Art. 30 
               Registro nazionale dei terreni silenti 
 
  1. Al fine di valorizzare il  territorio  agro-silvo-pastorale,  di
salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il
rischio di incendi e di prevenire  fenomeni  di  pericolosita'  e  di
crolli nonche' il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti
locali promuovono il recupero produttivo delle  proprieta'  fondiarie
frammentate e dei terreni abbandonati o silenti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
adottato di concerto con il Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, previo parere in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'
istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, il « Registro nazionale dei terreni  silenti »  nell'ambito
del sistema informativo forestale nazionale del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
individuati i requisiti per la registrazione dei terreni  silenti  da
parte delle regioni, nonche' i criteri minimi per la  formazione,  la
tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicita' del Registro di  cui
al primo periodo. 
  3. Ai fini del presente articolo, si applicano  le  definizioni  di
terreni abbandonati e di terreni  silenti,  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettere g) e h), del testo unico in  materia  di  foreste  e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.
34. 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  3   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2018,  n.  34  si  vedano  le  note
          all'articolo 17.