Art. 45
Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli
1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e
querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il
collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a
inserire un blocco informatico nell'archivio nazionale dei veicoli
(ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro
automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i
veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando
il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso
al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al
PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non
richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa
dall'ANV.