Art. 44 
 
Semplificazioni  in  materia  di  agevolazione   della   circolazione
             giuridica dei beni provenienti da donazioni 
 
  1. Al fine di stimolare la concorrenza nel  mercato  immobiliare  e
delle garanzie,  agevolando  la  circolazione  giuridica  di  beni  e
diritti  provenienti  da  donazione  e  acquistati  da   terzi,   con
conseguente maggiore semplicita' e certezza  dei  rapporti  giuridici
oltre a piu' ampie e agili possibilita'  di  accesso  al  credito  in
relazione ai medesimi beni ove  costituiti  in  garanzia,  al  codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 561, primo comma: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «o  il  donatario»   sono
soppresse; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I pesi e  le
ipoteche di cui il donatario ha gravato gli  immobili  restituiti  in
conseguenza della  riduzione  restano  efficaci  e  il  donatario  e'
obbligato a  compensare  in  denaro  i  legittimari  in  ragione  del
conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui e' necessario per
integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1)
del primo comma dell'articolo 2652»; 
      3) il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  stesse
disposizioni si applicano  per  i  pesi  e  le  garanzie  di  cui  il
donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»; 
      4) dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Restano
altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato
i beni  mobili  non  iscritti  in  pubblici  registri  restituiti  in
conseguenza della riduzione e il donatario e' obbligato a  compensare
in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor  valore  dei
beni, nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad  essi
riservata»; 
    b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della  cosa
donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli  561,
primo comma, secondo periodo, o 563»; 
    c) l'articolo 563 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 563 (Effetti  della  riduzione  della  donazione).  -  La
riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del  primo
comma  dell'articolo  2652,  non  pregiudica  i  terzi  ai  quali  il
donatario ha  alienato  gli  immobili  donati,  fermo  l'obbligo  del
donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari  nei  limiti
in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se  il
donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a  titolo
gratuito e' tenuto a compensare in denaro i  legittimari  nei  limiti
del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si  applicano
in caso di alienazione di beni  mobili,  salvo  quanto  previsto  dal
numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»; 
    d) all'articolo 2652, primo comma: 
      1) al numero 1), dopo le parole:  «le  domande  di  revocazione
delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione
delle donazioni,»; 
      2) il numero 8) e' sostituito dal seguente: 
        «8) le domande di riduzione delle disposizioni  testamentarie
per lesione di legittima. 
        Se la trascrizione e' eseguita dopo  tre  anni  dall'apertura
della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso  diritti  dall'erede  o
dal legatario in base a un atto trascritto o  iscritto  anteriormente
alla trascrizione della domanda;»; 
    e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le  parole:  «delle
donazioni e» sono soppresse e dopo le  parole:  «i  terzi  che  hanno
acquistato a titolo  oneroso  diritti»  sono  inserite  le  seguenti:
«dall'erede o dal legatario». 
  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile,  come
modificati dal comma 1  del  presente  articolo,  si  applicano  alle
successioni aperte dopo la data di entrata in vigore  della  presente
legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli
continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere  proposta
azione di restituzione  degli  immobili  anche  nei  confronti  degli
aventi causa dai donatari se e' gia' stata  notificata  e  trascritta
domanda di riduzione o se quest'ultima  e'  notificata  e  trascritta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei
confronti  del  donatario  e  dei   suoi   aventi   causa   un   atto
stragiudiziale di opposizione alla  donazione.  Ai  fini  di  cui  al
secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di  opposizione
gia' notificati e  trascritti  ai  sensi  dell'articolo  563,  quarto
comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto
dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della
domanda di riduzione o dell'atto di opposizione  previsto  dal  terzo
periodo, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e  2690  del  codice
civile, come  modificati  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si
applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge, decorsi sei  mesi  dalla  sua
entrata in vigore. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riportano gli articoli  561,  562,  2652  e  2690,
          comma 1, numero 5 del Codice civile, come modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art.  561  (Restituzione  degli  immobili).  -   Gli
          immobili restituiti in  conseguenza  della  riduzione  sono
          liberi da ogni peso o ipoteca  di  cui  il  legatario  puo'
          averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art.  2652.
          I pesi e le ipoteche di cui il  donatario  ha  gravato  gli
          immobili restituiti in conseguenza della riduzione  restano
          efficaci e il donatario e' obbligato a compensare in denaro
          i legittimari in ragione del conseguente minor  valore  dei
          beni nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota
          ad essi riservata, salvo il  disposto  del  numero  1)  del
          primo comma dell'articolo 2652. Le stesse  disposizioni  si
          applicano per i pesi e le garanzie di cui il  donatario  ha
          gravato  i  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri.
          Restano altresi' efficaci i pesi e le garanzie  di  cui  il
          donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici
          registri restituiti in conseguenza  della  riduzione  e  il
          donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari
          in ragione del  conseguente  minor  valore  dei  beni,  nei
          limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad  essi
          riservata. 
                I frutti sono dovuti a  decorrere  dal  giorno  della
          domanda giudiziale.» 
                «Art.  562  (Insolvenza  del  donatario  soggetto   a
          riduzione). -  Se  la  cosa  donata  e'  perita  per  causa
          imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre
          uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo
          periodo, o 563, e il donatario  e'  in  tutto  o  in  parte
          insolvente, il valore  della  donazione  che  non  si  puo'
          recuperare dal donatario si detrae dalla massa  ereditaria,
          ma  restano  impregiudicate  le  ragioni  di  credito   del
          legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario
          insolvente.» 
