Art. 39 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il rapporto di cui al comma 1 comprende  una  valutazione
del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili  e  dell'uso
del calore e freddo di scarto nel settore  del  riscaldamento  e  del
raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso
rischio  ambientale  e  del  potenziale  in   termini   di   progetti
residenziali di piccola taglia. La valutazione del potenziale  prende
in  considerazione  le  tecnologie  disponibili   ed   economicamente
praticabili per usi industriali e domestici, nell'intento di  fissare
traguardi e misure per aumentare l'uso  di  energia  rinnovabile  nel
riscaldamento e raffrescamento e, se del  caso,  l'uso  di  calore  e
freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento,  al
fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per  ridurre
le emissioni di gas a  effetto  serra  e  l'inquinamento  atmosferico
derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione e'
predisposta tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al
primo posto. Le risultanze del rapporto sono prese in  considerazione
nel PNIEC.». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo n. 102 del 2014,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   10   (Promozione   dell'efficienza   per   il
          riscaldamento e  il  raffreddamento).  -  1.  Entro  il  30
          ottobre 2020, e successivamente ogni  cinque  anni,  previa
          specifica  richiesta  della  Commissione  europea,  il  GSE
          predispone  e  trasmette  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome   un
          rapporto  contenente   una   valutazione   del   potenziale
          nazionale  di  applicazione  della  cogenerazione  ad  alto
          rendimento     nonche'     del     teleriscaldamento      e
          teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla  base  delle
          indicazioni  di  cui  all'allegato  VIII  della   direttiva
          2012/27/UE come sostituito dal Regolamento  4  marzo  2019,
          n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente
          per  Regioni  e  Province  Autonome.  Nel  predisporre   il
          rapporto,  il  GSE  tiene  conto   dei   piani   energetico
          ambientali  adottati  dalle  Regioni   e   dalle   Province
          autonome,  anche  in  attuazione  del  burden   sharing   e
          dell'analisi dei potenziali nazionali di  cogenerazione  ad
          alto  rendimento  a  norma  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo  20  febbraio  2007,  n.  20,  e  consulta   le
          associazioni  di  categoria  di  riferimento,  al  fine  di
          identificare  gli  attuali   ostacoli   che   limitano   la
          diffusione della cogenerazione ad  alto  rendimento,  e  di
          proporre le piu' efficaci azioni correttive. 
                1-bis. Al fine di redigere la valutazione di  cui  al
          comma  1,  l'Acquirente  Unico,   relativamente   ai   dati
          contenuti nel  Sistema  informativo  integrato  di  cui  al
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e  SNAM,
          relativamente alle utenze di fornitura di  gas,  mettono  i
          medesimi  dati  a  disposizione  del  Gestore  dei  Servizi
          Energetici. 
                2. Ai fini della valutazione di cui al  comma  1,  il
          GSE  effettua   un'analisi   costi-benefici   relativa   al
          territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la
          fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica  conformemente
          all'allegato   VIII   della   direttiva   2012/27/UE   come
          sostituito dal Regolamento 4 marzo  2019,  n.2019/826/UE  e
          all'allegato 4.  L'analisi  costi-benefici  e'  finalizzata
          all'individuazione  delle  soluzioni  piu'  efficienti   in
          termini di uso  delle  risorse  e  di  costi,  in  modo  da
          soddisfare  le  esigenze  in  materia  di  riscaldamento  e
          raffreddamento. 
              2-bis. Il rapporto di cui  al  comma  1  comprende  una
          valutazione del potenziale nazionale di  energia  da  fonti
          rinnovabili e dell'uso del calore e freddo  di  scarto  nel
          settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi
          delle  aree  idonee  per  un  utilizzo  a   basso   rischio
          ambientale  e  del  potenziale  in  termini   di   progetti
          residenziali  di  piccola  taglia.   La   valutazione   del
          potenziale   prende   in   considerazione   le   tecnologie
          disponibili   ed   economicamente   praticabili   per   usi
          industriali e domestici, nell'intento di fissare  traguardi
          e misure per aumentare l'uso  di  energia  rinnovabile  nel
          riscaldamento e raffrescamento e, se  del  caso,  l'uso  di
          calore e freddo  di  scarto  mediante  teleriscaldamento  e
          teleraffrescamento,  al  fine  di  definire  una  strategia
          nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a
          effetto serra e l'inquinamento  atmosferico  derivante  dal
          riscaldamento e dal  raffrescamento.  Tale  valutazione  e'
          predisposta tenendo  conto  del  principio  dell'efficienza
          energetica al primo posto. Le risultanze del rapporto  sono
          prese in considerazione nel PNIEC. 
