Art. 38
Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e
morte presunta
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita
dalla seguente: «cinque».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 58, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del
testo del Codice civile», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 49 (Dichiarazione di assenza). - Trascorso un
anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui possono domandare al tribunale competente,
secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata
l'assenza.»
«Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta
dell'assente). - Quando sono trascorsi cinque anni dal
giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il
tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei
capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare
presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale
l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se
non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della
maggiore eta' dell'assente.
Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia
mancata la dichiarazione di assenza.»