Art. 38 
 
Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di  assenza  e
                           morte presunta 
 
  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  49,  le  parole:  «Trascorsi  due  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»; 
    b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita
dalla seguente: «cinque». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo degli articoli 49 e 58, del regio
          decreto 16 marzo 1942, n.  262  recante  «Approvazione  del
          testo del Codice civile», come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 49 (Dichiarazione di assenza). -  Trascorso  un
          anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia,  i  presunti
          successori legittimi e chiunque  ragionevolmente  creda  di
          avere sui beni dello  scomparso  diritti  dipendenti  dalla
          morte di lui possono  domandare  al  tribunale  competente,
          secondo  l'articolo  precedente,  che  ne  sia   dichiarata
          l'assenza.» 
                «Art.   58   (Dichiarazione   di    morte    presunta
          dell'assente). - Quando  sono  trascorsi  cinque  anni  dal
          giorno a  cui  risale  l'ultima  notizia  dell'assente,  il
          tribunale competente secondo  l'art.  48,  su  istanza  del
          pubblico ministero o di taluna delle persone  indicate  nei
          capoversi  dell'art.  50,  puo'  con  sentenza   dichiarare
          presunta la morte dell'assente  nel  giorno  a  cui  risale
          l'ultima notizia. 
                In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se
          non sono  trascorsi  nove  anni  dal  raggiungimento  della
          maggiore eta' dell'assente. 
                Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia
          mancata la dichiarazione di assenza.»