Art. 21
Consegnatari dei materiali
1. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili
appositamente designati che rendono il conto giudiziale, ai sensi
della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, munito dell'attestazione di
benestare del comandante del reparto amministrativo, al Comando
generale della Guardia di finanza che ne cura l'invio alla Ragioneria
territoriale dello Stato competente per l'acquisizione del visto di
regolarita' amministrativo-contabile e successivamente all'organo di
controllo contabile, tramite il responsabile del procedimento
dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti, previa verifica
della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute
dall'Amministrazione.
2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente
designati che rendono il conto amministrativo per i materiali
impiegati presso i reparti del Corpo. Il conto amministrativo, munito
dell'attestazione di benestare del comandante del reparto
amministrativo, e' inoltrato al Comando generale, che cura l'invio
all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze del prospetto riassuntivo dei dati relativi alle
variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nell'esercizio.
3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali
affidati per competenza, senza la resa del conto.
4. Ai sensi del vigente codice di giustizia contabile,
l'amministrazione effettua la comunicazione dei dati identificativi
degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale alla
sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente
competente per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili.
Le periodiche comunicazioni di variazione, aventi a oggetto nomine e
cessazioni, sono effettuate dal responsabile per l'aggiornamento
dell'anagrafe degli agenti contabili, sulla base delle informazioni
pervenute al Comando generale dai reparti amministrativi.