Art. 18
Gestione patrimoniale
1. I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili
assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto
dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa.
2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con
immediatezza, avviene attraverso modalita' informatiche in
conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nella nota alle premesse.