Art. 41 
 
                      Accettazione di eredita' 
 
  1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere  richiesta
anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura  privata  con
sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore  a  titolo
universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita'  ai  sensi
dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita'  di  erede  ai
sensi dell'articolo 485». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il  terzo  comma  dell'articolo  2648  del
          Codice civile, come modificato dalla presente legge: 
                «Se il  chiamato  ha  compiuto  uno  degli  atti  che
          importano  accettazione  tacita  dell'eredita',   si   puo'
          richiedere  la  trascrizione  sulla  base  di   quell'atto,
          qualora esso risulti da sentenza, da  atto  pubblico  o  da
          scrittura  privata   con   sottoscrizione   autenticata   o
          accertata  giudizialmente.  La  trascrizione  puo'   essere
          richiesta anche sulla base di un atto  pubblico  o  di  una
          scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente
          la dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  resa
          dall'erede o da un  suo  successore  a  titolo  universale,
          attestante l'accettazione  tacita  dell'eredita'  ai  sensi
          dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della  qualita'  di
          erede ai sensi dell'articolo 485.»