Art. 9 
 
      Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione 
 
  1.  All'articolo  19-bis.2  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis2 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 19-bis.2. (Rettifica della detrazione). - 1. La
          detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
          ed ai servizi e' rettificata in aumento  o  in  diminuzione
          qualora i beni ed i servizi medesimi siano  utilizzati  per
          effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione  in
          misura diversa da quella inizialmente operata. Ai  fini  di
          tale rettifica si tiene conto  esclusivamente  della  prima
          utilizzazione dei beni e dei servizi. 
                2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui  al
          comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che  si
          verifica nell'anno della loro entrata  in  funzione  ovvero
          nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
          a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli  anni  mancanti
          al compimento del quinquennio. 
                3. (Abrogato) 
                4. La detrazione dell'imposta  relativa  all'acquisto
          di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
          relative  alla  trasformazione,  al  riattamento   o   alla
          ristrutturazione  dei  beni  stessi,   operata   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  5,  e'  altresi',   soggetta   a
          rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
          della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
          percentuale di  detrazione  superiore  a  dieci  punti.  La
          rettifica si effettua  aumentando  o  diminuendo  l'imposta
          annuale in  ragione  di  un  quinto  della  differenza  tra
          l'ammontare   della    detrazione    operata    e    quello
          corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno  di
          competenza.  Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o   di
          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
          eseguita, per tutta l'imposta relativa  al  bene,  in  base
          alla percentuale di detrazione definitiva  di  quest'ultimo
          anno anche se lo  scostamento  non  e'  superiore  a  dieci
          punti. La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se  la
          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
          a dieci punti a condizione che il soggetto  passivo  adotti
          lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e  ne
          dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella  quale
          inizia ad avvalersi di detta facolta'. 
                5. Ai fini del presente articolo non  si  considerano
          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
          milione  di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente   di
          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
          superiore al venticinque per cento. 
                6. In caso di  cessione  di  un  bene  ammortizzabile
          durante  il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica   della
          detrazione va operata  in  unica  soluzione  per  gli  anni
          mancanti  al   compimento   del   periodo   di   rettifica,
          considerando a tal fine la percentuale di  detrazione  pari
          al cento per cento se la cessione e' soggetta  ad  imposta,
          ma l'ammontare dell'imposta detraibile  non  puo'  eccedere
          quello dell'imposta relativa alla cessione del bene. 
                7.  Se  i  beni  ammortizzabili  sono  acquisiti   in
          dipendenza  di  fusione,  di  scissione,  di   cessione   o
          conferimento di aziende,  compresi  i  complessi  aziendali
          relativi a singoli rami dell'impresa,  le  disposizioni  di
          cui ai commi precedenti si applicano con  riferimento  alla
          data in cui i beni sono  stati  acquistati  dalla  societa'
          incorporata o dalle  societa'  partecipanti  alla  fusione,
          dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o  conferente.
          I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
          cessionari o conferitari i dati  rilevanti  ai  fini  delle
          rettifiche. 
                8. Le disposizioni del presente articolo relative  ai
          beni ammortizzabili devono  intendersi  riferite  anche  ai
          beni immateriali di cui all'articolo  68  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Agli
          effetti del presente articolo i fabbricati  o  porzioni  di
          fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed
          il  periodo  di  rettifica  e'  stabilito  in  dieci  anni,
          decorrenti da quello di  acquisto  o  di  ultimazione.  Per
          l'imposta  assolta  sull'acquisto  di   aree   fabbricabili
          l'obbligo di rettifica  decennale  decorre  dalla  data  di
          ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree  medesime.
          L'imputazione dell'imposta relativa  ai  fabbricati  ovvero
          alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica,  che
          siano  compresi  in  edifici   o   complessi   di   edifici
          acquistati, costruiti o ristrutturati  unitariamente,  deve
          essere  determinata  sulla  base  di   parametri   unitari,
          costituiti dal metro  quadrato  o  dal  metro  cubo,  o  da
          parametri similari, che rispettino la proporzionalita'  fra
          l'onere  complessivo  dell'imposta  relativa  ai  costi  di
          acquisto, costruzione o ristrutturazione,  e  la  parte  di
          costo dei fabbricati o  unita'  immobiliari  specificamente
          attribuibile alle operazioni che  non  danno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta. 
                9. Le rettifiche delle detrazioni  di  cui  ai  commi
          precedenti sono  effettuate  nella  dichiarazione  relativa
          all'anno  in  cui  si  verificano   gli   eventi   che   le
          determinano, sulla base delle  risultanze  delle  scritture
          contabili obbligatorie.».