Art. 39
Disposizioni in materia di traduzioni giurate
1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di
perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie
stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi'
essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo
civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli
altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal
caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente
adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la
verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di
conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale».