Art. 19
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di verifica e
controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della
Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico
2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico
((2026/2027))», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle
seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici
regionali» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «all'annualita' 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «all'annualita' 2027»;
c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026
((nonche' a euro)) 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni
scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi
di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR
fino al 31 dicembre 2026 nonche' dei progetti del Programma nazionale
2021-2027 per le annualita' successive, le disposizioni di cui al
primo periodo ((si applicano)) per tutta la durata dell'operativita'
dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero
dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di
cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori
20 milioni di euro»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «termine di operativita' dell'unita' di missione per
il PNRR».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro
2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' rispettivamente
applicabili a ciascun programma, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto
alle azioni del PNRR, a valere sulle risorse di cui al Programma
operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e
competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale
2021-2027.