Art. 27 
Agevolazione per  l'acquisto  e  la  ristrutturazione  di  abitazioni
                       principali in montagna 
 
  1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o
fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la  ristrutturazione
edilizia dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale,
ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei
comuni di cui  all'articolo  2,  comma  2,  spetta,  per  il  periodo
d'imposta nel corso del quale e' acceso  il  finanziamento  e  per  i
quattro  periodi  d'imposta  successivi,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, un credito  d'imposta  commisurato  all'ammontare  degli
interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  ai
contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo  anno  di  eta'
nell'anno in cui e' acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad
immobili diversi da quelli  classificati  nelle  categorie  catastali
A/1, A/8 e A/9. 
  3. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1,  utilizzabile  nella
dichiarazione dei redditi, non e' cumulabile con i crediti  d'imposta
previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della
presente legge e con la detrazione spettante ai  sensi  dell'articolo
15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai
finanziamenti contratti  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  5. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto,  a
decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni  di
euro annui. 
  6.  Con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione del credito d'imposta di cui al comma 1,  anche  ai  fini
del rispetto del limite di spesa previsto dal  comma  5,  nonche'  le
disposizioni relative  ai  controlli  e  al  recupero  del  beneficio
indebitamente fruito. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti all'articolo  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          vedano le note all'articolo 6.