Art. 41
Accettazione di eredita'
1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere richiesta
anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con
sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo
universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi
dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai
sensi dell'articolo 485».
Note all'art. 41:
- Si riporta il terzo comma dell'articolo 2648 del
Codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che
importano accettazione tacita dell'eredita', si puo'
richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto,
qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente. La trascrizione puo' essere
richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una
scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
dall'erede o da un suo successore a titolo universale,
attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi
dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di
erede ai sensi dell'articolo 485.»