Art. 44
Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione
giuridica dei beni provenienti da donazioni
1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e
delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e
diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con
conseguente maggiore semplicita' e certezza dei rapporti giuridici
oltre a piu' ampie e agili possibilita' di accesso al credito in
relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono
soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I pesi e le
ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in
conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario e'
obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del
conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui e' necessario per
integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1)
del primo comma dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stesse
disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il
donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;
4) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Restano
altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato
i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in
conseguenza della riduzione e il donatario e' obbligato a compensare
in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei
beni, nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi
riservata»;
b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa
donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561,
primo comma, secondo periodo, o 563»;
c) l'articolo 563 e' sostituito dal seguente:
«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). - La
riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo
comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il
donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del
donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti
in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il
donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo
gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti
del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano
in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal
numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;
d) all'articolo 2652, primo comma:
1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione
delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione
delle donazioni,»;
2) il numero 8) e' sostituito dal seguente:
«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie
per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura
della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o
dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda;»;
e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle
donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno
acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti:
«dall'erede o dal legatario».
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come
modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle
successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente
legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli
continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta
azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli
aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta
domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei
confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto
stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al
secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione
gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto
comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto
dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della
domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo
periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice
civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua
entrata in vigore.
Note all'art. 44:
- Si riportano gli articoli 561, 562, 2652 e 2690,
comma 1, numero 5 del Codice civile, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 561 (Restituzione degli immobili). - Gli
immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono
liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario puo'
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652.
I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli
immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano
efficaci e il donatario e' obbligato a compensare in denaro
i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei
beni nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota
ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del
primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si
applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha
gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Restano altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il
donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici
registri restituiti in conseguenza della riduzione e il
donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari
in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei
limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi
riservata.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della
domanda giudiziale.»
«Art. 562 (Insolvenza del donatario soggetto a
riduzione). - Se la cosa donata e' perita per causa
imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre
uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo
periodo, o 563, e il donatario e' in tutto o in parte
insolvente, il valore della donazione che non si puo'
recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria,
ma restano impregiudicate le ragioni di credito del
legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario
insolvente.»
«Art. 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a
trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto
ai terzi). - Si devono trascrivere, qualora si riferiscano
ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali
indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di
esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle
indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo
comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande
di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione
delle donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in
forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento
giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui
si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto
nella scrittura produce effetto dalla data in cui e' stata
trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della
simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a
trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei
creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullita'
o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a
qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita'
legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che
siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano
acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda e'
eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione
dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo
comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze
soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo
391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.»
«Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione). - Devono essere trascritte, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:
(omissis)
5) le domande di riduzione delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
(omissis)».