Art. 40 
 
Misure  di  semplificazione  in  materia  di  permesso  di  costruire
                         immobili vincolati 
 
  1. All'articolo 20, comma 8, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «, fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli relativi  all'assetto  idrogeologico,  ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»
sono soppresse; 
    b) dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Qualora
l'immobile  oggetto  della  domanda  di  permesso  di  costruire  sia
soggetto   a   vincoli   di   assetto   idrogeologico,    ambientali,
paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,  salva  la
formazione  del  silenzio  assenso  sulla  domanda  di  permesso   di
costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia'
acquisiti e siano in corso  di  validita'  i  relativi  provvedimenti
formali di autorizzazione,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
comunque denominati, previsti dalla normativa  vigente  e  rilasciati
dall'autorita'  preposta  alla  cura  dei  predetti  interessi  sugli
elaborati  progettuali  oggetto  della   domanda   di   permesso   di
costruire». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il comma 8 dell'articolo  20  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.380
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia», cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il  silenzio-assenso.  Qualora  l'immobile  oggetto
          della domanda di  permesso  di  costruire  sia  soggetto  a
          vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici
          o culturali, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.241,
          salva la formazione del silenzio assenso sulla  domanda  di
          permesso di costruire nel  caso  in  cui  per  il  medesimo
          intervento siano stati gia' acquisiti e siano in  corso  di
          validita'   i    relativi    provvedimenti    formali    di
          autorizzazione,  nulla  osta  o  altri  atti  di   assenso,
          comunque denominati, previsti  dalla  normativa  vigente  e
          rilasciati dall'autorita' preposta alla cura  dei  predetti
          interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda
          di  permesso  di  costruire.  Fermi  restando  gli  effetti
          comunque prodotti dal  silenzio,  lo  sportello  unico  per
          l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici
          giorni dalla  richiesta  dell'interessato,  un'attestazione
          circa il decorso dei termini del procedimento,  in  assenza
          di richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
          inevase e di provvedimenti di  diniego;  altrimenti,  nello
          stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono
          intervenuti.»