Art. 25
Vendita di materiali fuori uso
1. I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla
permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti
pubblici e le norme di contabilita' generale dello Stato. Qualora
l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla
demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in
ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene
ambientale, puo' essere svolto un unico procedimento nel quale
l'eventuale costo delle operazioni puo' essere decurtato dall'importo
di aggiudicazione finale.
2. Se le procedure di vendita non si concludono con esito
favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo
le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale
discarico dagli inventari.
3. Con determinazione del Comandante generale e' individuata
l'autorita' competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono
definite le relative procedure attuative.
4. A seguito della comunicazione del visto e della registrazione
del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della
Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente
e' tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei
materiali alienati, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254:
«Art. 14 (Cessione di beni). - 1. La cessione
gratuita dei beni mobili dello Stato e' vietata, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le
esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti
fuori uso per cause tecniche - previo parere di una
commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di
responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce
Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti
in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle
istituzioni scolastiche.
3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la
procedura prevista dal comma 2, e' consentito l'invio dei
beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo
sgombero ritenuto piu' conveniente dalle amministrazioni,
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili,
corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle
scritture inventariali.».