Art. 37
Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di
morte da parte dell'ufficiale di stato civile
1. Al fine di velocizzare e semplificare le attivita'
dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di
morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 72:
1) al comma 1, dopo le parole: «e' fatta» sono inserite le
seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio
mediante posta elettronica certificata,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono
inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in
formato digitale»;
b) all'articolo 73, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte
anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia
redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente
dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella
parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238»;
c) all'articolo 74:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte,
salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e'
accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un altro delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche
sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato
necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso
trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e
dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi
titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via
telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo
38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta
di bollo »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere
accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal
medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte
dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione
del nulla osta dell'autorita' giudiziaria»;
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti
necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di
cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte
dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui e' avvenuto il
decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa
funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica
oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a
definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo degli articoli 72, 73, 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.
396 recante «Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127», come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Dichiarazione di morte). - 1. La
dichiarazione di morte e' fatta, eventualmente anche in
formato digitale con invio mediante posta elettronica
certificata, non oltre le ventiquattro ore dal decesso
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa e'
avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
dove il cadavere e' stato deposto.
2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o
da una persona convivente con il defunto o da un loro
delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di
riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento,
il direttore o chi ne e' stato delegato
dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte o
inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale,
nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato
civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.»
«Art. 73 (Atto di morte). - 1. L'atto di morte deve
enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome
e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e
la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del
coniuge o della parte a lui unita civilmente)), se il
defunto era coniugato, vedovo o divorziato ((unito
civilmente o se l'unione civile si era in precedenza
sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da
22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del
dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e'
nota, ma il cadavere e' stato tuttavia riconosciuto,
l'ufficiale dello stato civile fa di cio' espressa menzione
nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in
un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione
nell'atto di tali circostanze.
2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di
morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del
decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso
telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento
dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei
registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238.»
«Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione). - 1.
Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un
cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale
dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza
spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore
dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti
speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte
medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro
delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche
sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del
certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e
informazione in possesso trasmessi dalla direzione
sanitaria competente, dal medico curante e dal medico
necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi
titolo con invio mediante posta elettronica certificata per
via telematica oppure in carta semplice previa applicazione
dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono
essere accordate se nella documentazione ricevuta dal
medico curante o dal medico necroscopo non risultino
esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali
casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla
osta dell'autorita' giudiziaria.
3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i
documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la
cremazione di cadavere sono formati e inoltrati
tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile
del comune in cui e' avvenuto il decesso o di ultima
sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre
incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica
oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, a definire gli standard delle
comunicazioni telematiche di cui sopra».