Art. 20
Inventario dei beni mobili
1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari
per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza,
che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata
iscrizione nell'inventario.
2. L'inventario, la cui situazione e' costantemente aggiornata allo
stato esistente, contiene:
a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la
diversa natura e specie;
b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC
e l'anno di acquisizione;
c) il luogo in cui sono custoditi;
d) la qualita' o numero degli oggetti secondo le varie specie;
e) il valore;
f) il codice identificativo del bene.
3. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato in base ai
costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.
4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro
valore sono effettuati almeno ogni cinque anni.
5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze
dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario.
Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni
effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario
dell'immobile nel relativo stato descrittivo.