Art. 42 
 
Accesso  all'elenco  dei  restauratori  di  beni  culturali  previsto
  dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
  cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
 
  1. Dopo  l'articolo  182  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1.  In  via
transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli  articoli  29  e  182,
acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali,  per  il
settore  o  i  settori  specifici  richiesti  tra   quelli   indicati
nell'allegato B, coloro che abbiano maturato  un'adeguata  competenza
professionale nell'ambito del restauro dei beni  culturali  mobili  e
delle superfici decorate dei  beni  architettonici  e  sono  inseriti
nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma  1-bis,  ai  sensi  del
comma 2 del presente articolo. 
    2. La qualifica di restauratore di beni culturali  e'  attribuita
in esito ad apposita procedura di selezione  pubblica  da  concludere
entro il 30 giugno 2028. 
    3. Con decreto del  Ministro  della  cultura  sono  stabilite  le
modalita' applicative del presente articolo». 
  2.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.