Art. 30
Registro nazionale dei terreni silenti
1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di
salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il
rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosita' e di
crolli nonche' il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti
locali promuovono il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie
frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito
del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da
parte delle regioni, nonche' i criteri minimi per la formazione, la
tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicita' del Registro di cui
al primo periodo.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di
terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3,
comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34.
Note all'art. 30:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano le note
all'articolo 17.