Art. 29 
            Incentivi per la natalita' nei comuni montani 
 
  1. Al fine  di  contrastare  lo  spopolamento  nei  comuni  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  con  popolazione  non  superiore  a  5.000
abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe  di
uno dei predetti comuni  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  a  decorrere   dall'anno   2025   e'
riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui,
un contributo una tantum il cui importo e'  determinato  con  decreto
del Ministro per la famiglia, la natalita' e  le  pari  opportunita',
adottato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti criteri, parametri  e  modalita'  per  la  concessione  del
beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonche' i
relativi meccanismi di monitoraggio, da  realizzare  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
All'onere  di  cui  al  presente  articolo  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 34. Nel valore del contributo  una  tantum  di  cui  al
presente articolo, non rilevano le  erogazioni  relative  all'assegno
unico e universale.