Art. 18 
 
Misure urgenti per l'attuazione  della  Riforma  1.1  «Riforma  degli
  istituti   tecnici   e   professionali»,    della    Riforma    1.3
  «Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»,  della  Riforma   2.1
  «Reclutamento dei docenti» e della  Riforma  2.2  «Scuola  di  Alta
  Formazione e  formazione  obbligatoria  per  dirigenti  scolastici,
  docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione
  4 - Componente 1 del PNRR 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono  essere  previsti  in
sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa  sulla
mobilita', nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla  Missione  4,
Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»; 
    b) all'articolo 16-ter: 
      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) definizione di orientamenti  per  l'accreditamento  delle
istituzioni deputate ad erogare la  formazione  di  cui  al  presente
articolo,  ai  fini  dell'adozione  della  direttiva   del   Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma 8((,))  e  verifica  dei
requisiti indicati dalla direttiva;»; 
      2) al comma 8, secondo  periodo,  le  parole:  «Fermo  restando
l'accreditamento  dei  soggetti  gia'  riconosciuti   dal   Ministero
dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale
della scuola, sono» sono  sostituite  dalla  seguente:  «Sono»  e  le
parole:  «un'esperienza  almeno  quinquennale  nelle   attivita'   di
formazione in favore dei docenti svolta in almeno  ((tre  regioni,))»
sono soppresse; 
      3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
        «8-bis.  L'accreditamento  degli  enti  di  formazione  e  la
qualificazione delle associazioni  professionali  e  disciplinari  ai
fini della formazione continua in servizio del  personale  scolastico
e' disposto con la direttiva di cui al comma 8.»; 
      4) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Formazione  in
servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti». 
  ((2.  All'articolo  399  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma
restando la possibilita' per il  docente  di  presentare  domanda  di
assegnazione provvisoria,  provinciale  e  interprovinciale,  per  il
ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona  anziana
ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29»; 
  b) al comma 3-ter: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo  previsto
per il superamento  della  prova  orale  in  un  concorso  bandito  a
decorrere dal 2020 per posti di  tipo  comune  e  di  sostegno  nella
scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria»  sono  inserite   le
seguenti: «o della prova scritta della  procedura  straordinaria  per
titoli ed esami per le immissioni in ruolo,  su  posto  comune  e  di
sostegno, di docenti della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo
grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159,»; 
  2) al secondo periodo, dopo le parole:  «criterio  cronologico  dei
concorsi  sostenuti  dai  richiedenti»  sono  inserite  le  seguenti:
«facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando» e
le parole: «nell'ambito  di  tali  concorsi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova
scritta della procedura  straordinaria  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo
restando  il  criterio  cronologico  dei   concorsi   sostenuti   dai
richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in due  sezioni,
da cui si attinge nel seguente ordine:  la  prima,  costituita  dagli
aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione  nella  quale
chiedono  l'iscrizione  nell'elenco;  la  seconda,  costituita  dagli
aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione  diversa  da
quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco». 
  3. Al decreto-legge 23 settembre  2022,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole:  «nell'anno  scolastico
2023/2024» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'anno  scolastico
2024/2025»; 
  b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', dopo
la lettera b) e' inserito il seguente capoverso: 
  «Nel primo biennio, la quota del  curricolo  a  disposizione  delle
istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da  garantire  per  gli
studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli
obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale,  evitando
situazioni di soprannumerarieta' nell'organico dell'autonomia e senza
determinare comunque posizioni in esubero». 
  3-bis. Al fine di garantire un piu' efficace  raggiungimento  degli
obiettivi per lo sviluppo del  sistema  di  formazione  professionale
terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente  1,
Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge  15
luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «da soggetti pubblici e  privati»
sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di  risorse  derivanti  dalla
concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore
produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy
afferente  a  una  delle  aree  tecnologiche   di   riferimento.   La
concessione dei laboratori e' consentita al di fuori  dell'orario  di
svolgimento  delle  attivita'  formative  degli  ITS  Academy  o   di
qualsiasi  altra  attivita'  rientrante  nella  missione  di  cui  al
medesimo articolo 2».)) 
