Art. 43
Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia
1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla
data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di
cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti
riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio
2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente
previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale
accettano l'applicazione di:
a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti,
dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi
dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente,
secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare e'
determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in
dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali
l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti
spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione
sottoscritta con il GSE.
2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi
pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento
delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il
processo.
3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 e'
subordinata:
a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma
1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa
convenzione sottoscritta dal GSE;
b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle
tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero
periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
c) al versamento in denaro, da parte del contribuente,
dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme
effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei
casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire
l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera
b) del comma 1.
4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE
affinche' operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresi'
ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione,
anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e
amministrativi precedentemente sospesi.
5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la
produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante
l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione
previste al comma 1, nonche' dell'eventuale versamento in denaro
previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il
processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le
modalita' operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma
1 individuando altresi' le categorie dei professionisti abilitati al
rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i
requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE
provvede altresi' a recuperare gli incentivi erogati per i
contribuenti che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.
Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - 1. In caso di
cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica
da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6
agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la
detassazione per investimenti ambientali realizzati da
piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da
13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
contribuente ha facolta' di avvalersi di quanto previsto
dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle
tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi
Energetici alla produzione di energia elettrica e'
subordinato al pagamento di una somma determinata
applicando alla variazione in diminuzione effettuata in
dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti
ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della
definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita' di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il
contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi
ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in
virtu' del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume
l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
presentazione di copia della comunicazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo
perfezionamento della definizione e alla produzione, nello
stesso giudizio, della documentazione attestante i
pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca
la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione
della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro
il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a
tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di
avvalersi della facolta' di cui al presente articolo.
6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la
facolta' di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui
al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica
le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto
della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo
relativa ai giudizi pendenti.»
- Il decreto ministeriale 6 agosto 2010 recante
«Incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197.
- Il decreto ministeriale 5 maggio 2011 recante
«Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2011, n. 109.
- Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante
«Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 luglio 2012, n. 143.
- L'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001-) reca:
«Disposizioni in materia di tassazione del reddito di
impresa)».