Art. 19 
 
Misure urgenti per la prosecuzione  delle  attivita'  di  verifica  e
  controllo connesse  alla  realizzazione  degli  investimenti  della
  Missione 4 - Componente 1 del PNRR  di  titolarita'  del  Ministero
  dell'istruzione e del merito 
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «e  l'anno  scolastico
2025/2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  l'anno  scolastico
((2026/2027))»,  le  parole:  «pari  a  100»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso  gli  Uffici  scolastici
regionali» sono soppresse; 
    b) al comma 5, le parole: «all'annualita' 2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'annualita' 2027»; 
    c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro  2.863.835  per  l'anno   2026
((nonche' a euro)) 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «al 2027». 
  2. All'articolo 1,  comma  725,  ultimo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono  individuate»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate». 
  3. All'articolo 24 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per
consentire  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   istituzioni
scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica  nelle  fasi
di monitoraggio finale, verifica e controllo dei  progetti  del  PNRR
fino al 31 dicembre 2026 nonche' dei progetti del Programma nazionale
2021-2027 per le annualita' successive, le  disposizioni  di  cui  al
primo periodo ((si applicano)) per tutta la durata  dell'operativita'
dell'unita'  di  missione   per   il   PNRR   presso   il   Ministero
dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie  di
cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori
20 milioni di euro»; 
    b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «termine di operativita' dell'unita' di missione  per
il PNRR». 
  4. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  e'
autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per  l'anno  2026  e  di  euro
2.516.120 per l'anno 2027, cui si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13  luglio
2015, n. 107. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione  di  cui
al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2026 al 2029, nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli
territoriali  e  dei  criteri   di   ammissibilita'   rispettivamente
applicabili a ciascun programma, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2026  per  il  supporto
alle azioni del PNRR, a valere sulle  risorse  di  cui  al  Programma
operativo complementare al  Programma  operativo  nazionale  «Per  la
Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020; 
    b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2029 per il supporto alle azioni del Programma  nazionale  «Scuola  e
competenze» 2021-2027, a  valere  sul  suddetto  Programma  nazionale
2021-2027.