Art. 26
Cessione e prestito di materiali
1. Il dirigente dispone, con provvedimento motivato e, se
necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione
a titolo oneroso dei beni del Corpo, non preventivamente dichiarati
fuori uso, in favore di:
a) personale della Guardia di finanza;
b) altre pubbliche amministrazioni, autorita' estere o privati,
per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura militare, per
operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita', per ragioni di
politica internazionale ovvero per altre motivate esigenze. Lo
scarico contabile dei materiali avviene immediatamente,
indipendentemente dal pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le
cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo' essere autorizzata la cessione
gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato,
autorita' estere o privati e' stabilito con determinazione del
Comandante generale che fissa le modalita', la durata e l'importo.
4. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del
prestito costituiscono proventi riassegnabili.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 2132 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2132 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali da parte del
Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali,
escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita'
operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non
risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi
costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto
che autorizza la missione internazionale, su disposizione
del Comando generale del medesimo Corpo possono essere
ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia
estere, ad autorita' locali, a organizzazioni
internazionali anche non governative ovvero a organismi di
volontariato e di protezione civile, prioritariamente
italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
modalita' attuative.».