                3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e la Conferenza unificata, approva il  rapporto  e  lo
          notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa
          all'uopo fissate. 
                4. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1  e
          dell'analisi costi-benefici di  cui  al  comma  2,  il  GSE
          istituisce una  banca  dati  sulla  cogenerazione  e  sulle
          infrastrutture di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento,
          esistenti  e  in  realizzazione,  anche   avvalendosi   dei
          risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89,
          della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura  che  i
          dati e le informazioni raccolti siano  condivisibili  dalle
          Regioni. Ai fini  della  costruzione  e  dell'aggiornamento
          della suddetta banca dati: 
                  a) l'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  mette  a
          disposizione  del  GSE,  con  cadenza  almeno  annuale,  le
          informazioni  relative  agli  impianti   di   cogenerazione
          desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise; 
                  b)    i    titolari    di     infrastrutture     di
          teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i
          dati relativi alla propria  infrastruttura,  ove  non  gia'
          trasmessi,  e  i  relativi   aggiornamenti   in   caso   di
          variazioni; 
                  c)  le  amministrazioni  pubbliche  che  rilasciano
          autorizzazioni o concedono agevolazioni  a  sostegno  della
          cogenerazione   trasmettono   annualmente   al    GSE    le
          informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati
          e alle modalita' di sostegno adottate; 
                  d) i titolari o i responsabili  degli  impianti  di
          cogenerazione,  fatti  salvi  i  casi  in   cui   non   sia
          economicamente sostenibile, dotano gli impianti  stessi  di
          apparecchi di misurazione del calore utile. 
                  Sono  esentate  le  unita'  di  cogenerazione   con
          capacita' di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti
          titolari o responsabili dell'impianto,  autocertificano  il
          calore utile, ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                  e) TERNA S.p.A. trasmette  annualmente  al  GSE  le
          informazioni  disponibili   relative   agli   impianti   di
          cogenerazione. 
                Il GSE definisce, d'intesa con gli enti  interessati,
          le modalita'  tecniche  delle  comunicazioni  di  cui  alle
          precedenti lettere, secondo criteri di  semplificazione  ed
          efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia
          delle Dogane e dei Monopoli,  sono  definite  le  modalita'
          tecniche per la fornitura delle informazioni  di  cui  alla
          lettera a) e  le  procedure  operative  per  assicurare  il
          reciproco allineamento delle  informazioni  presenti  nella
          banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e  nella
          banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane
          e dei Monopoli. 
                5. In base ai risultati della valutazione  effettuata
          a norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici  di  cui
          al comma  2,  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata,  sono  individuate  le   misure   da
          adottare entro il 2020 e  il  2030  al  fine  di  sfruttare
          secondo analisi dei  costi  e  criteri  di  efficienza,  il
          potenziale  di  aumento   della   cogenerazione   ad   alto
          rendimento     nonche'     del     teleriscaldamento      e
          teleraffreddamento  efficienti,   nonche'   sono   definite
          soglie, espresse in termini  di  calore  di  scarto  utile,
          domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e
          le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione  dei  singoli
          impianti o reti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  7,
          lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate  con  cadenza
          triennale  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico   che
          notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la
          valutazione di cui al comma 1 non individui  un  potenziale
          economicamente  sfruttabile,  i  cui  vantaggi  superino  i
          costi, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          sentito il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare  e  la  Conferenza  unificata,  sono
          individuati gli interventi o le aree territoriali  esentati
          dagli obblighi di cui al comma 6. 
                6.  Il  decreto  di  cui  al  comma  5  individua  le
          modalita' attraverso cui le Regioni e le Province  autonome
          concorrono alla definizione delle misure  ivi  previste  ed
          alla individuazione delle relative priorita' di intervento,
          in considerazione del conseguente impatto  sugli  obiettivi
          dei piani energetico ambientali da esse adottati. 
