Art. 49 
 
         Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento 
 
  1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo  il  terzo  comma  sono
aggiunti i seguenti: 
    «L'avviso di  ricevimento  e  il  suo  duplicato  possono  essere
rilasciati dall'agente postale in formato digitale. 
    L'avviso di ricevimento digitale, se  la  consegna  avviene  alla
presenza dell'agente postale,  puo'  essere  sottoscritto  con  firma
elettronica semplice del ricevente stesso, attestata  mediante  firma
elettronica  qualificata  o  sigillo   elettronico   qualificato   in
conformita' agli articoli 35  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014.
Negli altri casi, il ricevente sottoscrive  l'avviso  di  ricevimento
con una firma elettronica qualificata,  avanzata  o  altra  firma  ai
sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    In alternativa, laddove non sia possibile  generare  l'avviso  di
ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente  postale  puo'
produrre una copia informatica della documentazione analogica recante
la firma autografa del  ricevente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Nel  caso  di  duplicato  digitale  dell'avviso  di   ricevimento
cartaceo, l'integrita' dei dati e  la  correttezza  dell'origine  dei
dati  del  recapito  possono  essere   attestati   mediante   sigillo
elettronico  qualificato  dell'agente  postale  in  conformita'  agli
articoli  35  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  n.  910/2014,   in
alternativa alla firma dell'agente postale. 
    Il formato  digitale  non  e'  utilizzabile  per  gli  avvisi  di
ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di  atti  a  mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la  notificazione
di atti giudiziari». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta l'articolo 8, del decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   29   maggio   1982,   n.655    recante
          «Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri  I  e
          II del codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  (norme
          generali e servizi delle  corrispondenze  e  dei  pacchi)»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Restituzione dell'avviso di ricevimento).  -
          L'agente postale che consegna  un  oggetto  con  avviso  di
          ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il
          destinatario rifiuta di firmare, e'  sufficiente,  ai  fini
          della prova dell'avvenuta consegna,  che  l'agente  postale
          apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione. 
                L'avviso  di  ricevimento,  cosi'  completato,  viene
          rispedito subito all'interessato. 
                In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato  non
          ha diritto ad alcuna indennita', ma  puo'  richiedere  alla
          Amministrazione che gli venga rilasciato  gratuitamente  un
          duplicato dell'avviso stesso  firmato  dal  destinatario  o
          munito della dichiarazione di cui al primo comma. 
                L'avviso di ricevimento e il  suo  duplicato  possono
          essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale. 
                L'avviso di  ricevimento  digitale,  se  la  consegna
          avviene alla  presenza  dell'agente  postale,  puo'  essere
          sottoscritto con firma elettronica semplice  del  ricevente
          stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata  o
          sigillo  elettronico  qualificato   in   conformita'   agli
          articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014.
          Negli altri casi,  il  ricevente  sottoscrive  l'avviso  di
          ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata
          o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma  1-bis,  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                In alternativa, laddove non  sia  possibile  generare
          l'avviso di ricevimento direttamente in  formato  digitale,
          l'agente postale puo' produrre una copia informatica  della
          documentazione analogica recante  la  firma  autografa  del
          ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                Nel  caso  di  duplicato  digitale   dell'avviso   di
          ricevimento  cartaceo,   l'integrita'   dei   dati   e   la
          correttezza dell'origine  dei  dati  del  recapito  possono
          essere attestati mediante sigillo  elettronico  qualificato
          dell'agente postale  in  conformita'  agli  articoli  35  e
          seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in  alter-nativa
          alla firma dell'agente postale. 
                Il formato  digitale  non  e'  utilizzabile  per  gli
          avvisi  di   ricevimento   e   le   copie   relativi   alle
          notificazioni di atti a mezzo posta e  di  comunicazioni  a
          mezzo  posta  connesse  con  la   notificazione   di   atti
          giudiziari.»