Art. 48
Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al
rimborso dell'assegno al mittente
1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1.
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare
opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al
mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che
ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.
2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito
l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla
presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo
periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi
richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver
proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a
deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio
con provvedimento passato in giudicato».
2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' abrogato.
Note all'art. 48:
- L'articolo 233 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 «Approvazione del
regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice
postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle corrispondenze e dei pacchi)», abrogato dalla
presente legge recava: «Opposizione al rimborso
dell'assegno».