Art. 42
Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto
dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
inserito il seguente:
«Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182,
acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il
settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati
nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza
professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti
nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita
in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere
entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le
modalita' applicative del presente articolo».
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.