Art. 23 
 
                  Carico e scarico dei beni mobili 
 
  1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni
di carico emessi dal consegnatario. 
  2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono  non
essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia  a
terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico  dal
competente  consegnatario,   che   vigila   sulla   custodia,   buona
conservazione nonche' pronta disponibilita' dei materiali stessi. 
  3. La cancellazione dagli  inventari  dei  beni  mobili  dichiarati
fuori uso per vetusta' ed usura, per perdita, avarie, cali,  cessione
o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49,  e'  disposta
con  determinazione   del   dirigente,   anche   su   richiesta   del
consegnatario  contenente  l'elencazione   del   materiale,   sentito
l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del  reparto
amministrativo. 
  4. L'attivita' dell'organo  tecnico  e'  documentata  con  apposito
verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente. 
  5. Il  provvedimento  di  cui  al  comma  3  costituisce  documento
giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del  buono  di
scarico dei materiali e del buono di carico di  quelli  eventualmente
recuperati. 
  6.  Il  materiale  che  risulta  di  valore  commerciale  nullo   o
irrilevante e' considerato  rifiuto  da  smaltire  secondo  le  norme
vigenti in materia di tutela ambientale. 
  7.  Il  dirigente   vigila   sull'aggiornamento   delle   scritture
patrimoniali tenute e alimentate  dagli  agenti  contabili  designati
come previsto dall'articolo 21.