                Nella    predisposizione    degli    strumenti     di
          pianificazione urbana e territoriale di propria competenza,
          i comuni tengono conto di  tali  misure,  e  dispongono  in
          merito  valutando  altresi'  gli  effetti  sulla   qualita'
          dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.
          155. 
                7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al  comma
          8, a decorrere dal 5 giugno  2014  e'  fatto  obbligo  agli
          operatori proponenti dei seguenti  progetti  di  effettuare
          un'analisi costi-benefici,  conformemente  all'allegato  4,
          parte 2, per le finalita' di seguito indicate: 
                  a) nuovi  impianti  di  generazione  elettrica  con
          potenza termica totale in ingresso superiore a  20  MW,  al
          fine   di   valutare   l'eventuale   predisposizione    del
          funzionamento dell'impianto come impianto di  cogenerazione
          ad alto rendimento; 
                  b)  ammodernamento  sostanziale  di   impianti   di
          generazione  elettrica  con  potenza  termica   totale   in
          ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
          conversione  della  produzione  in  cogenerazione  ad  alto
          rendimento; 
                  c)  nuovi  impianti  industriali  o  ammodernamento
          sostanziale di  impianti  esistenti,  con  potenza  termica
          totale in ingresso superiore a 20 MW, che  generano  calore
          di scarto a un livello di temperatura  utile,  al  fine  di
          valutare le possibilita' di uso del calore  di  scarto  per
          soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
          attraverso la cogenerazione, e della  connessione  di  tale
          impianto   a    una    rete    di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento; 
                  d)   nuove   reti   di   teleriscaldamento   e   di
          teleraffreddamento o  ammodernamento  sostanziale  di  reti
          esistenti; 
                  e) installazione di un nuovo impianto di produzione
          di energia termica, con potenza termica totale in  ingresso
          superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
          calore di scarto degli impianti industriali  situati  nelle
          vicinanze. 
                L'installazione di attrezzature  per  la  cattura  di
          biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
          a scopo di  stoccaggio  geologico  non  e'  considerata  un
          ammodernamento ai fini  delle  lettere  b),  c)  e  d)  del
          presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici  di
          cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
          avvale del supporto  delle  societa'  responsabili  per  il
          funzionamento   delle   reti   di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento, ove esistenti. 
                8. Sono esentate dall'analisi di cui al  comma  7  le
          seguenti tipologie di impianto: 
                  a)  gli   impianti   di   produzione   dell'energia
          elettrica per i carichi di punta e l'energia  elettrica  di
          riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500
          ore operative annue calcolate  come  media  mobile  per  un
          periodo di cinque anni; 
                  b)  gli  impianti  che  devono  essere  ubicati  in
          prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai
          sensi della direttiva 2009/31/CE. 
                9.   Ai   fini   del   rilascio   dei   provvedimenti
          autorizzativi per gli interventi di cui al comma 7, lettere
          dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il
          decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli
          Enti Locali, secondo  la  ripartizione  delle  attribuzioni
          risultante dalle norme vigenti, tengono conto: 
                  a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei
          risultati dell'analisi di cui al  comma  7  garantendo  che
          siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma; 
                  b) per  le  domande  presentate  decorrere  dal  31
          dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui
          al comma 1. 
                10. Qualora sussistano motivi di diritto,  proprieta'
          o bilancio, le autorita' di cui al comma 9 possono esentare
          singoli  impianti  dall'obbligo  di  applicare  le  opzioni
          considerate, anche quando i  benefici  siano  superiori  ai
          costi. Il Ministero dello sviluppo  economico,  sulla  base
          delle  indicazioni  delle  medesime  autorita'   competenti
          richiamate al  comma  9,  trasmette  alla  Commissione  una
          notifica motivata di tale decisione entro  tre  mesi  dalla
          data di adozione. 
                11. I commi 7, 8, 9 e 10  del  presente  articolo  si
          applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo
          4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le  eventuali  esenzioni  di
          detto decreto. 
                12.   L'elettricita'   da   cogenerazione   ad   alto
          rendimento, determinata conformemente alle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20,  e  dal
          decreto  4  agosto  2011  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto
          al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di
          origine  di   elettricita'   da   cogenerazione   ad   alto
          rendimento, in  seguito  denominata  garanzia  di  origine,
          contenente le informazioni di cui all'allegato 5. 
