Art. 50
Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti
confezionati
1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2026»;
2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse
culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese
alberghiere e»;
b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di
pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno
fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle
autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto
legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato
lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2027».
2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27
ottobre 2023, n. 160, e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio
della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma
2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere
dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
1° luglio 2026».
Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 26 della legge 16 dicembre
2024, n. 193 recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2023», come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo in materia di strutture
amovibili funzionali all'attivita' dei pubblici esercizi).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2026, un decreto legislativo per il riordino e il
coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione
di spazi e aree pubblici di interesse culturale o
paesaggistico alle imprese alberghiere e alle imprese di
pubblico esercizio per l'installazione di strutture
amovibili funzionali all'attivita' esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e
proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di
occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione
del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle
autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma
2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei
luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del
medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze,
le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani
strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni
culturali immobili di interesse artistico, storico o
archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalita' di individuazione
dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili
di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale
di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso
per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o
altri beni culturali immobili di interesse artistico,
storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a
valutare la compatibilita' degli interventi sottoposti ad
autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela
dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei
seguenti parametri di riferimento: mantenimento della
fruibilita' del patrimonio culturale; progettazione
integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneita'
degli elementi di arredo; chiare delimitazione e
perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di
cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non
sia possibile dettare specifiche prescrizioni di
armonizzazione che ne consentano la compatibilita';
f) previsione, per le aree strettamente
prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali
immobili di interesse artistico, storico o archeologico
eccezionale di cui alla lettera a), di misure di
semplificazione delle procedure amministrative, anche
prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento
o la struttura amovibile sia conforme ad accordi,
protocolli, regolamenti o altre intese in materia di
occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici
territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero
territorio nazionale, secondo principi di massima
semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione
degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato
in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei
criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche
alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di
cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza e'
presentata entro un congruo termine;
i-bis) previsione che sia consentito alle imprese
di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili
che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni
previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le
disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma
1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il
ripristino dei luoghi;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni
devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire
sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di
garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, nel caso
di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con
il Ministro per la pubblica amministrazione, con il
Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema
del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Qualora il termine previsto per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante
«Delega al Governo in materia di revisione del sistema
degli incentivi alle imprese e disposizioni di
semplificazione delle relative procedure nonche' in materia
di termini di delega per la semplificazione dei controlli
sulle attivita' economiche»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un
sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema
organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante
incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci
a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a
stimolare la crescita negli ambiti strategici delle
politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare
la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni
vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e
degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli
articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi,
individuando un insieme definito, limitato e ordinato di
modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di
incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale
nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando
l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
rispetto delle diverse realta' territoriali;»
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis,decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229», come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di
riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I
produttori che immettono in commercio, anche per il tramite
dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo
che, pur mantenendo inalterato il precedente
confezionamento, ha subito una riduzione della quantita'
nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di
misura da essi dipendenti, informano il consumatore
dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite
l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione
di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente
dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore
di X (unita' di misura) rispetto alla precedente
quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si
applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2026.»