Art. 23
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni
di carico emessi dal consegnatario.
2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non
essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a
terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal
competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona
conservazione nonche' pronta disponibilita' dei materiali stessi.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati
fuori uso per vetusta' ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione
o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49, e' disposta
con determinazione del dirigente, anche su richiesta del
consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito
l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto
amministrativo.
4. L'attivita' dell'organo tecnico e' documentata con apposito
verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento
giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di
scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente
recuperati.
6. Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o
irrilevante e' considerato rifiuto da smaltire secondo le norme
vigenti in materia di tutela ambientale.
7. Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture
patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati
come previsto dall'articolo 21.