Art. 26
Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il
seguente:
«11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di
sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro
natura o per le modalita' di utilizzo, abbiano costituito mezzo
insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la
pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del
reato»;
b) all'articolo 294 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e'
posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale»;
c) dopo l'articolo 612-ter e' inserito il seguente:
«Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o
alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona
un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti
diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci
falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinita', e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile
a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti di persona incapace,
per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa delle
funzioni esercitate».
2. All'articolo 2637 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni se
il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale».
3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri
materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli
articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza
artificiale».
4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da
euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 294 codice
penale, come modificato dalla presente legge:
Art. 61. - Circostanze aggravanti comuni o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi abietti o futili;
2° l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
di un culto;
10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'
o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita'.
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale.
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona
ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere.
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale e contro la liberta'
personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
di gravidanza.
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso
il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture
sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso
strutture socio-educative.
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o
a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'.
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o
di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni.
11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego
di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi,
per la loro natura o per le modalita' di utilizzo, abbiano
costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego
abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa,
ovvero aggravato le conseguenze del reato.».
«Art. 294 (Attentati contro i diritti politici del
cittadino). - Chiunque con violenza, minaccia o inganno
impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto
politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso
difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da due a sei
anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di
sistemi di intelligenza artificiale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2637 codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni. La pena e' della
reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 171 della citata
legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'articolo 171-ter e' punito con la multa da euro 51
(lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) 277 chiunque
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente
alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri
materiali disponibili in rete o in banche di dati in
violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche
attraverso sistemi di intelligenza artificiale;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o
diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di
riprodurre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione
dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero
introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi'
fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o
per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,
lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura
del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto
penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del
massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato.
La pena e' della reclusione fine ad un anno o della
multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui
sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata
alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita'
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.».
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 185 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
e' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena e'
della reclusione da due a sette anni e della multa da euro
venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il
tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate
per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato
ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n.
596/2014.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis.
2-ter.».