Art. 22 
 
                  Responsabilita' dei consegnatari 
 
  1. I consegnatari di beni  mobili  dello  Stato  sono  responsabili
degli oggetti ricevuti con documento di consegna. 
  2. I consegnatari non possono estrarre ne' introdurre nei luoghi di
custodia o di deposito alcun  bene  mobile  se  l'operazione  non  e'
assistita da regolare documentazione amministrativa. 
  3. I consegnatari sono  esenti  da  responsabilita'  conseguenti  a
mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni  mobili
dopo che essi  ne  abbiano  effettuato  la  regolare  consegna  o  la
distribuzione  sulla  scorta  della   documentazione   amministrativa
perfezionata. 
  4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne
sono responsabili limitatamente al  periodo  in  cui  sono  stati  in
carica e devono rendere il conto della  propria  gestione  alla  fine
dell'esercizio  o  al  termine  del  periodo  in  cui  hanno   svolto
l'incarico di consegnatario.