Art. 27
Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni
principali in montagna
1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o
fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione
edilizia dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale,
ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei
comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo
d'imposta nel corso del quale e' acceso il finanziamento e per i
quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse
disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli
interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto ai
contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di eta'
nell'anno in cui e' acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad
immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi, non e' cumulabile con i crediti d'imposta
previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della
presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo
15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, a
decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di
euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonche' le
disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio
indebitamente fruito.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
vedano le note all'articolo 6.