Art. 26 
 
    Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-novies)  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «11-decies) l'avere commesso il  fatto  mediante  l'impiego  di
sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per  la  loro
natura o per le  modalita'  di  utilizzo,  abbiano  costituito  mezzo
insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la
pubblica o la privata difesa, ovvero  aggravato  le  conseguenze  del
reato»; 
    b) all'articolo 294 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno  e'
posto  in  essere  mediante  l'impiego  di  sistemi  di  intelligenza
artificiale»; 
    c) dopo l'articolo 612-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti  generati  o
alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona
un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando  o  altrimenti
diffondendo,  senza  il  suo  consenso,  immagini,   video   o   voci
falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di  intelligenza
artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro  genuinita',  e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile
a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio  se  il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale  si  deve  procedere
d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti  di  persona  incapace,
per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa  delle
funzioni esercitate». 
  2. All'articolo 2637 del codice civile e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni se
il fatto e' commesso mediante l'impiego di  sistemi  di  intelligenza
artificiale». 
  3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22  aprile  1941,  n.
633, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: 
    «a-ter) riproduce  o  estrae  testo  o  dati  da  opere  o  altri
materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli
articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza
artificiale». 
  4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«La pena e' della reclusione da due a sette anni  e  della  multa  da
euro venticinquemila a euro sei  milioni  se  il  fatto  e'  commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 61  e  294  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              Art. 61. - Circostanze aggravanti comuni o  circostanze
          aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
                1° l'avere agito per motivi abietti o futili; 
                2°  l'aver  commesso  il  reato  per   eseguirne   od
          occultarne un altro, ovvero per conseguire o  assicurare  a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato; 
                3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante  la
          previsione dell'evento; 
                4° l'avere adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone; 
                5) l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di
          luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali  da
          ostacolare la pubblica o privata difesa; 
                6° l'avere il colpevole commesso il reato durante  il
          tempo,  in  cui  si  e'  sottratto   volontariamente   alla
          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
                7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio,  o  che
          comunque  offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei   delitti
          determinati da motivi  di  lucro,  cagionato  alla  persona
          offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di   rilevante
          gravita'; 
                8°  l'avere  aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso; 
                9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,  o
          con violazione dei doveri inerenti a una pubblica  funzione
          o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di  ministro
          di un culto; 
                10° l'avere commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o rivestita della qualita' di ministro del culto  cattolico
          o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un  agente
          diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o  a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
                11° l'avere commesso il fatto con abuso di  autorita'
          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio, di prestazione  d'opera,  di  coabitazione,  o  di
          ospitalita'. 
                11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale. 
                11-ter) l'aver commesso un delitto contro la  persona
          ai  danni  di  un  soggetto  minore  all'interno  o   nelle
          adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. 
                11-quater. l'avere il colpevole commesso  un  delitto
          non colposo durante il periodo in cui era  ammesso  ad  una
          misura alternativa alla detenzione in carcere. 
                11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro
          la vita e l'incolumita' individuale e  contro  la  liberta'
          personale, commesso il fatto in presenza o in danno  di  un
          minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
          di gravidanza. 
                11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso
          il fatto in danno di persone  ricoverate  presso  strutture
          sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali  o
          semiresidenziali,  pubbliche  o  private,   ovvero   presso
          strutture socio-educative. 
                11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione  o
          a  causa   di   manifestazioni   sportive   o   durante   i
          trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono  dette
          manifestazioni. 
                11-octies) l'avere agito, nei  delitti  commessi  con
          violenza  o  minaccia,  in   danno   degli   esercenti   le
          professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
          svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
          soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
          a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'. 
                11-novies) l'avere agito, nei  delitti  commessi  con
          violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico  o
          di   un   membro   del   personale   docente,    educativo,
          amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a  causa
          o nell'esercizio delle loro funzioni. 
              11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego
          di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli  stessi,
          per la loro natura o per le modalita' di utilizzo,  abbiano
          costituito mezzo insidioso, ovvero quando il  loro  impiego
          abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata  difesa,
          ovvero aggravato le conseguenze del reato.». 
