Art. 36
Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto, definizioni e competenze). - 1. Nel
territorio italiano la cremazione e' disciplinata dalla presente
legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.
2. L'attivita' di cremazione delle salme e' servizio pubblico
locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilita' per i comuni
prevista dall'articolo 6, comma 2, e' vietata ogni scontistica o
offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o
collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso,
indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che
possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati
direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di
privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al
pagamento della tariffa di cremazione.
3. I cadaveri destinati alle attivita' di cremazione devono
essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate
all'esercizio dell'attivita' funebre nel rispetto del defunto e delle
normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto
disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo
6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli
di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta
salva la possibilita' di trasporti multipli numericamente superiori
in caso di calamita', per ordine dell'autorita' giudiziaria o di
quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere
effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al
trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i
trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti
mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie,
destinati a cremazione. E' altresi' consentito, in caso di situazioni
di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di
feretri presso altro impianto disponibile.
4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale
preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del
predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare
obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data
del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la
successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la
rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite
dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la
rilascia, anche in modalita' digitale, acquisito un certificato in
carta libera o con modalita' digitale»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti
necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri
sono formati in carta libera o con modalita' digitale e inoltrati
tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale
dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli
aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di
cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di
conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di
destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta'
di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale,
garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e possono essere
acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via
telematica»;
4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b),
numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla
tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono
rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono
stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini
e secondo le modalita' previsti dal regolamento comunale di polizia
mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova
sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attivita' di
esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della
concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla
reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a
condizione che di tale disposizione sia stata informata
preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per
procedere alla cremazione non e' necessaria la documentazione
prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla
reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui
alla lettera b), numero 3), del presente comma»;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la
esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a
rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe
inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.
Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario
abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di
affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di
affidamento della pubblica amministrazione l'attivita' di vigilanza
in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente
legge»;
d) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3,
si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori
della SCIA per l'esercizio dell'attivita' funebre da tre a sei mesi.
In caso di recidiva entro dodici mesi, e' disposta la revoca degli
effetti autorizzatori della SCIA».
Note all'art. 36:
- Si riportano gli articoli 3 e 6 della legge 30 marzo
2001, n.130 recante «Disposizioni in materia di cremazione
e dispersione delle ceneri», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della sanita',
sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della
giustizia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di
polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei
seguenti principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta
all'ufficiale dello stato civile del comune del decesso o
di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalita'
digitale, acquisito un certificato in carta libera o con
modalita' digitale del medico necroscopo dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso
di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita'
giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita'
giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere
puo' essere cremato;
a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i
documenti necessari per la cremazione e l'affido o la
dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con
modalita' digitale e inoltrati tempestivamente, anche per
via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile
del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi
titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di
cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i
casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o
al comune di destinazione per i casi di dispersione in
natura e affido»
b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel
rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi
familiari attraverso una delle seguenti modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto,
tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante
legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i
propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri
dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in
data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero
vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria,
o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del
defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente
piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,
76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu'
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di
essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la
volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato
civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente
il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato
civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volonta' manifestata dai legali
rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla
volonta' di cremazione sono effettuate mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale,
garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e
possono essere acquisite, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, anche per via telematica.
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel
rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a
cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in
natura o in aree private; la dispersione in aree private
deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari,
e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di
lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata
nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei
laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da
natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal
coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore
testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione
di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava
iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal
comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le
modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono
disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta'
espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione,
l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non
e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste
per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione
dell'autorita' sanitaria;
g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla
lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto,
all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei
resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono
rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero
in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi
soggetti, nei termini e secondo le modalita' previsti dal
regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano
effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei
suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione
ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della
concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla
reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro
cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata
informata preventivamente la cittadinanza mediante
pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e'
necessaria la documentazione prevista per la cremazione di
cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla
cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla
lettera b), numero 3), del presente comma.
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere
dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci
anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a
prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per
eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per
consentire il rispetto dei riti di commemorazione del
defunto e un dignitoso commiato.»
«Art. 6 (Programmazione regionale, costruzione e
gestione dei crematori). - 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano piani regionali di coordinamento per la
realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in
associazione tra essi, tenendo conto della popolazione
residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici
sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun
territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione
di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la
esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore
e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai
comuni e le tariffe inserite nel piano
economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.
Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che
l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel
procedi-mento di affidamento del servizio. Spetta al
responsabile del procedimento di affidamento della pubblica
amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto
disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;