Art. 45 
 
     Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli 
 
  1. Gli uffici delle  Forze  dell'ordine  notificano  le  denunce  e
querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso  il
collegamento telematico con il Centro  elaborazione  dati  (CED),  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale  provvede  a
inserire un blocco informatico nell'archivio  nazionale  dei  veicoli
(ANV) e a  comunicarlo,  in  via  telematica,  al  Pubblico  registro
automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i
veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a  quando
il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di  possesso
al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al
PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario  non
richiede la cessazione del veicolo  stesso  e  della  relativa  targa
dall'ANV.