              «Art. 294 (Attentati  contro  i  diritti  politici  del
          cittadino). - Chiunque con  violenza,  minaccia  o  inganno
          impedisce in tutto o in parte  l'esercizio  di  un  diritto
          politico, ovvero determina taluno a  esercitarlo  in  senso
          difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da
          uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da due a sei
          anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego  di
          sistemi di intelligenza artificiale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2637 codice civile,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque  diffonde  notizie
          false, ovvero pone in essere operazioni  simulate  o  altri
          artifici concretamente idonei  a  provocare  una  sensibile
          alterazione del prezzo di strumenti finanziari non  quotati
          o per i quali non e'  stata  presentata  una  richiesta  di
          ammissione alle negoziazioni in un  mercato  regolamentato,
          ovvero ad incidere in modo  significativo  sull'affidamento
          che il pubblico ripone  nella  stabilita'  patrimoniale  di
          banche o di gruppi bancari, e' punito  con  la  pena  della
          reclusione  da  uno  a  cinque  anni.  La  pena  e'   della
          reclusione da due a sette anni  se  il  fatto  e'  commesso
          mediante   l'impiego    di    sistemi    di    intelligenza
          artificiale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  171  della  citata
          legge  22  aprile  1941,  n.  633,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis  e
          dall'articolo 171-ter e' punito con la  multa  da  euro  51
          (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni)  277  chiunque
          senza averne diritto, a  qualsiasi  scopo  e  in  qualsiasi
          forma: 
                a)  riproduce,   trascrive,   recita   in   pubblico,
          diffonde, vende o mette in vendita  o  pone  altrimenti  in
          commercio un'opera altrui o ne rivela  il  contenuto  prima
          che sia reso pubblico, o introduce e mette in  circolazione
          nello Stato esemplari  prodotti  all'estero  contrariamente
          alla legge italiana; 
                a-bis)   mette   a   disposizione    del    pubblico,
          immettendola in un sistema di  reti  telematiche,  mediante
          connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno
          protetta, o parte di essa; 
              a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri
          materiali disponibili in  rete  o  in  banche  di  dati  in
          violazione  degli  articoli  70-ter  e   70-quater,   anche
          attraverso sistemi di intelligenza artificiale; 
                b)  rappresenta,  esegue  o  recita  in  pubblico   o
          diffonde, con o  senza  variazioni  od  aggiunte,  un'opera
          altrui adatta a pubblico  spettacolo  od  una  composizione
          musicale. La rappresentazione  o  esecuzione  comprende  la
          proiezione     pubblica     dell'opera     cinematografica,
          l'esecuzione  in  pubblico  delle   composizioni   musicali
          inserite nelle opere cinematografiche e la  radiodiffusione
          mediante altoparlante azionato in pubblico; 
                c) compie i fatti indicati nelle  precedenti  lettere
          mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
          legge; 
                d) riproduce  un  numero  di  esemplari  o  esegue  o
          rappresenta un numero di esecuzioni o  di  rappresentazioni
          maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente  di
          riprodurre o di rappresentare; 
                e) riproduce con qualsiasi processo  di  duplicazione
          dischi o altri apparecchi analoghi  o  li  smercia,  ovvero
          introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni  cosi'
          fatte all'estero; 
                f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su  filo  o
          per  radio  o  registra  in  dischi  fonografici  o   altri
          apparecchi  analoghi  le  trasmissioni   o   ritrasmissioni
          radiofoniche  o  smercia  i  dischi  fonografici  o   altri
          apparecchi indebitamente registrati. 
              Chiunque commette la violazione di cui al primo  comma,
          lettera a-bis), e' ammesso a  pagare,  prima  dell'apertura
          del dibattimento, ovvero prima dell'emissione  del  decreto
          penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del
          massimo della pena stabilita dal primo comma per  il  reato
          commesso, oltre le spese  del  procedimento.  Il  pagamento
          estingue il reato. 
              La pena e' della reclusione fine ad  un  anno  o  della
          multa non inferiore a lire cinquemila se  i  reati  di  cui
          sopra sono commessi sopra una opera  altrui  non  destinata
          alla pubblicita', ovvero con usurpazione  della  paternita'
          dell'opera, ovvero con deformazione,  mutilazione  o  altra
          modificazione  dell'opera  medesima,  qualora  ne   risulti
          offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 
              La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed  al
          quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
          attivita' di fotocopia,  xerocopia  o  analogo  sistema  di
          riproduzione da sei mesi ad un  anno  nonche'  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  articolo  185  del
          decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante:
          «Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6  febbraio  1996,  n.  52»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 185 (Manipolazione del mercato).  -  1.  Chiunque
          diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
          o altri  artifizi  concretamente  idonei  a  provocare  una
          sensibile alterazione del prezzo di  strumenti  finanziari,
          e' punito con la reclusione da due a dodici anni e  con  la
          multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La  pena  e'
          della reclusione da due a sette anni e della multa da  euro
          venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e'  commesso
          mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. 
              1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per  il
          tramite di ordini di compravendita o operazioni  effettuate
          per motivi legittimi e in conformita' a prassi  di  mercato
          ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE)  n.
          596/2014. 
              2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo  o
          fino al maggiore importo di dieci volte il  prodotto  o  il
          profitto conseguito dal  reato  quando,  per  la  rilevante
          offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
          colpevole o per  l'entita'  del  prodotto  o  del  profitto
          conseguito dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
          applicata nel massimo. 
              2-bis. 
              2-ter.».