Art. 50 
 
Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti
                            confezionati 
 
  1. All'articolo 26 della legge  16  dicembre  2024,  n.  193,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 dicembre 2026»; 
      2)  dopo  le  parole:  «spazi  e  aree  pubblici  di  interesse
culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti:  «alle  imprese
alberghiere e»; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»; 
      2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
        «i-bis)  previsione  che  sia  consentito  alle  imprese   di
pubblico esercizio in  possesso  di  strutture  amovibili  che  hanno
fruito  delle  deroghe  di  cui  all'articolo  9-ter,  comma  5,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  nel  caso  di  diniego  delle
autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma  2-bis,  e  146
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380,  secondo  le  disposizioni  recate  dal  decreto
legislativo di cui al comma 1  del  presente  articolo,  un  adeguato
lasso temporale per il ripristino dei luoghi»; 
    c) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2027». 
  2. Il termine previsto all'articolo 3,  comma  1,  della  legge  27
ottobre 2023, n. 160, e' prorogato al 31 marzo 2026  per  l'esercizio
della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma
2, lettera a), del medesimo articolo 3. 
  3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere
dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
1° luglio 2026». 
 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta l'articolo  26  della  legge  16  dicembre
          2024, n. 193 recante «Legge annuale per  il  mercato  e  la
          concorrenza 2023», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Delega al Governo in materia  di  strutture
          amovibili funzionali all'attivita' dei pubblici  esercizi).
          - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  31
          dicembre 2026, un decreto legislativo per il riordino e  il
          coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione
          di  spazi  e  aree  pubblici  di  interesse   culturale   o
          paesaggistico alle imprese alberghiere e  alle  imprese  di
          pubblico  esercizio  per   l'installazione   di   strutture
          amovibili funzionali all'attivita' esercitata. 
                2. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  secondo   i   principi   di   ragionevolezza   e
          proporzionalita', nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) fermi  restando  la  disciplina  in  materia  di
          occupazione di suolo pubblico e l'obbligo  di  acquisizione
          del  relativo  titolo  autorizzatorio,   esclusione   delle
          autorizzazioni  previste  dagli  articoli  21,  106,  comma
          2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  per
          la posa in opera di  elementi  o  strutture  amovibili  nei
          luoghi di cui all'articolo 10, comma  4,  lettera  g),  del
          medesimo codice, fatta eccezione per le  pubbliche  piazze,
          le  vie,  le  strade  e  gli  altri  spazi  aperti   urbani
          strettamente prospicienti i siti archeologici o altri  beni
          culturali  immobili  di  interesse  artistico,  storico   o
          archeologico eccezionale; 
                  b) definizione delle  modalita'  di  individuazione
          dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili
          di interesse artistico, storico o archeologico  eccezionale
          di cui alla lettera a); 
                  c) introduzione dell'istituto del silenzio  assenso
          per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o
          altri  beni  culturali  immobili  di  interesse  artistico,
          storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a); 
                  d)  individuazione  dei   criteri   finalizzati   a
          valutare la compatibilita' degli interventi  sottoposti  ad
          autorizzazione, di cui  alla  lettera  a),  con  la  tutela
          dell'interesse culturale e  paesaggistico  sulla  base  dei
          seguenti  parametri  di  riferimento:  mantenimento   della
          fruibilita'   del   patrimonio   culturale;   progettazione
          integrata con lo spazio circostante; decoro  e  omogeneita'
          degli  elementi   di   arredo;   chiare   delimitazione   e
          perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili; 
                  e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di
          cui alla lettera a) possa essere opposto  solo  quando  non
          sia   possibile   dettare   specifiche   prescrizioni    di
          armonizzazione che ne consentano la compatibilita'; 
                  f)   previsione,   per   le    aree    strettamente
          prospicienti i siti archeologici  o  altri  beni  culturali
          immobili di interesse  artistico,  storico  o  archeologico
          eccezionale  di  cui  alla  lettera  a),   di   misure   di
          semplificazione  delle  procedure   amministrative,   anche
          prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento
          o  la  struttura  amovibile  sia   conforme   ad   accordi,
          protocolli,  regolamenti  o  altre  intese  in  materia  di
          occupazione di suolo pubblico,  elaborati  con  gli  uffici
          territorialmente competenti del Ministero della cultura; 
                  g) previsione  di  procedure  omogenee  nell'intero
          territorio   nazionale,   secondo   principi   di   massima
          semplificazione dei procedimenti  edilizi  e  di  riduzione
          degli adempimenti; 
                  h) previsione di un regime  sanzionatorio  adeguato
          in caso di violazioni; 
                  i) previsione che  le  disposizioni  attuative  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino  anche
          alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe  di
          cui all'articolo  9-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso  l'istanza  e'
          presentata entro un congruo termine; 
                  i-bis) previsione che sia consentito  alle  imprese
          di pubblico esercizio in possesso  di  strutture  amovibili
          che hanno fruito delle deroghe di cui  all'articolo  9-ter,
          comma  5,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176, nel  caso  di  diniego  delle  autorizzazioni
          previste dagli articoli 21, 106, comma  2-bis,  e  146  del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e dal testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  secondo   le
          disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma
          1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il
          ripristino dei luoghi; 
                  l) individuazione di criteri uniformi cui i  comuni
          devono adeguare i propri regolamenti, al fine di  garantire
          sempre il  passaggio  dei  mezzi  di  soccorso  nonche'  di
          garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle
          persone con limitata o impedita capacita' motoria, nel caso
          di occupazione di marciapiedi. 
