Art. 39
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il rapporto di cui al comma 1 comprende una valutazione
del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso
del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del
raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso
rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti
residenziali di piccola taglia. La valutazione del potenziale prende
in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente
praticabili per usi industriali e domestici, nell'intento di fissare
traguardi e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel
riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e
freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento, al
fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre
le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico
derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione e'
predisposta tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al
primo posto. Le risultanze del rapporto sono prese in considerazione
nel PNIEC.».
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2014, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Promozione dell'efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento). - 1. Entro il 30
ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa
specifica richiesta della Commissione europea, il GSE
predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, alle Regioni e alle Province Autonome un
rapporto contenente una valutazione del potenziale
nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto
rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva
2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019,
n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente
per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il
rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico
ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province
autonome, anche in attuazione del burden sharing e
dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad
alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto
legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le
associazioni di categoria di riferimento, al fine di
identificare gli attuali ostacoli che limitano la
diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di
proporre le piu' efficaci azioni correttive.
1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al
comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati
contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM,
relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i
medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi
Energetici.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il
GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al
territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la
fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica conformemente
all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come
sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e
all'allegato 4. L'analisi costi-benefici e' finalizzata
all'individuazione delle soluzioni piu' efficienti in
termini di uso delle risorse e di costi, in modo da
soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e
raffreddamento.
2-bis. Il rapporto di cui al comma 1 comprende una
valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti
rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel
settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi
delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio
ambientale e del potenziale in termini di progetti
residenziali di piccola taglia. La valutazione del
potenziale prende in considerazione le tecnologie
disponibili ed economicamente praticabili per usi
industriali e domestici, nell'intento di fissare traguardi
e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel
riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di
calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di definire una strategia
nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal
riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione e'
predisposta tenendo conto del principio dell'efficienza
energetica al primo posto. Le risultanze del rapporto sono
prese in considerazione nel PNIEC.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo
notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa
all'uopo fissate.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e
dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE
istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle
infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento,
esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89,
della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i
dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle
Regioni. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento
della suddetta banca dati:
a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a
disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le
informazioni relative agli impianti di cogenerazione
desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;
b) i titolari di infrastrutture di
teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i
dati relativi alla propria infrastruttura, ove non gia'
trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di
variazioni;
c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano
autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della
cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le
informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati
e alle modalita' di sostegno adottate;
d) i titolari o i responsabili degli impianti di
cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia
economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di
apparecchi di misurazione del calore utile.
Sono esentate le unita' di cogenerazione con
capacita' di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti
titolari o responsabili dell'impianto, autocertificano il
calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le
informazioni disponibili relative agli impianti di
cogenerazione.
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati,
le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui alle
precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed
efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita'
tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla
lettera a) e le procedure operative per assicurare il
reciproco allineamento delle informazioni presenti nella
banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella
banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
5. In base ai risultati della valutazione effettuata
a norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui
al comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con la
Conferenza unificata, sono individuate le misure da
adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare
secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il
potenziale di aumento della cogenerazione ad alto
rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti, nonche' sono definite
soglie, espresse in termini di calore di scarto utile,
domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e
le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli
impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7,
lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza
triennale dal Ministero dello sviluppo economico che
notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la
valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale
economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i
costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono
individuati gli interventi o le aree territoriali esentati
dagli obblighi di cui al comma 6.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua le
modalita' attraverso cui le Regioni e le Province autonome
concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed
alla individuazione delle relative priorita' di intervento,
in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi
dei piani energetico ambientali da esse adottati.
Nella predisposizione degli strumenti di
pianificazione urbana e territoriale di propria competenza,
i comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in
merito valutando altresi' gli effetti sulla qualita'
dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma
8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli
operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare
un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4,
parte 2, per le finalita' di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con
potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al
fine di valutare l'eventuale predisposizione del
funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione
ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di
generazione elettrica con potenza termica totale in
ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
conversione della produzione in cogenerazione ad alto
rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento
sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore
di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di
valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per
soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e
teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti
esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione
di energia termica, con potenza termica totale in ingresso
superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
calore di scarto degli impianti industriali situati nelle
vicinanze.
L'installazione di attrezzature per la cattura di
biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un
ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del
presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di
cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ove esistenti.
8. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 7 le
seguenti tipologie di impianto:
a) gli impianti di produzione dell'energia
elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di
riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500
ore operative annue calcolate come media mobile per un
periodo di cinque anni;
b) gli impianti che devono essere ubicati in
prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai
sensi della direttiva 2009/31/CE.
9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti
autorizzativi per gli interventi di cui al comma 7, lettere
dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il
decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli
Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni
risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei
risultati dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che
siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;
b) per le domande presentate decorrere dal 31
dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui
al comma 1.
10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta'
o bilancio, le autorita' di cui al comma 9 possono esentare
singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni
considerate, anche quando i benefici siano superiori ai
costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base
delle indicazioni delle medesime autorita' competenti
richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione una
notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla
data di adozione.
11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si
applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo
4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di
detto decreto.
12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto
rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal
decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto
al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di
origine di elettricita' da cogenerazione ad alto
rendimento, in seguito denominata garanzia di origine,
contenente le informazioni di cui all'allegato 5.
13. La garanzia di origine e' rilasciata dal GSE
secondo criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori. La garanzia di origine:
a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed
e' relativa alla produzione netta di energia misurata alle
estremita' dell'impianto e trasferita alla rete e puo'
essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua da
cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50
MWh, arrotondata con criterio commerciale;
b) e' utilizzabile dai produttori ai quali e'
rilasciata affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione
ad alto rendimento;
c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di
attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della
loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A
tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE
dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base
di un programma annuo;
d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea e' riconosciuta anche in Italia, purche' la
medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di
cui all'allegato 5 e sempreche' provenga da Paesi che
adottino strumenti di promozione ed incentivazione della
cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti
in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti
ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi
stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui
l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene
importata.
14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di
origine, in particolare per ragioni connesse con la
prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE
comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero
dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.
15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore
della cogenerazione e' subordinata alla condizione che
l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad
alto rendimento e che il calore di scarto sia
effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda
economicamente giustificabile, ferme restando le
disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo
20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo
2011 n. 28.
16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di
cogenerazione, del calcolo della produzione da
cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento
del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al
decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato
e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
sulla base di indirizzi formulati dal Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di
promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e
teleraffrescamento e della concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita'
e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la
fornitura del calore e i relativi sistemi di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del
teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del
diritto di scollegamento;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),
individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore,
l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla
diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del
presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la
connessione alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di
nuove unita' di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in
modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano
secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
ferma restando la salvaguardia degli investimenti
effettuati e della concorrenza nel settore.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione e
sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.»