Art. 48 
 
Misure  di  semplificazione  della  disciplina  dell'opposizione   al
                  rimborso dell'assegno al mittente 
 
  1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia postale, di bancoposta e  di  telecomunicazioni,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,  n.  156,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1.
Il  destinatario  di  un  oggetto  gravato  di  assegno   puo'   fare
opposizione  alla   trasmissione   dell'ammontare   dell'assegno   al
mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale  che
ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione. 
    2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito
l'importo  dell'assegno  per  i   trenta   giorni   successivi   alla
presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di  cui  al  primo
periodo,  l'ufficio  esegue  le  operazioni  di  rimborso  nei   modi
richiesti dal mittente  se  il  destinatario  non  dimostra  di  aver
proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene  a
deposito l'importo dell'assegno sino alla  definizione  del  giudizio
con provvedimento passato in giudicato». 
  2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 48: 
              - L'articolo  233  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  maggio  1982,  n.  655  «Approvazione   del
          regolamento di esecuzione dei  libri  I  e  II  del  codice
          postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
          delle  corrispondenze  e  dei  pacchi)»,   abrogato   dalla
          presente   legge   recava:   «Opposizione    al    rimborso
          dell'assegno».