Art. 26 
 
                  Cessione e prestito di materiali 
 
  1.  Il  dirigente  dispone,  con  provvedimento  motivato   e,   se
necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione
a titolo oneroso dei beni del Corpo, non  preventivamente  dichiarati
fuori uso, in favore di: 
    a) personale della Guardia di finanza; 
    b) altre pubbliche amministrazioni, autorita' estere  o  privati,
per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura  militare,  per
operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita', per ragioni di
politica  internazionale  ovvero  per  altre  motivate  esigenze.  Lo
scarico   contabile    dei    materiali    avviene    immediatamente,
indipendentemente dal pagamento. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione  per  le
cessioni  effettuate  ai  sensi  dell'articolo   2132   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo' essere autorizzata la cessione
gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni  dello  Stato,
autorita' estere  o  privati  e'  stabilito  con  determinazione  del
Comandante generale che fissa le modalita', la durata e l'importo. 
  4. Gli importi riscossi in  corrispondenza  delle  cessioni  e  del
prestito costituiscono proventi riassegnabili. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2132  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 2132 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito
          nell'ambito delle  missioni  internazionali  da  parte  del
          Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e  materiali,
          escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
          1990,  n.  185,  utilizzati   a   supporto   dell'attivita'
          operativa del personale del Corpo della Guardia di  finanza
          impiegato nelle missioni internazionali, per  i  quali  non
          risulta conveniente il rimpatrio in relazione  ai  relativi
          costi o dismessi alla data di entrata in  vigore  dell'atto
          che autorizza la missione internazionale,  su  disposizione
          del Comando generale  del  medesimo  Corpo  possono  essere
          ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
          cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze  di  polizia
          estere,   ad    autorita'    locali,    a    organizzazioni
          internazionali anche non governative ovvero a organismi  di
          volontariato  e  di  protezione  civile,   prioritariamente
          italiani,  ivi   operanti.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
          modalita' attuative.».