Art. 19 
 
                   Classificazione dei beni mobili 
 
  1. I beni mobili  dello  Stato  impiegati  nell'espletamento  delle
attivita'   istituzionali   demandate   al   Corpo   sono   descritti
nell'inventario generale in  conformita'  alle  norme  contenute  nel
presente  regolamento  e  sono  classificati  secondo  le   modalita'
stabilite dalle norme di contabilita' generale dello Stato.