Art. 18
Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli
istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1
«Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta
Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione
4 - Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in
sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla
mobilita', nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4,
Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle
istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente
articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma 8((,)) e verifica dei
requisiti indicati dalla direttiva;»;
2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando
l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale
della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le
parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di
formazione in favore dei docenti svolta in almeno ((tre regioni,))»
sono soppresse;
3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la
qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai
fini della formazione continua in servizio del personale scolastico
e' disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione in
servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».
((2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma
restando la possibilita' per il docente di presentare domanda di
assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il
ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto
per il superamento della prova orale in un concorso bandito a
decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono inserite le
seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per
titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di
sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «criterio cronologico dei
concorsi sostenuti dai richiedenti» sono inserite le seguenti:
«facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando» e
le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova
scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo
restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai
richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in due sezioni,
da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli
aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale
chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli
aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da
quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco».
3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: «nell'anno scolastico
2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico
2024/2025»;
b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', dopo
la lettera b) e' inserito il seguente capoverso:
«Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle
istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire per gli
studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli
obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando
situazioni di soprannumerarieta' nell'organico dell'autonomia e senza
determinare comunque posizioni in esubero».
3-bis. Al fine di garantire un piu' efficace raggiungimento degli
obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale
terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1,
Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15
luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «da soggetti pubblici e privati»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' di risorse derivanti dalla
concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore
produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy
afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La
concessione dei laboratori e' consentita al di fuori dell'orario di
svolgimento delle attivita' formative degli ITS Academy o di
qualsiasi altra attivita' rientrante nella missione di cui al
medesimo articolo 2».))
4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete
scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema
scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno
scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici
regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione
delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e
amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei
servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite
di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo
provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali
tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche
effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al
riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli
uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato,
autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per
l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente
organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di
direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24
febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al
terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico
2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale
inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi,
continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da
accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,
((e nel regolamento)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, ((recante
revisione)) dei criteri e dei parametri per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016,
gia' applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole
istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il
limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027.
Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' derogare
all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211((,)) al
fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione
complessiva delle 2.174 unita' di ((personale amministrativo, tecnico
e ausiliario)), di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle
istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo
periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero
dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge
13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di ((3 milioni di euro
per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027)). Le risorse
di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo,
della legge n. 107 del 2015.
6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, e' autorizzata la
spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di
incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per
l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 -
Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro
per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 -
Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma
5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di
semiesonero((, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni
di euro per l'anno 2027,)) si provvede mediante corrispondente
riduzione ((del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica,)) di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107
((6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per gli
anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai
contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti
per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro
dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei
commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies del citato
articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura
tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole
dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19
aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta'
assunzionali. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la
spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri
di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura
pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere
dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.))
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n.
164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono
sostituite dalle le seguenti: «a partire dall'anno scolastico
2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali
del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale
ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio
2022-2024» sono soppresse.
8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio
2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine
di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole:
«contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca
-triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto
collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».