Art. 22
Responsabilita' dei consegnatari
1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili
degli oggetti ricevuti con documento di consegna.
2. I consegnatari non possono estrarre ne' introdurre nei luoghi di
custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non e'
assistita da regolare documentazione amministrativa.
3. I consegnatari sono esenti da responsabilita' conseguenti a
mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili
dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la
distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa
perfezionata.
4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne
sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in
carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine
dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto
l'incarico di consegnatario.