                3. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato su proposta del Ministro delle imprese e del  made
          in Italy e del Ministro della cultura, di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con
          il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  con   il
          Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture
          e dei  trasporti,  previa  acquisizione  del  parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
          di trenta giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema
          del decreto legislativo, decorso il quale il  Governo  puo'
          comunque procedere. Lo schema del  decreto  legislativo  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il
          quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
          Qualora il termine previsto per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni  che
          precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma
          1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
                4.   Le   autorizzazioni   e   le   concessioni   per
          l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai
          sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5,  del  decreto-legge
          28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono  prorogate  fino
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
          cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  1  e  2,
          lettera a) della legge 27  ottobre  2023,  n.  160  recante
          «Delega al Governo in  materia  di  revisione  del  sistema
          degli   incentivi   alle   imprese   e   disposizioni    di
          semplificazione delle relative procedure nonche' in materia
          di termini di delega per la semplificazione  dei  controlli
          sulle attivita' economiche»: 
                «Art. 3 (Delega al Governo per la definizione  di  un
          sistema organico degli incentivi alle  imprese).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per la definizione di  un  sistema
          organico per l'attivazione del sostegno  pubblico  mediante
          incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed  efficaci
          a far fronte  agli  specifici  fallimenti  del  mercato,  a
          stimolare  la  crescita  negli  ambiti   strategici   delle
          politiche industriali nazionali ed europee e a  ottimizzare
          la spesa pubblica dedicata. 
                2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,
          anche mediante l'abrogazione e la modifica di  disposizioni
          vigenti  nonche'  l'adozione  di  nuove  disposizioni,  nel
          rispetto dei principi generali  di  cui  all'articolo  2  e
          degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti  agli
          articoli 4 e 6, il Governo provvede a: 
                  a)   razionalizzare   l'offerta    di    incentivi,
          individuando un insieme definito, limitato  e  ordinato  di
          modelli di agevolazioni,  ad  esclusione  delle  misure  di
          incentivazione in favore dei settori agricolo  e  forestale
          nonche' della pesca e dell'acquacoltura  e  ferma  restando
          l'autonomia delle regioni nell'individuazione di  ulteriori
          modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
          rispetto delle diverse realta' territoriali;» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15-bis,decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante  «Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   15-bis   (Disposizioni    in    materia    di
          riporzionamento  dei  prodotti  preconfezionati).  -  1.  I
          produttori che immettono in commercio, anche per il tramite
          dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo
          che,    pur    mantenendo    inalterato    il    precedente
          confezionamento, ha subito una  riduzione  della  quantita'
          nominale e un correlato aumento del prezzo  per  unita'  di
          misura  da  essi  dipendenti,  informano   il   consumatore
          dell'avvenuta   riduzione    della    quantita',    tramite
          l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione
          di  vendita  o  in  un'etichetta  adesiva,  della  seguente
          dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore
          di  X  (unita'  di   misura)   rispetto   alla   precedente
          quantita'". 
                2. L'obbligo di informazione di cui  al  comma  1  si
          applica per un periodo di sei mesi a decorrere  dalla  data
          di immissione in commercio del prodotto interessato. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a decorrere dal 1° luglio 2026.»