
note all'articolo 25.
- Si riporta il testo del comma 45, dell'articolo 1,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010:
«45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di
agevolazioni contributive nel settore agricolo.».