Art. 18 
 
                        Gestione patrimoniale 
 
  1. I reparti del Corpo  preposti  alla  gestione  dei  beni  mobili
assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto
dei principi di efficienza,  efficacia  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa. 
  2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata  con
immediatezza,   avviene   attraverso   modalita'   informatiche    in
conformita' alle disposizioni recate dal codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda nella nota alle premesse.