Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al momento di attuazione e di piena operativita' dei
sistemi di accesso alla piattaforma tramite modalita' di
autenticazione a due fattori mediante rete privata virtuale,
l'accesso alla piattaforma medesima, per i soggetti di cui all'art.
3, comma 1, lettera c) e d), e' eseguito attraverso l'utilizzo delle
credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati.
2. Gli articoli 5 e 7 acquistano efficacia a decorrere dalla data
stabilita con successivo provvedimento della Direzione generale per
la motorizzazione. In sede di prima applicazione del presente
decreto, non e' prevista l'assegnazione agli studi di consulenza
automobilistica di contrassegni, i quali vengono ritirati dai
medesimi studi di consulenza automobilistica presso gli UMC secondo
le modalita' descritte dall'art. 8.
3. Fino al momento di attuazione e di piena operativita' della
piattaforma, l'abbinamento del contrassegno con il richiedente di cui
all'art. 8, comma 4 e' effettuato tramite l'ufficio di motorizzazione
civile, previa richiesta dello studio di consulenza automobilistica.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, l'obbligo da
parte del proprietario del monopattino elettrico di dotarsi di
apposito contrassegno identificativo, ai fini della circolazione
stradale, trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di
garantire un congruo termine per l'adeguamento alle disposizioni di
cui al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 6 marzo 2026
Il direttore generale: Servedio