Art. 25 
 
                   Vendita di materiali fuori uso 
 
  1. I beni dichiarati fuori uso,  quando  non  sono  destinati  alla
permuta, possono essere venduti applicando il  codice  dei  contratti
pubblici e le norme di contabilita'  generale  dello  Stato.  Qualora
l'alienazione di materiale fuori uso  debba  essere  preceduta  dalla
demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi,  o  in
ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o  all'igiene
ambientale, puo'  essere  svolto  un  unico  procedimento  nel  quale
l'eventuale costo delle operazioni puo' essere decurtato dall'importo
di aggiudicazione finale. 
  2.  Se  le  procedure  di  vendita  non  si  concludono  con  esito
favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti  secondo
le norme vigenti in materia di  tutela  ambientale,  con  contestuale
discarico dagli inventari. 
  3.  Con  determinazione  del  Comandante  generale  e'  individuata
l'autorita' competente ad autorizzare la  vendita  dei  beni  e  sono
definite le relative procedure attuative. 
  4. A seguito della comunicazione del visto  e  della  registrazione
del decreto di approvazione  del  contratto  attivo  da  parte  della
Sezione di controllo competente della Corte dei  conti,  l'acquirente
e' tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del  ritiro  dei
materiali alienati, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254: 
                «Art.  14  (Cessione  di  beni).  -  1.  La  cessione
          gratuita dei beni mobili  dello  Stato  e'  vietata,  salvo
          quanto previsto dal comma 2. 
                2.  I  beni  mobili  non  piu'  utilizzabili  per  le
          esigenze funzionali delle amministrazioni statali  o  posti
          fuori uso  per  cause  tecniche  -  previo  parere  di  una
          commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di
          responsabilita' -  sono  ceduti  gratuitamente  alla  Croce
          Rossa  Italiana,  agli   organismi   di   volontariato   di
          protezione civile iscritti negli appositi registri operanti
          in Italia ed all'estero per scopi umanitari,  nonche'  alle
          istituzioni scolastiche. 
                3. Qualora sia  stata  esperita  infruttuosamente  la
          procedura prevista dal comma 2, e' consentito  l'invio  dei
          beni alle discariche pubbliche, la distruzione,  ovvero  lo
          sgombero ritenuto piu' conveniente  dalle  amministrazioni,
          nel rispetto della vigente normativa in materia  di  tutela
          ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 
                4. Le dismissioni o le radiazioni  dei  beni  mobili,
          corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle
          scritture inventariali.».