                «Art.  2652  (Domande  riguardanti  atti  soggetti  a
          trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni  rispetto
          ai terzi). - Si devono trascrivere, qualora si  riferiscano
          ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali
          indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna  di
          esse previsti: 
                  1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle
          indicate dal secondo  comma  dell'art.  648  e  dall'ultimo
          comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le  domande
          di revocazione delle donazioni,  le  domande  di  riduzione
          delle donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524. 
                  Le  sentenze  che  accolgono   tali   domande   non
          pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in  base  a  un
          atto trascritto o iscritto anteriormente alla  trascrizione
          della domanda; 
                  2) le domande dirette a  ottenere  l'esecuzione  in
          forma specifica dell'obbligo a contrarre. 
                  La trascrizione  della  sentenza  che  accoglie  la
          domanda prevale sulle trascrizioni  e  iscrizioni  eseguite
          contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 
                  3) le domande  dirette  a  ottenere  l'accertamento
          giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui
          si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. 
                  La trascrizione o l'iscrizione dell'atto  contenuto
          nella scrittura produce effetto dalla data in cui e'  stata
          trascritta la domanda; 
                  4)  le  domande  dirette   all'accertamento   della
          simulazione di atti soggetti a trascrizione. 
                  La sentenza che accoglie la domanda non  pregiudica
          i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base  a  un
          atto trascritto o iscritto anteriormente alla  trascrizione
          della domanda; 
                  5) le domande  di  revoca  degli  atti  soggetti  a
          trascrizione, che siano stati compiuti in  pregiudizio  dei
          creditori. 
                  La sentenza che accoglie la domanda non  pregiudica
          i diritti acquistati a titolo oneroso dai  terzi  di  buona
          fede in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente
          alla trascrizione della domanda; 
                  6) le domande dirette a far dichiarare la  nullita'
          o a far  pronunziare  l'annullamento  di  atti  soggetti  a
          trascrizione e le domande dirette a impugnare la  validita'
          della trascrizione. 
                  Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni  dalla
          data della trascrizione dell'atto  impugnato,  la  sentenza
          che  l'accoglie  non  pregiudica  i  diritti  acquistati  a
          qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
          domanda. Se pero' la domanda e' diretta a  far  pronunziare
          l'annullamento  per  una  causa  diversa   dall'incapacita'
          legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i  diritti
          acquistati dai terzi di  buona  fede  in  base  a  un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
          domanda, anche se questa  e'  stata  trascritta  prima  che
          siano decorsi cinque anni  dalla  data  della  trascrizione
          dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano
          acquistato a titolo oneroso; 
                  7)  le  domande  con  le  quali  si   contesta   il
          fondamento di un acquisto a causa di morte. 
                  Salvo quanto e' disposto dal secondo  e  dal  terzo
          comma dell'art. 534, se la trascrizione  della  domanda  e'
          eseguita dopo cinque anni  dalla  data  della  trascrizione
          dell'acquisto, la sentenza  che  accoglie  la  domanda  non
          pregiudica, i terzi di buona fede che, in base  a  un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
          domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
          appare erede o legatario; 
                  8)  le  domande  di  riduzione  delle  disposizioni
          testamentarie per lesione di legittima. 
                  Se  la  trascrizione  e'  eseguita  dopo  tre  anni
          dall'apertura della successione, la sentenza  che  accoglie
          la domanda non pregiudica i terzi che  hanno  acquistato  a
          titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a
          un  atto   trascritto   o   iscritto   anteriormente   alla
          trascrizione della domanda; 
                  9)  le  domande  di   revocazione   e   quelle   di
          opposizione  di  terzo  contro  le  sentenze   soggette   a
          trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3  e  6
          dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal  secondo
          comma dell'art. 404 dello stesso codice. 
                  Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni  dalla
          trascrizione della  sentenza  impugnata,  la  sentenza  che
          l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
          buona  fede  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda. 
                  9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze
          soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo
          391-quater del codice di procedura civile. 
                  La sentenza che accoglie la domanda non  pregiudica
          i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base  a  un
          atto trascritto o iscritto anteriormente alla  trascrizione
          della domanda. 
                  Alla  domanda  giudiziale  e'   equiparato   l'atto
          notificato  con  il  quale  la  parte,   in   presenza   di
          compromesso  o   di   clausola   compromissoria,   dichiara
          all'altra  la   propria   intenzione   di   promuovere   il
          procedimento arbitrale, propone la domanda e  procede,  per
          quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.» 
                «Art. 2690  (Domande  relative  ad  atti  soggetti  a
          trascrizione).  -  Devono  essere  trascritte,  qualora  si
          riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684: 
                (omissis) 
                5)  le  domande  di  riduzione   delle   disposizioni
          testamentarie per lesione di legittima. 
                Se  la  trascrizione  e'  eseguita  dopo   tre   anni
          dall'apertura della successione, la sentenza  che  accoglie
          la domanda non pregiudica i terzi che  hanno  acquistato  a
          titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a
          un  atto   trascritto   o   iscritto   anteriormente   alla
          trascrizione della domanda; 
                (omissis)».