Art. 49
Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento
1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono
aggiunti i seguenti:
«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere
rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla
presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma
elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma
elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in
conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento
con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai
sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di
ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo'
produrre una copia informatica della documentazione analogica recante
la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento
cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei
dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo
elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli
articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in
alternativa alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di
ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari».
Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n.655 recante
«Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e
II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme
generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Restituzione dell'avviso di ricevimento). -
L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di
ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il
destinatario rifiuta di firmare, e' sufficiente, ai fini
della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale
apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione.
L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene
rispedito subito all'interessato.
In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non
ha diritto ad alcuna indennita', ma puo' richiedere alla
Amministrazione che gli venga rilasciato gratuitamente un
duplicato dell'avviso stesso firmato dal destinatario o
munito della dichiarazione di cui al primo comma.
L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono
essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna
avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere
sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente
stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o
sigillo elettronico qualificato in conformita' agli
articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di
ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata
o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In alternativa, laddove non sia possibile generare
l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale,
l'agente postale puo' produrre una copia informatica della
documentazione analogica recante la firma autografa del
ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di
ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la
correttezza dell'origine dei dati del recapito possono
essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato
dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e
seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alter-nativa
alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli
avvisi di ricevimento e le copie relativi alle
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari.»