Art. 9
Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione
1. All'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19-bis.2. (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. (Abrogato)
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto
di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, e' altresi', soggetta a
rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli
effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di
fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed
il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni,
decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per
l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili
l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di
ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.
L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero
alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che
siano compresi in edifici o complessi di edifici
acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve
essere determinata sulla base di parametri unitari,
costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da
parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra
l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di
acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di
costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente
attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla
detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa
all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.».