  4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento  della  rete
scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione  del  sistema
scolastico» della Missione 4, Componente  1,  del  PNRR,  per  l'anno
scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e  del
merito, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono assegnate  agli  uffici  scolastici
regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei
di personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  ad  esclusione
delle posizioni  di  lavoro  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari  e
dell'elevata  qualificazione  privi  di  incarico  di  direttore  dei
servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel  limite
di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui  al  primo  periodo
provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali
tenendo conto del numero di accorpamenti di  istituzioni  scolastiche
effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater  e  5-quinquies,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Accedono  al
riparto delle risorse di cui  al  primo  periodo  esclusivamente  gli
uffici  scolastici  regionali  delle  regioni  che  hanno   adottato,
autonomamente, i piani di dimensionamento della rete  scolastica  per
l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti  del  contingente
organico dei dirigenti scolastici e  delle  posizioni  di  lavoro  di
direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno  2023,  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  46  del  24
febbraio   2024,   come   modificato   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito n.  124  del  30  giugno  2025.  Per  le
medesime finalita' di cui al primo periodo, nelle regioni di  cui  al
terzo periodo, ai fini della determinazione,  per  l'anno  scolastico
2026/2027, dell'organico di istituto  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario, ad esclusione delle  posizioni  di  lavoro  dei
direttori dei servizi  generali  e  amministrativi  e  del  personale
inquadrato nell'Area dei  funzionari  e  dell'elevata  qualificazione
privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi,
continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche  risultanti  da
accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,  n.  119,
((e nel regolamento)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 agosto  2016,  n.  181,  ((recante
revisione)) dei criteri e dei  parametri  per  la  definizione  delle
dotazioni  organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico  2015/2016,
gia'  applicati,  per  l'anno  scolastico  2025/2026,  alle   singole
istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento,  fermo  restando  il
limite  della  consistenza  numerica  complessiva   delle   dotazioni
organiche  del  personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario
disponibile a legislazione vigente per l'anno  scolastico  2026/2027.
Il   Ministero   dell'istruzione   e   del   merito   puo'   derogare
all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211((,)) al
fine  di  garantire   l'effettivo   conseguimento   della   riduzione
complessiva delle 2.174 unita' di ((personale amministrativo, tecnico
e ausiliario)), di cui all'articolo 1,  comma  828,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207. 
  5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione  delle
istituzioni scolastiche delle  regioni  di  cui  al  comma  4,  terzo
periodo,  ulteriori   posizioni   di   esonero   o   di   semiesonero
dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge
13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di ((3  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027)). Le  risorse
di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo  periodo,
della legge n. 107 del 2015. 
  6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, e'  autorizzata  la
spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per  l'attivazione  di
incarichi temporanei, si provvede quanto a  7  milioni  di  euro  per
l'anno 2026  a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  4  -
Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12  milioni  di  euro
per l'anno 2027 a valere sulle risorse  di  cui  alla  Missione  4  -
Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti  dal  comma
5,  per  l'attivazione  di  ulteriori  posizioni  di  esonero  o   di
semiesonero((, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni
di euro  per  l'anno  2027,))  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione ((del Fondo «La Buona Scuola» per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione dell'istruzione scolastica,)) di cui  all'articolo  1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
  ((6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo'  attivare,  per  gli
anni scolastici  2027/2028,  2028/2029  e  2029/2030,  in  deroga  ai
contingenti dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi
generali e amministrativi per il triennio  di  riferimento,  definiti
per  le  scuole  di  lingua  slovena   dai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente  ai  sensi  dei
commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo  19  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies  del  citato
articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche  in  misura
tale da non superare il contingente definito per le  medesime  scuole
dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n.  70  del  19
aprile  2023,  senza  un  corrispondente  incremento  delle  facolta'
assunzionali. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata  la
spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro  204.198  per  ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli  oneri
di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione,  in  misura
pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere
dall'anno  2028,  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.)) 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025,  n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2025,  n.
164, le parole:  «a  partire  dall'anno  scolastico  2026/2027»  sono
sostituite  dalle  le  seguenti:  «a  partire  dall'anno   scolastico
2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti  professionali
del personale ATA per gli anni 2025 e  2026»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale
ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio
2022-2024» sono soppresse. 
  8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31  maggio
2024, n. 71, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico  2025/2026,  al  fine
di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Al  fine  di»  e  le  parole:
«contratto collettivo nazionale del  comparto  istruzione  e  ricerca
-triennio  2019-2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «contratto
collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».