Art. 10
Modifica alla disciplina della detrazione
per gli enti non commerciali
1. L'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). - 1. Per
i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva,
l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle
importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei
all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione
soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e
l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi,
coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
2. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i
soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione
dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle
importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per
l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:
a) le attivita' per cui sono soggetti passivi;
b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi.
3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita'
ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste
per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di
statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche'
all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».