Art. 40
Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire
immobili vincolati
1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»
sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora
l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia
soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali,
paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la
formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di
costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia'
acquisiti e siano in corso di validita' i relativi provvedimenti
formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati
dall'autorita' preposta alla cura dei predetti interessi sugli
elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di
costruire».
Note all'art. 40:
- Si riporta il comma 8 dell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso. Qualora l'immobile oggetto
della domanda di permesso di costruire sia soggetto a
vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici
o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241,
salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di
permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo
intervento siano stati gia' acquisiti e siano in corso di
validita' i relativi provvedimenti formali di
autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e
rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti
interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda
di permesso di costruire. Fermi restando gli effetti
comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per
l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici
giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione
circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello
stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono
intervenuti.»