Art. 36 
 
     Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri 
 
  1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1  (Oggetto,  definizioni  e   competenze). -   1.   Nel
territorio italiano la  cremazione  e'  disciplinata  dalla  presente
legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate. 
      2. L'attivita' di cremazione delle salme e'  servizio  pubblico
locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilita' per i comuni
prevista dall'articolo 6, comma 2,  e'  vietata  ogni  scontistica  o
offerta da parte dei gestori  del  servizio  o  soggetti  connessi  o
collegati  direttamente   o   indirettamente   al   gestore   stesso,
indipendentemente dalla natura pubblica o privata  del  gestore,  che
possa generare per soggetti terzi o  soggetti  connessi  o  collegati
direttamente  o  indirettamente  al  gestore  stesso  condizioni   di
privilegio commerciale  ed  economico  connesso  o  ricollegabile  al
pagamento della tariffa di cremazione. 
      3. I cadaveri destinati alle  attivita'  di  cremazione  devono
essere trasportati presso il polo crematorio da  imprese  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' funebre nel rispetto del defunto e delle
normative igienico-sanitarie,  con  tariffe  non  elusive  di  quanto
disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2  dell'articolo
6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,
n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti  trasporti  multipli
di feretri nella misura massima di quattro per mezzo  funebre,  fatta
salva la possibilita' di trasporti multipli  numericamente  superiori
in caso di calamita', per  ordine  dell'autorita'  giudiziaria  o  di
quella  sanitaria.  I  citati  trasporti  multipli   possono   essere
effettuati  dalle  imprese  funebri  o  da  imprese  autorizzate   al
trasporto.  Sono  consentiti  da  parte  di  soggetti  autorizzati  i
trasporti multipli in numero superiore a quattro  solo  per  i  resti
mortali,  derivanti  da  esumazioni   ed   estumulazioni   ordinarie,
destinati a cremazione. E' altresi' consentito, in caso di situazioni
di fermo dell'impianto di cremazione, il  trasferimento  multiplo  di
feretri presso altro impianto disponibile. 
      4.  Sull'autorizzazione  al  trasporto  il  dirigente  comunale
preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del
predetto servizio ai sensi dell'articolo  109,  comma  2,  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   deve   indicare
obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data
del trasporto,  il  crematorio  di  destinazione  del  feretro  e  la
successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso,  che  la
rilascia acquisito un certificato in carta  libera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che  la
rilascia, anche in modalita' digitale, acquisito  un  certificato  in
carta libera o con modalita' digitale»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni  e  tutti  i  documenti
necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle  ceneri
sono formati in carta libera o con  modalita'  digitale  e  inoltrati
tempestivamente, anche per via telematica,  da  parte  dell'ufficiale
dello stato civile del comune di decesso o di ultima  sepoltura  agli
aventi titolo  o  all'impresa  funebre  incaricata,  all'impianto  di
cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per  i  casi  di
conservazione o dispersione  in  area  cimiteriale  o  al  comune  di
destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»; 
      3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo  sulla  volonta'
di cremazione  sono  effettuate  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il  formato  digitale,
garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e possono  essere
acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione,  anche  per  via
telematica»; 
      4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b),
numero 3),  le  autorizzazioni  al  trasporto,  all'inumazione,  alla
tumulazione o alla cremazione dei  resti  mortali  come  definiti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,  sono
rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono
stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei  termini
e secondo le modalita' previsti dal regolamento comunale  di  polizia
mortuaria,   non   siano   effettuate   comunicazioni   sulla   nuova
sistemazione  dei  suddetti  resti  a  seguito  delle  attivita'   di
esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza  della
concessione,  il  comune   puo'   disporre,   in   alternativa   alla
reinumazione, che si  provveda  d'ufficio  alla  loro  cremazione,  a
condizione   che   di   tale   disposizione   sia   stata   informata
preventivamente la cittadinanza mediante  pubbliche  affissioni.  Per
procedere  alla  cremazione  non  e'  necessaria  la   documentazione
prevista per la cremazione di cadavere.  Gli  oneri  derivanti  dalla
reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di  cui
alla lettera b), numero 3), del presente comma»; 
    c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  La  gestione  dei  crematori  spetta  ai  comuni,  che  la
esercitano  attraverso  una  delle   forme   previste   dal   decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a
rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e  le  tariffe
inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel  rispetto
di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente  legge.
Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario
abbia  riconosciuto  al  comune  concedente   nel   procedimento   di
affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento  di
affidamento della pubblica amministrazione l'attivita'  di  vigilanza
in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2,  della  presente
legge»; 
    d) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3,
si applica la sanzione della sospensione degli effetti  autorizzatori
della SCIA per l'esercizio dell'attivita' funebre da tre a sei  mesi.
In caso di recidiva entro dodici mesi, e' disposta  la  revoca  degli
effetti autorizzatori della SCIA». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riportano gli articoli 3 e 6 della legge 30  marzo
          2001, n.130 recante «Disposizioni in materia di  cremazione
          e dispersione delle ceneri», come modificati dalla presente
          legge: 
                
                «Art.  3  (Modifiche  al   regolamento   di   polizia
          mortuaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1990, n. 285). - 1. Entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          sentiti  il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della
          giustizia,  previo  parere  delle  competenti   Commissioni
          parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento  di
          polizia mortuaria, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base  dei
          seguenti principi: 
                  a)   l'autorizzazione   alla   cremazione    spetta
          all'ufficiale dello stato civile del comune del  decesso  o
          di ultima sepoltura, che la rilascia,  anche  in  modalita'
          digitale, acquisito un certificato in carta  libera  o  con
          modalita' digitale del medico necroscopo dal quale  risulti
          escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso
          di morte  improvvisa  o  sospetta  segnalata  all'autorita'
          giudiziaria,  il  nulla   osta   della   stessa   autorita'
          giudiziaria, recante specifica indicazione che il  cadavere
          puo' essere cremato; 
                  a-bis) gli avvisi,  le  autorizzazioni  e  tutti  i
          documenti necessari per  la  cremazione  e  l'affido  o  la
          dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con
          modalita' digitale e inoltrati tempestivamente,  anche  per
          via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato  civile
          del comune di decesso o di  ultima  sepoltura  agli  aventi
          titolo o all'impresa funebre  incaricata,  all'impianto  di
          cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per  i
          casi di conservazione o dispersione in area  cimiteriale  o
          al comune di destinazione per  i  casi  di  dispersione  in
          natura e affido» 
                  b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel
          rispetto della volonta' espressa dal  defunto  o  dai  suoi
          familiari attraverso una delle seguenti modalita': 
                    1) la  disposizione  testamentaria  del  defunto,
          tranne  nei  casi  in  cui  i  familiari   presentino   una
          dichiarazione  autografa   del   defunto   contraria   alla
          cremazione  fatta  in  data  successiva  a   quella   della
          disposizione testamentaria stessa; 
                    2) l'iscrizione, certificata  dal  rappresentante
          legale, ad associazioni  riconosciute  che  abbiano  tra  i
          propri fini statutari quello della cremazione dei  cadaveri
          dei propri associati, tranne nei casi in  cui  i  familiari
          presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in
          data successiva a quella dell'iscrizione  all'associazione.
          L'iscrizione alle associazioni di cui  al  presente  numero
          vale anche contro il parere dei familiari; 
                    3) in mancanza della disposizione  testamentaria,
          o di qualsiasi altra espressione di volonta' da  parte  del
          defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente
          piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli  74,  75,
          76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu'
          parenti dello stesso grado, della maggioranza  assoluta  di
          essi, manifestata  all'ufficiale  dello  stato  civile  del
          comune di decesso o  di  residenza.  Nel  caso  in  cui  la
          volonta' sia stata manifestata  all'ufficiale  dello  stato
          civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente
          il relativo  processo  verbale  all'ufficiale  dello  stato
          civile del comune di ultima residenza del defunto; 
                    4)   la   volonta'   manifestata    dai    legali
          rappresentanti per i minori e per le persone interdette; 
                  b-bis) le dichiarazioni degli aventi  titolo  sulla
          volonta'   di   cremazione   sono    effettuate    mediante
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
          dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  resa
          con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il  formato  digitale,
          garantendo in  ogni  caso  l'identita'  del  dichiarante  e
          possono   essere   acquisite,   ai   fini   del    rilascio
          dell'autorizzazione, anche per via telematica. 
                  c) la dispersione delle ceneri e'  consentita,  nel
          rispetto della volonta' del defunto, unicamente in  aree  a
          cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o  in
          natura o in aree private; la dispersione  in  aree  private
          deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari,
          e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini  di
          lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso  vietata
          nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
          numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285
          (Nuovo codice della strada); la dispersione  in  mare,  nei
          laghi e nei  fiumi  e'  consentita  nei  tratti  liberi  da
          natanti e da manufatti; 
                  d) la dispersione  delle  ceneri  e'  eseguita  dal
          coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore
          testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione
          di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava
          iscritto o, in  mancanza,  dal  personale  autorizzato  dal
          comune; 
                  e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le
          modalita' di conservazione delle ceneri  devono  consentire
          l'identificazione dei dati anagrafici del  defunto  e  sono
          disciplinate  prevedendo,  nel  rispetto   della   volonta'
          espressa dal  defunto,  alternativamente,  la  tumulazione,
          l'interramento o l'affidamento ai familiari; 
                  f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non
          e' soggetto alle misure  precauzionali  igieniche  previste
          per il trasporto delle  salme,  salvo  diversa  indicazione
          dell'autorita' sanitaria; 
                  g) a seguito di istanza dei soggetti  di  cui  alla
          lettera b), numero  3),  le  autorizzazioni  al  trasporto,
          all'inumazione, alla  tumulazione  o  alla  cremazione  dei
          resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma
          1, lettera b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 2003,  n.  254,  sono
          rilasciate dal competente ufficio del comune  del  cimitero
          in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei  medesimi
          soggetti, nei termini e secondo le modalita'  previsti  dal
          regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria,  non   siano
          effettuate  comunicazioni  sulla  nuova  sistemazione   dei
          suddetti resti a  seguito  delle  attivita'  di  esumazione
          ordinaria o di estumulazione ordinaria o a  scadenza  della
          concessione, il comune puo' disporre, in  alternativa  alla
          reinumazione,  che  si   provveda   d'ufficio   alla   loro
          cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata
          informata   preventivamente   la   cittadinanza    mediante
          pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non  e'
          necessaria la documentazione prevista per la cremazione  di
          cadavere. Gli oneri derivanti dalla  reinumazione  o  dalla
          cremazione restano  a  carico  dei  soggetti  di  cui  alla
          lettera b), numero 3), del presente comma. 
                  h) obbligo per il medico necroscopo di  raccogliere
          dal cadavere, e conservare per un periodo minimo  di  dieci
          anni, campioni di liquidi biologici ed annessi  cutanei,  a
          prescindere  dalla   pratica   funeraria   prescelta,   per
          eventuali indagini per causa di giustizia; 
                  i) predisposizione di sale attigue ai crematori per
          consentire il  rispetto  dei  riti  di  commemorazione  del
          defunto e un dignitoso commiato.» 
                «Art.  6  (Programmazione  regionale,  costruzione  e
          gestione dei crematori). - 1. Entro sei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   le   regioni
          elaborano  piani  regionali   di   coordinamento   per   la
          realizzazione dei crematori da parte dei comuni,  anche  in
          associazione tra  essi,  tenendo  conto  della  popolazione
          residente, dell'indice di mortalita' e dei dati  statistici
          sulla scelta crematoria da parte dei cittadini  di  ciascun
          territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione
          di almeno un crematorio per regione. 
                2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la
          esercitano attraverso una delle forme previste dal  decreto
          legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il  soggetto  gestore
          e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai
          comuni    e    le    tariffe     inserite     nel     piano
          economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto
          previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente  legge.
          Restano applicabili gli sconti tariffari  e  gli  aggi  che
          l'affidatario abbia riconosciuto al comune  concedente  nel
          procedi-mento  di  affidamento  del  servizio.  Spetta   al
          responsabile del procedimento di affidamento della pubblica
          amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto
          disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;