Art. 29
Incentivi per la natalita' nei comuni montani
1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000
abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di
uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 e'
riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui,
un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto
del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita',
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari
regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti criteri, parametri e modalita' per la concessione del
beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonche' i
relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al
presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno
unico e universale.