Art. 20 
 
                     Inventario dei beni mobili 
 
  1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai  consegnatari
per debito di custodia e dai consegnatari per  debito  di  vigilanza,
che provvedono, secondo  la  rispettiva  competenza,  alla  immediata
iscrizione nell'inventario. 
  2. L'inventario, la cui situazione e' costantemente aggiornata allo
stato esistente, contiene: 
    a) la denominazione e la descrizione  degli  stessi,  secondo  la
diversa natura e specie; 
    b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal  SEC
e l'anno di acquisizione; 
    c) il luogo in cui sono custoditi; 
    d) la qualita' o numero degli oggetti secondo le varie specie; 
    e) il valore; 
    f) il codice identificativo del bene. 
  3. Il valore iniziale dei beni mobili e'  determinato  in  base  ai
costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato. 
  4. La ricognizione dei beni mobili  e  l'attualizzazione  del  loro
valore sono effettuati almeno ogni cinque anni. 
  5.  Gli  impianti,  fissi  o  amovibili,  costituiscono  pertinenze
dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti  nell'inventario.
Se  tali  impianti  sono  soggetti  a  manutenzione,  le  lavorazioni
effettuate  sono   iscritte   a   cura   di   ciascun   consegnatario
dell'immobile nel relativo stato descrittivo.