Art. 39 
 
            Disposizioni in materia di traduzioni giurate 
 
  1. Al regio decreto 9  ottobre  1922,  n.  1366,  l'articolo  5  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5. - 1. Gli atti  notori  e  i  verbali  di  giuramento  di
perizia stragiudiziali sono  ricevuti  dal  cancelliere.  Le  perizie
stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono  altresi'
essere formate, sottoscritte e trasmesse  digitalmente  nel  rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la  sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo
civile, fermo restando il versamento dell'imposta di  bollo  e  degli
altri diritti di cui sia prevista  l'esazione,  ove  dovuti.  In  tal
caso, l'atto contiene  il  giuramento  di  avere  bene  e  fedelmente
adempiuto le funzioni  affidate,  allo  scopo  di  far  conoscere  la
verita' e, se si tratta  di  traduzioni  giurate,  l'attestazione  di
conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale».