Art. 10 
 
              Modifica alla disciplina della detrazione 
                    per gli enti non commerciali 
 
  1. L'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). - 1.  Per
i soggetti che svolgono attivita' economica  in  via  non  esclusiva,
l'imposta relativa  agli  acquisti,  anche  intracomunitari,  e  alle
importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini  estranei
all'esercizio dell'attivita'  economica,  e'  ammessa  in  detrazione
soltanto per  la  quota  imputabile  a  tale  attivita'  economica  e
l'ammontare detraibile  e'  determinato  secondo  criteri  oggettivi,
coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. 
    2. Gli enti pubblici e privati e le  societa'  rientranti  tra  i
soggetti di cui al comma 1,  ai  fini  del  diritto  alla  detrazione
dell'imposta relativa agli acquisti, anche  intracomunitari,  e  alle
importazioni di beni  e  servizi  utilizzati,  anche  in  parte,  per
l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata: 
      a) le attivita' per cui sono soggetti passivi; 
      b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi. 
    3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi,  universita'
ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui  al  comma  2  e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza  delle  modalita'  previste
per la contabilita' pubblica obbligatoria  a  norma  di  legge  o  di
statuto. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  agli  enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche'
all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».