Art. 43 
 
Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia 
 
  1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia  elettrica  da
impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi,  alla
data di entrata in vigore della presente legge, della definizione  di
cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, possono continuare  a  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti
riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011  e  5  luglio
2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente
previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
dalla medesima  data,  di  apposita  istanza  al  GSE  con  la  quale
accettano l'applicazione di: 
    a)  una  compensazione,  a  valere  sulle  tariffe  incentivanti,
dell'importo corrispondente al  beneficio  fiscale  goduto  ai  sensi
dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388,  asseverato  da  un  professionista  abilitato  e  indipendente,
secondo i criteri stabiliti  dal  GSE.  L'importo  da  compensare  e'
determinato applicando alla variazione in diminuzione  effettuata  in
dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti  ambientali
l'aliquota d'imposta pro tempore vigente; 
    b) una decurtazione del 5 per cento  delle  tariffe  incentivanti
spettanti  per  l'intero  periodo  di   vigenza   della   convenzione
sottoscritta con il GSE. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti  i  giudizi
pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del  pagamento
delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il
processo. 
  3. L'estinzione dei  giudizi  sospesi  ai  sensi  del  comma  2  e'
subordinata: 
    a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma
1,  lettera  a),  entro  il  termine  di  scadenza   della   relativa
convenzione sottoscritta dal GSE; 
    b)  all'incondizionata  accettazione  della  decurtazione   delle
tariffe incentivanti, di cui al comma 1,  lettera  b),  per  l'intero
periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE; 
    c)  al  versamento  in  denaro,  da   parte   del   contribuente,
dell'eventuale  differenza  tra   l'importo   dovuto   e   le   somme
effettivamente compensabili mediante  le  tariffe  incentivanti,  nei
casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire
l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera
b) del comma 1. 
  4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal  GSE
affinche' operi l'estinzione del processo. Il GSE  provvede  altresi'
ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento  della  definizione,
anche  ai  fini  della  riassunzione   dei   processi   tributari   e
amministrativi precedentemente sospesi. 
  5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con  la
produzione nel  medesimo  giudizio  della  documentazione  attestante
l'avvenuta applicazione  della  compensazione  e  della  decurtazione
previste al comma 1,  nonche'  dell'eventuale  versamento  in  denaro
previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il
processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge pubblica nel proprio sito  internet  istituzionale  le
modalita' operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma
1 individuando altresi' le categorie dei professionisti abilitati  al
rilascio  dell'asseverazione  di  cui  al  comma  1,  specificando  i
requisiti di indipendenza rispetto al soggetto  certificato.  Il  GSE
provvede  altresi'  a  recuperare  gli  incentivi   erogati   per   i
contribuenti che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre
          2019, n.  124  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e  per  esigenze  indifferibili»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: 
                «Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - 1. In  caso  di
          cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica
          da impianti fotovoltaici di cui  ai  decreti  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  6
          agosto  2010,  5  maggio  2011  e  5  luglio  2012  con  la
          detassazione  per  investimenti  ambientali  realizzati  da
          piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi  da
          13  a  19,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  il
          contribuente ha facolta' di avvalersi  di  quanto  previsto
          dal comma 2. 
                2. Il mantenimento del diritto  a  beneficiare  delle
          tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore  dei  Servizi
          Energetici  alla  produzione  di   energia   elettrica   e'
          subordinato  al  pagamento   di   una   somma   determinata
          applicando alla variazione  in  diminuzione  effettuata  in
          dichiarazione relativa alla detassazione  per  investimenti
          ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. 
                3.  I  soggetti   che   intendono   avvalersi   della
          definizione di cui al comma 2  devono  presentare  apposita
          comunicazione all'Agenzia delle entrate.  Le  modalita'  di
          presentazione  e  il  contenuto  della  comunicazione  sono
          stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          medesima, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                4.  Nella  comunicazione  di  cui  al  comma   3   il
          contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi  aventi
          ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti  in
          virtu' del divieto di cumulo di cui al  comma  1  e  assume
          l'impegno a rinunciare agli  stessi  giudizi,  che,  dietro
          presentazione di copia della comunicazione e nelle more del
          pagamento delle somme dovute,  sono  sospesi  dal  giudice.
          L'estinzione  del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo
          perfezionamento della definizione e alla produzione,  nello
          stesso  giudizio,   della   documentazione   attestante   i
          pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice  revoca
          la sospensione su istanza di una delle parti. 
                5. La definizione si perfeziona con la  presentazione
          della comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento
          degli importi dovuti ai sensi del presente  articolo  entro
          il 30 giugno 2020. 
                6. Resta ferma la facolta' di  agire  in  giudizio  a
          tutela dei propri diritti per coloro che non  ritengono  di
          avvalersi della facolta' di cui al presente articolo. 
                6-bis. Nel caso in cui il  contribuente  eserciti  la
          facolta' di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di  cui
          al comma 2, il Gestore dei servizi energetici  non  applica
          le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  tiene  conto
          della disciplina di cui al comma 4  del  presente  articolo
          relativa ai giudizi pendenti.» 
              -  Il  decreto  ministeriale  6  agosto  2010   recante
          «Incentivazione  della  produzione  di  energia   elettrica
          mediante conversione fotovoltaica della  fonte  solare»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197. 
              -  Il  decreto  ministeriale  5  maggio  2011   recante
          «Incentivazione della produzione di  energia  elettrica  da
          impianti solari fotovoltaici»  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 12 maggio 2011, n. 109. 
              -  Il  decreto  ministeriale  5  luglio  2012   recante
          «Incentivazione della produzione di  energia  elettrica  da
          impianti solari fotovoltaici»  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 10 luglio 2012, n. 143. 
              - L'articolo 6 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2001-)  reca:
          «Disposizioni in  materia  di  tassazione  del  reddito  di
          impresa)».