Art. 37 
 
Misure di semplificazione in materia  di  formazione  degli  atti  di
  morte da parte dell'ufficiale di stato civile 
 
  1.  Al  fine   di   velocizzare   e   semplificare   le   attivita'
dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di
morte,  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 novembre  2000,  n.  396,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 72: 
      1) al comma 1, dopo le parole:  «e'  fatta»  sono  inserite  le
seguenti: «,  eventualmente  anche  in  formato  digitale  con  invio
mediante posta elettronica certificata,»; 
      2) al comma 3,  dopo  le  parole:  «avviso  della  morte»  sono
inserite le seguenti:  «o  inviarlo  telematicamente  se  redatto  in
formato digitale»; 
    b) all'articolo 73, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto  di  morte
anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che  sia
redatto   in   formato   digitale   e    trasmesso    telematicamente
dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto  di  morte  nella
parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238»; 
    c) all'articolo 74: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  L'ufficiale  dello  stato  civile  non  puo'   accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla  morte,
salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e'
accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un altro delegato  sanitario.  L'autorizzazione  e'  accordata  anche
sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del  certificato
necroscopico e di ogni ulteriore  dato  e  informazione  in  possesso
trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante  e
dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi
titolo con invio  mediante  posta  elettronica  certificata  per  via
telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo
38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione  dell'imposta
di bollo »; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le autorizzazioni di cui al comma 1  non  possono  essere
accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante  o  dal
medico necroscopo non risultino esclusi indizi o  sospetti  di  morte
dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione
del nulla osta dell'autorita' giudiziaria»; 
      3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni  e  tutti  i  documenti
necessari  per  l'inumazione,  la  tumulazione  e  la  cremazione  di
cadavere  sono  formati  e   inoltrati   tempestivamente   da   parte
dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui  e'  avvenuto  il
decesso o di  ultima  sepoltura  agli  aventi  titolo  o  all'impresa
funebre incaricata e ai  gestori  di  cimitero,  per  via  telematica
oppure in carta semplice. 
        3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede,  entro  nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  a
definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo degli articoli  72,  73,  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000  n.
          396  recante   «Regolamento   per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma  12,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  72  (Dichiarazione  di   morte).   -   1.   La
          dichiarazione di morte e'  fatta,  eventualmente  anche  in
          formato  digitale  con  invio  mediante  posta  elettronica
          certificata, non oltre  le  ventiquattro  ore  dal  decesso
          all'ufficiale dello stato civile del luogo dove  questa  e'
          avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
          dove il cadavere e' stato deposto. 
                2. La dichiarazione e' fatta da uno dei  congiunti  o
          da una persona convivente con  il  defunto  o  da  un  loro
          delegato o, in mancanza da persona informata del decesso. 
                3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di
          riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro  stabilimento,
          il   direttore    o    chi    ne    e'    stato    delegato
          dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte  o
          inviarlo telematicamente se redatto  in  formato  digitale,
          nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello  stato
          civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.» 
                «Art. 73 (Atto di morte). - 1. L'atto di  morte  deve
          enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il  nome
          e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e
          la cittadinanza del defunto,  il  nome  e  il  cognome  del
          coniuge o della parte  a  lui  unita  civilmente)),  se  il
          defunto  era  coniugato,  vedovo   o   divorziato   ((unito
          civilmente o  se  l'unione  civile  si  era  in  precedenza
          sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da
          22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il  nome  e  il
          cognome, il luogo e la data di nascita e la  residenza  del
          dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni  non  e'
          nota,  ma  il  cadavere  e'  stato  tuttavia  riconosciuto,
          l'ufficiale dello stato civile fa di cio' espressa menzione
          nell'atto. 
                2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta  in
          un istituto di prevenzione o di pena  non  si  fa  menzione
          nell'atto di tali circostanze. 
              2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto  di
          morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento  del
          decesso che sia redatto in  formato  digitale  e  trasmesso
          telematicamente dall'autorita' sanitaria,  con  inserimento
          dell'atto di  morte  nella  parte  seconda,  serie  B,  dei
          registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.
          1238.» 
                
                «Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione). - 1.
          Non si puo' far luogo ad inumazione  o  tumulazione  di  un
          cadavere senza la preventiva autorizzazione  dell'ufficiale
          dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza
          spesa. 
                2. L'ufficiale dello stato civile non puo'  accordare
          l'autorizzazione se non  sono  trascorse  ventiquattro  ore
          dalla  morte,  salvi  i  casi  espressi   nei   regolamenti
          speciali, e dopo che  egli  si  e'  accertato  della  morte
          medesima per mezzo di un medico necroscopo o  di  un  altro
          delegato sanitario.  L'autorizzazione  e'  accordata  anche
          sulla base dell'avviso di morte, della  scheda  ISTAT,  del
          certificato  necroscopico  e  di  ogni  ulteriore  dato   e
          informazione  in   possesso   trasmessi   dalla   direzione
          sanitaria competente,  dal  medico  curante  e  dal  medico
          necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli  aventi
          titolo con invio mediante posta elettronica certificata per
          via telematica oppure in carta semplice previa applicazione
          dell'articolo 38 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo. 
                3. Le autorizzazioni di cui al comma  1  non  possono
          essere  accordate  se  nella  documentazione  ricevuta  dal
          medico  curante  o  dal  medico  necroscopo  non  risultino
          esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In  tali
          casi esse sono subordinate  alla  presentazione  del  nulla
          osta dell'autorita' giudiziaria. 
                3-bis.  Gli  avvisi,  le  autorizzazioni  e  tutti  i
          documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione  e  la
          cremazione   di   cadavere   sono   formati   e   inoltrati
          tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato  civile
          del comune in cui  e'  avvenuto  il  decesso  o  di  ultima
          sepoltura  agli  aventi  titolo   o   all'impresa   funebre
          incaricata e ai gestori di  cimitero,  per  via  telematica
          oppure in carta semplice. 
                3-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede,
          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  a  definire  gli  standard   delle
          comunicazioni telematiche di cui sopra».