                13. La garanzia di  origine  e'  rilasciata  dal  GSE
          secondo    criteri    oggettivi,    trasparenti    e    non
          discriminatori. La garanzia di origine: 
                  a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed
          e' relativa alla produzione netta di energia misurata  alle
          estremita' dell'impianto e  trasferita  alla  rete  e  puo'
          essere rilasciata  solo  qualora  l'elettricita'  annua  da
          cogenerazione ad alto rendimento sia  non  inferiore  a  50
          MWh, arrotondata con criterio commerciale; 
                  b) e'  utilizzabile  dai  produttori  ai  quali  e'
          rilasciata   affinche'   essi   possano   dimostrare    che
          l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione
          ad alto rendimento; 
                  c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica  di
          attendibilita' dei dati forniti  dal  richiedente  e  della
          loro conformita' alle disposizioni del presente decreto.  A
          tale scopo, fatte salve le  competenze  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  il  GSE
          dispone controlli sugli impianti in esercizio,  sulla  base
          di un programma annuo; 
                  d) se rilasciata in altri Stati membri  dell'Unione
          europea  e'  riconosciuta  anche  in  Italia,  purche'   la
          medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi  di
          cui all'allegato 5  e  sempreche'  provenga  da  Paesi  che
          adottino strumenti di promozione  ed  incentivazione  della
          cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli  vigenti
          in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad  impianti
          ubicati sul territorio  italiano,  sulla  base  di  accordi
          stipulati tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e le competenti autorita'  del  Paese  estero  da  cui
          l'elettricita' da cogenerazione ad  alto  rendimento  viene
          importata. 
                14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la  garanzia  di
          origine,  in  particolare  per  ragioni  connesse  con   la
          prevenzione delle frodi, deve  essere  fondato  su  criteri
          oggettivi,  trasparenti  e  non  discriminatori.   Il   GSE
          comunica tale rifiuto e la  sua  motivazione  al  Ministero
          dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione. 
                15. Qualunque forma di  sostegno  pubblico  a  favore
          della cogenerazione  e'  subordinata  alla  condizione  che
          l'energia elettrica prodotta provenga da  cogenerazione  ad
          alto  rendimento  e   che   il   calore   di   scarto   sia
          effettivamente  utilizzato  per  soddisfare   una   domanda
          economicamente   giustificabile,    ferme    restando    le
          disposizioni transitorie previste dal  decreto  legislativo
          20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto  legislativo  3  marzo
          2011 n. 28. 
                16. Ai fini della individuazione delle tecnologie  di
          cogenerazione,   del   calcolo    della    produzione    da
          cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento
          del processo di cogenerazione si applicano gli allegati  al
          decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato
          e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
          sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare
          sulla   base   di   indirizzi   formulati   dal    Ministro
          dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  al  fine  di
          promuovere   lo   sviluppo    del    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento e della concorrenza: 
                  a) definisce gli standard di continuita',  qualita'
          e   sicurezza   del   servizio   di   teleriscaldamento   e
          teleraffreddamento,  ivi  inclusi  gli  impianti   per   la
          fornitura   del   calore   e   i   relativi   sistemi    di
          contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1; 
                  b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
          tariffe  di  allacciamento  delle  utenze  alla  rete   del
          teleriscaldamento  e  le  modalita'  per  l'esercizio   del
          diritto di scollegamento; 
                  c) fatto salvo quanto  previsto  alla  lettera  e),
          individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
          gestori delle reti i prezzi per la  fornitura  del  calore,
          l'allacciamento  e  la  disconnessione,   le   attrezzature
          accessorie, ai  fini  delle  analisi  costi-benefici  sulla
          diffusione del teleriscaldamento effettuate  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                  d)  individua  condizioni  di  riferimento  per  la
          connessione    alle    reti    di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento, al fine di favorire  l'integrazione  di
          nuove unita' di generazione del calore e  il  recupero  del
          calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
          alle misure definite in  attuazione  del  comma  5  per  lo
          sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; 
                  e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in
          modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari  dei
          soggetti esercenti il servizio con gli  obiettivi  generali
          di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
          efficiente delle risorse. 
                18. Le disposizioni di cui al comma 17  si  applicano
          secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio
          alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,
          ferma   restando   la   salvaguardia   degli   investimenti
          effettuati e della concorrenza nel settore. 
                L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  ed  il
          sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione  e
          sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.»