Art. 27 
 
                      Amministrazione dei cani 
 
  1. I reparti amministrativi gestiscono i cani assunti in carico per
le procedure relative: 
    a)  all'amministrazione,  concernenti  la  presa  in  carico,  il
passaggio di carico  e  di  scarico  amministrativo  dei  cani  e  la
gestione delle risorse finanziarie assegnate; 
    b)  al  mantenimento,  con  riferimento  alle   convenzioni   per
l'assistenza   medico   veterinaria   ordinaria,   alle   spese   per
l'assistenza  medico  veterinaria  straordinaria,   all'alimentazione
speciale diversa da quella di mantenimento,  all'equipaggiamento,  al
materiale addestrativo, al materiale sanitario  e  ai  farmaci,  alla
manutenzione e alla gestione dei ricoveri; 
    c)  alla  custodia  e  all'aggiornamento  dei  fogli  matricolari
relativamente alle vicende sanitarie, all'impiego e  alle  variazioni
matricolari, alle variazioni di reparto, al cambio di conduttore e ai
risultati di servizio. 
  2. In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione  organica
dei cani amministrati e le relative variazioni. 
  3.  Per  l'acquisto  dei  cani,   effettuato   con   le   procedure
disciplinate dal codice  dei  contratti  pubblici,  e'  nominata  una
commissione  composta  da  tre  ufficiali,  dei  quali   almeno   uno
appartenente al comparto sanitario, specialita'  veterinaria  di  cui
all'articolo 44, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69. 
  4. Gli  adempimenti  contabili  conseguenti  alla  morte,  riforma,
soppressione  e  dichiarazione  di  fuori  servizio  dei  cani   sono
disciplinati con le modalita' stabilite dal presente capo. Ai reparti
amministrativi compete la gestione dei fondi  da  erogare,  ai  sensi
dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 95. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69: 
                «Art.      44      (Composizione      del       ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo). - 1.  Il  ruolo  tecnico
          logistico  amministrativo  degli  ufficiali   in   servizio
          permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza  e'
          articolato nei seguenti comparti e specialita': 
                  a) comparto  logistico-amministrativo,  specialita'
          amministrazione, specialita' commissariato, 
                  b)   comparto   tecnico   specialita'   telematica,
          specialita' infrastrutture e  specialita'  ((motorizzazione
          terrestre, aerea e navale)), 
                  c)   comparto   sanitario   specialita'    sanita',
          specialita' veterinaria e specialita' psicologia. 
                2. A seguito dell'istituzione del  ruolo  di  cui  al
          comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi  del  Corpo
          della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte,
          anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali
          generali o colonnelli  appartenenti,  prioritariamente,  al
          ruolo tecnico-logistico-amministrativo.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   45,   comma
          31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
          recante: «Disposizioni in materia di  revisione  dei  ruoli
          delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143  del  22  giugno
          2017: 
                «Art.  45  (Disposizioni  finali  e  finanziarie).  -
          Omissis. 
                31-quater.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  il
          personale delle Forze di polizia  a  ordinamento  civile  e
          militare conduttore di cani riformati in  quanto  non  piu'
          idonei al servizio puo' ottenerne, in via  prioritaria,  la
          cessione a titolo  gratuito.  Nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo, nei confronti di ciascun cane  continua  a  essere
          assicurata l'assistenza veterinaria,  entro  il  limite  di
          spesa annuale di 1.200 euro.».